Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1978
ECLI:EU:C:1978:34
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61976C0115
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 22 FEBBRAIO 1978 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] disciplina legislativa
I fatti della causa in generale
I fatti della causa nel primo periodo
I fatti della causa nel secondo periodo
Conclusioni relative al secondo periodo
I fatti della causa nel terzo periodo
Conclusioni relative al terzo periodo
I fatti della causa nel quarto periodo
Conclusioni relative al quarto periodo
Conclusioni finali
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
signori [OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] suscitare qualche ironia il fatto che, in questo procedimento, nel quale dovrò criticare gli eccessivi ritardi della [OSCURATO:PERSONA], io stesso presenti le mie conclusioni soltanto oggi sebbene l'udienza di trattazione della causa si sia svolta molto tempo fa, e precisamente il 13 ottobre 1977. Voi siete però ben al corrente del sovraccarico di lavoro che ha portato a questo risultato. In effetti, si potrebbe forse, a ragion veduta, far carico alla [OSCURATO:PERSONA] anche di questo ritardo, considerato che già il 26 novembre 1974 il Consiglio aveva invitato la [OSCURATO:PERSONA] a formulare proposte per la creazione d'un tribunale di prima istanza che fosse competente in materia di controversie fra le istituzioni comunitarie ed i loro dipendenti e riducesse così l'eccessivo numero di procedimenti di cui è oberata la Corte di giustizia. A tutt'oggi però la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora presentato alcuna proposta in questo senso.
Ricorrente nella causa odierna è il sig. [OSCURATO:PERSONA], ingegnere nucleare ed ex-dipendente dell'Euratom. Il 25 aprile 1966 egli restava ferito in un incidente automobilistico occorsogli mentre si recava da Bruxelles a Chooz, sede della Centrale nucleare delle Ardenne. È assodato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] subì il predetto incidente mentre era nell'esercizio delle sue funzioni e che in conseguenza delle ferite riportate egli soffre di un'invalidità parziale permanente. Il 16 settembre 1976, più di 10 anni dopo questo avvenimento, egli riceveva una lettera del [OSCURATO:PERSONA] generale del personale e dell'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] (Allegato I del ricorso) con cui gli si comunicava che la sua invalidità parziale permanente era stata valutata nella proporzione del 16 % e che gli sarebbe stato versato, in ragione della predetta invalidità, un capitale di 382361 franchi belgi. Tale somma era stata calcolata in base all'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale che è del seguente tenore:
«1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.
I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.
2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:
a)
in caso di decesso:
versamento … di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio …
al coniuge del funzionario deceduto …
b)
in caso di invalidità permanente totale :
versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio.
c)
in caso di invalidità permanente parziale:
versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.»
La somma ricevuta dal ricorrente era quindi pari al 16 % del suo stipendio base del periodo 1965-1966 moltiplicato per otto.
Nel presente procedimento il ricorrente chiede che gli siano corrisposti gli interessi sulla predetta somma a decorrere dalla data dell'infortunio o, altrimenti, dalla fine del settembre 1969, cioè dalla data — precisa il ricorrente — in cui si poteva ragionevolmente presumere che ia [OSCURATO:PERSONA] avesse ormai accertato il suo grado d'invalidità.
La disciplina legislativa
Prima d'esaminare i fatti della causa, ritengo opportuno svolgere alcune osservazioni circa la disciplina legislativa.
Anzitutto, all'epoca dell'infortunio subito dal ricorrente, le norme di cui all'art. 73 non erano ancora di fatto state elaborate, come invero fu accertato nella causa
18/70
(Duraffour/Consiglio
, [OSCURATO:PERSONA]. 1971, pag. 515)
in cui fu altresì constatato che, durante l'«iter» d'emanazione delle predette norme, il Consiglio aveva sottoscritto con un consorzio di compagnie assicuratrici private una polizza di gruppo a favore dei suoi dipendenti contro il rischio di infortuni. La situazione non era cambiata quando giunse dinanzi alla Corte la causa
101/74
(Kurrer/Consiglio
, [OSCURATO:PERSONA]. 1976, pag. 259)
. Nella causa
Duraffour
la Corte ritenne che, nonostante la situazione sopra descritta, il Consiglio fosse direttamente responsabile, in base all'art. 73, di fronte alla vedova d'un suo dipendente e che costei non fosse vincolata dalle clausole della polizza. Nella causa
Kurrer
la Corte ritenne del pari che le disposizioni statutarie prevalessero sulle clausole della polizza, le quali non potevano derogare ai diritti che i dipendenti acquisivano in base allo [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di norme concordate fra le istituzioni non poteva influire negativamente sulla posizione dei dipendenti.
In secondo luogo, si può affermare con valide ragioni che il diritto all'indennità d'invalidità ai sensi dell'art. 73 dovrebbe, di regola, comportare il diritto agli interessi dalla data dell'infortunio, in quanto il diritto a tale indennità sorge a causa dell'infortunio ed il suo ammontare va calcolato in base allo stipendio percepito dal dipendente nell'anno precedente l'infortunio, sebbene in pratica l'indennità non possa venir corrisposta prima che venga fissato il grado d'invalidità, il quale a sua volta non può essere stabilito prima che sia accertata la portata definitiva delle lesioni, cosa che può anche richiedere parecchio tempo. Se non sussiste un diritto agli interessi, quanto più lungo sarà il tempo occorrente per accertare l'entità delle lesioni, tanto minore sarà, in termini reali, l'indennità versata all'interessato. Tuttavia, come la Corte ha precisato nella causa
Kurrer
— sebbene incidentalmente, giacché non era stata presentata in tale occasione alcuna domanda di pagamento degli interessi — tali interessi possono essere riconosciuti solo se espressamente contemplati dallo [OSCURATO:PERSONA]. (La Corte ha affermato che, alternativamente, gli interessi potrebbero essere riconosciuti se contemplati dalla polizza, ma io ho dei dubbi sulla fondatezza di tale affermazione. Se si ammette che i diritti di un dipendente, o dei suoi aventi causa, sono disciplinati dallo [OSCURATO:PERSONA] del personale con esclusione delle clausole di qualsiasi contratto d'assicurazione stipulato dall'istituzione presso cui egli è impiegato, si deve, secondo me, pure riconoscere che l'interessato, o i suoi aventi causa, non possono beneficiare d'una clausola attributiva d'interessi contenuta nella polizza).
In terzo luogo, sempre nello stesso procedimento, la Corte ha prospettato l'idea che un ritardo colposo da parte di un'istituzione nel pagare ad un dipendente una somma dovutagli in forza dell'art. 73 potrebbe giustificare una domanda di risarcimento da parte di quest'ultimo. Ritengo che tale affermazione sia senz'altro esatta. La «competenza illimitata» attribuita alla Corte dall'art. 91, n. 1, ultima frase, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale per quanto concerne «le controversie di carattere pecuniario» è assai vasta. Mi sembra, per di più, ragionevole che la Corte debba usare, nell'accertamento di tali danni, un metodo consistente nell'applicare all'indennità in questione un congruo tasso d'interesse per il periodo durante il quale, a suo giudizio, il pagamento dell'indennità fu ingiustamente negato al dipendente. Per quanto riguarda il congruo tasso d'interesse, il ricorrente ha qui suggerito l'8 % e la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato questa proposta. Si tratta infatti del tasso d'interesse riconosciuto dalla Corte nella causa
58/75 (Sergy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1976, pag. 1139)
.
Mi sembra tuttavia importante tener distinte la competenza della Corte ad accordare, nel caso di ritardo colposo, un risarcimento determinabile mediante l'applicazione d'un tasso d'interesse, e la competenza della Corte stessa, quando attribuisce un vantaggio pecuniario, sia sotto forma d'una determinata somma (cfr. causa
11/63, Lepape/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1964, pag. 121
) sia sotto forma d'una somma a titolo di risarcimento (cfr.
Sergy/[OSCURATO:PERSONA])
, a concedere anche gli interessi su tale somma a decorrere da una certa data. In tale confusione è incorsa, secondo me, la [OSCURATO:PERSONA] quando ha sostenuto, richiamandosi alle cause
Lepape
e
Sergy
, che il ricorrente non poteva pretendere interessi per il periodo anteriore alla presentazione del ricorso o quanto meno per il periodo precedente la proposizione del reclamo, contemplato dall'art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, su cui si fondava il ricorso.
Infine, per quanto riguarda la disciplina legislativa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, richiamandosi alle cause
27 e 39/59
(Campolongo/[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]. 1960, pag. 765)
che non è possibile chiedere gli interessi di mora se non si è prima proceduto in qualche modo ad una messa in mora. In realtà nella causa
Campolongo/[OSCURATO:PERSONA]
non si faceva alcuna menzione d'un ritardo colposo. Il ricorrente chiedeva il pagamento dei normali interessi su determinate somme che la Corte aveva ritenuto essergli dovute dall'[OSCURATO:PERSONA], ed in particolare sul suo credito presso la Cassa di previdenza per i dipendenti della CECA e sull'ammontare delle trattenute dal suo stipendio per la pensione, in ciascun caso con gli interessi composti da calcolarsi in base al tasso indicato nell'art. 91 del [OSCURATO:PERSONA] generale CECA allora in vigore. La Corte statuì semplicemente che, in tali circostanze, la concessione d'un interesse sulle somme stesse non era giustificata. Ma nell'adottare tale decisione la Corte disse incidentalmente, fra l'altro, che gli interessi di mora non potevano essere riconosciuti in mancanza d'una precedente messa in mora e che, per di più, mancava nel diritto comunitario qualsiasi determinazione legale dei suddetti interessi. [OSCURATO:PERSONA] generale della CECA, rilevante per il caso allora in esame, non conteneva tuttavia alcuna disposizione che attribuisse, come fa l'art. 91, n. 1, dell'attuale [OSCURATO:PERSONA] del personale, alla Corte di giustizia una competenza illimitata nelle controversie di carattere pecuniario. Non ritengo perciò che le massime della sentenza
Campolongo
forniscano per il presente caso un precedente su cui si possa fare affidamento.
I problemi, che abbiamo qui di fronte, sono quindi, a mio parere, i seguenti tre:
1)
se la [OSCURATO:PERSONA] sia responsabile d'un ritardo colposo;
2)
in caso di soluzione affermativa, in quale ammontare vadano liquidati i danni causati dal predetto ritardo;
3)
se su tali danni vadano computati gli interessi e, in caso di soluzione affermativa, a quale tasso e con quale decorrenza.
/ fatti nella causa in generale
Per risolvere il primo problema è necessario un accurato esame dei fatti.
La cronistoria di quanto accadde fra la data dell'infortunio occorso al ricorrente e la data in cui fu versata a quest'ultimo la somma di 382361 franchi è stata, dietro suggerimento della [OSCURATO:PERSONA] e d'accordo con il ricorrente, divisa, ai fini del presente esame, nei quattro seguenti periodi:
1)
il periodo che va dal giorno dell'infortunio all'11 gennaio 1969, allorché la [OSCURATO:PERSONA] comunicò al ricorrente che i propri assicuratori avevano proposto di liquidare la pratica riconoscendogli un'invalidità permanente del 6 % e gli domandò se fosse disposto ad accettare tale proposta;
2)
il periodo che va dall'11 gennaio 1969 al 7 giugno 1972, allorché la [OSCURATO:PERSONA] rese noto al ricorrente che aveva deciso di riconoscergli, ai fini dell'art. 73, un grado d'invalidità pari al 6 % e che aveva disposto, quello stesso giorno, il conseguente versamento di 143386 franchi sul conto bancario del ricorrente;
3)
il periodo che va dal 7 giugno 1972 al 2 luglio 1974, allorché il ricorrente, in esecuzione d'un provvedimento con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato la sua precedente decisione del 7 giugno 1972, fu visitato dal prof. [OSCURATO:PERSONA] di Milano;
4)
il periodo che va dal 2 luglio 1974 al 16 settembre 1976.
Molto utile per illuminare i dettagli di questa vicenda è risultato il contenuto d'un fascicolo prodotto in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] su invito della Corte al termine della fase scritta del procedimento. Detto fascicolo contiene, numerato per ordine cronologico, il grosso della corrispondenza della [OSCURATO:PERSONA] su questo argomento. (Quando mi riferirò a documenti del fascicolo che non sono allegati alle memorie delle parti, li indicherò col loro numero preceduto dal termine «Fascicolo»).
/ fatti della causa nel primo periodo
Per quanto riguarda il primo periodo v'è fra le parti sostanziale unità di vedute. Il ricorrente non rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] alcun ritardo colposo nel suddetto periodo.
In breve, il giorno successivo all'incidente, il ricorrente presentò un certificato medico compilato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva prestato le prime cure (Allegato 27 del ricorso). Un anno dopo, egli presentava un certificato (datato 12 aprile 1967) in cui lo stesso sanitario valutava al 20 % l'invalidità permanente parziale causata dall'infortunio (Allegato 26 del ricorso). Dai due certificati risultava che il ricorrente aveva subito un certo numero di lesioni, alcune delle quali avevano interessato i denti.
Al pari del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato a favore dei propri dipendenti un'assicurazione contro gli infortuni. Perciò, nel maggio 1967, il ricorrente veniva visitato da un medico di fiducia degli assicuratori, il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il 16 gennaio 1968 il ricorrente consegnava alla [OSCURATO:PERSONA] un referto, compilato il 22 novembre 1967 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], un dentista presso il quale egli era allora in cura per le lesioni dentarie riportate nell'incidente. Il predetto sanitario stimava l'invalidità permanente parziale causata da queste sole lesioni al 25 % (Allegati 24 e 25 del ricorso). Nel referto il dott. [OSCURATO:PERSONA] pronosticava che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporsi per parecchi anni a cure dentarie consistenti in particolare nell'applicazione di protesi dentarie. A quanto pare, il dott. [OSCURATO:PERSONA] era uno dei medici di fiducia della [OSCURATO:PERSONA]. Il suo referto e la lettera d'accompagnamento del ricorrente venivano trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] agli assicuratori. Il 9 maggio 1968 costoro scrivevano alla [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di essere informati della conclusione delle cure mediche, in ispecie di quelle dentane, ed aggiungendo che si sarebbe allora potuto presentare un certificato attestante la percentuale di invalidità del ricorrente (Allegato I del controricorso). Il 18 settembre 1968 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva agli assicuratori un certificato del 15 settembre 1968 in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA], medico dentista con studio in Livorno, che aveva avuto in cura il ricorrente, dichiarava che le cure erano state portate a termine e che il grado d'invalidità permanente oscillava fra il 35 ed il 38 % (Fascicolo, nn. 17 e 18). Il dott. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, aveva assunto un atteggiamento di netta chiusura nei confronti del ricorrente (cfr. Fascicolo, n. 12) e gli assicuratori comunicavano il 30 dicembre 1968 alla [OSCURATO:PERSONA] che essi riconoscevano all'interessato un'invalidità del 6 % (Fascicolo, n. 19). Risulta che, nel far ciò, essi si fondavano sulle tabelle ufficiali vigenti in Belgio. L'11 gennaio 1969 la [OSCURATO:PERSONA] scriveva al ricorrente per informarlo di quanto sopra e domandargli se fosse d'accordo (Allegato 23 del ricorso). Con ciò terminava il primo periodo.
Secondo il ricorrente si può a questo punto tracciare una linea di demarcazione giacché a partire da quel momento sarebbe stato possibile procedere alla determinazione definitiva del suo grado d'invalidità, benché le lesioni richiedessero cure da praticarsi ancora per un lungo periodo e forse per tutto il resto della sua vita. Fondandosi sulla terminologia delle leggi belghe, il patrono del ricorrente ha definito tale situazione con l'espressione «consolidation» (assestamento). [OSCURATO:PERSONA] obietta che più tardi il ricorrente ha prodotto un certificato rilasciato in data 15 febbraio 1969 dal prof. Zaffaroni di Milano ed attestante un'invalidità del 55 % (Fascicolo, n. 24), nonché due certificati, rilasciati, l'uno dal prof. Zaffaroni in data 25 gennaio, l'altro dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 1971, ed attestanti entrambi un grado d'invalidità pari al 38 % (Allegato XXI della controreplica). Essa riconosce, tuttavia, che è difficile stabilire in quale misura tali diverse cifre rispecchiassero un peggioramento delle lesioni del ricorrente ed in quale misura fossero invece il risultato di differenze soggettive di valutazione. È giusto inoltre ricordare che gli ultimi due certificati furono ottenuti dal ricorrente e da lui trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] in seguito ad una domanda rivoltagli dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa sul finire del 1970.
I fatti della causa nel secondo periodo
Per ritornare alle nostra narrazione, il 18 gennaio 1969 il ricorrente rendeva noto alla [OSCURATO:PERSONA] che non intendeva accettare la proposta degli assicuratori (Allegato 22 del ricorso). Egli criticava vivacemente il dott. [OSCURATO:PERSONA] e sottolineava il divario intercorrente fra la valutazione delle lesioni effettuata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e le cifre indicate dagli altri medici e dentisti presso i quali egli era stato in cura. Inoltre, con quella che potremmo definire una folgorante intuizione giuridica, il ricorrente precorreva la sentenza pronunziata da questa Corte nella causa
Duraffour
e richiamava l'attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sugli obblighi che essa aveva verso di lui ai sensi dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale. Ciò rendeva, a quanto pare, perplessi i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] incaricati di trattare la pratica, i quali dovevano fare i conti con la circostanza che le norme cui si riferiva l'art. 73 non erano state ancora emanate. Il 14 febbraio 1969 veniva chiesto, con una nota (Fascicolo, n. 22), il parere del [OSCURATO:PERSONA] giuridico della [OSCURATO:PERSONA], che attendeva tuttavia sino al 7 maggio 1969 per pronunziarsi in proposito. Nel frattempo, con due memorandum interni del 21 febbraio 1969 e del 18 aprile 1969, veniva suggerito di invitare il ricorrente a far uso della procedura d'arbitrato contemplata dalla polizza d'assicurazione (Fascicolo, nn. 23 a 32), ma l'idea non aveva seguito. La nota inviata dal ricorrente il 18 gennaio 1969 rimaneva senza risposta.
Contrariato, come si può ben capire, da questo silenzio, il ricorrente scriveva il 3 marzo 1969 al funzionario incaricato della pratica avvertendolo che intendeva sottoporre direttamente il proprio caso al [OSCURATO:PERSONA] generale del personale e dell'amministrazione (Allegato XX della controreplica). Questo passo provocava una risposta datata 6 marzo 1969, in cui si precisava che era in corso l'esame della pratica (Allegato 21 del ricorso). Il 12 marzo 1969 il ricorrente si rivolgeva in effetti al [OSCURATO:PERSONA] generale, che era all'epoca il sig. [OSCURATO:PERSONA], sollecitando un pronto disbrigo della pratica (Allegato 20 del ricorso).
Il 7 maggio 1969 il [OSCURATO:PERSONA] giuridico forniva indirizzandolo al sig. [OSCURATO:PERSONA] (Fascicolo, n. 32), un parere, nel quale pure esso anticipava la sentenza
Duraffour.
[OSCURATO:PERSONA] giuridico riteneva che il diritto dei dipendenti a prestazioni d'invalidità nascesse direttamente dall'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] e non dal contratto d'assicurazione stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il parere proseguiva con un passo meritevole di citazione:
«È dunque lecito concludere che quando un dipendente afferma d'aver subito un infortunio, l'Amministrazione ha il potere ed il dovere d'accertare se si tratti veramente d'un infortunio corrispondente ai rischi coperti dall'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA], di valutare e di determinare, se necessario, il tasso d'invalidità facendo ricorso al parere di medici competenti, quali i suoi medici fiscali o di fiducia,
e di versare al dipendente l'indennità di cui all'art. 73.
Il dipendente che contesti l'interpretazione dell'art. 73, il concetto di infortunio fatto proprio dall'Amministrazione, o l'accertamento dei fatti in esame o ancora la percentuale d'invalidità e l'importo dell'indennità concessa, può presentare ai sensi dell'art. 90 dello [OSCURATO:PERSONA] un reclamo all'autorità avente il potere di nomina oppure proporre, in base all'art. 91, un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo l'annullamento dell'atto dell'istituzione.
Ciò premesso, non è molto chiaro come un procedimento arbitrale potrebbe inserirsi nell'applicazione dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] e quale potrebbe essere la sua utilità.
»
Questo parere era senza dubbio ineccepibile. Spettava alla [OSCURATO:PERSONA] accertare per conto proprio, a norma dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, il grado di invalidità del ricorrente. Se costui non avesse accettato l'accertamento, avrebbe potuto impugnarlo in base agli art. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale. L'arbitrato contemplato dalla polizza poteva riguardare soltanto la [OSCURATO:PERSONA] e gli assicuratori, ma era irrilevante nei confronti del ricorrente.
In data 2 giugno 1969 il ricorrente scriveva di nuovo al sig. [OSCURATO:PERSONA] protestando per i ritardi subiti dalla sua pratica e chiedendogli un colloquio (Allegato 19 del ricorso). Un mese più tardi, il 2 luglio 1969, il ricorrente s'incontrava con il sig. [OSCURATO:PERSONA], in presenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], capo della [OSCURATO:PERSONA] «Diritti individuali e privilegi». Stando alle note prese dal sig. [OSCURATO:PERSONA] durante il colloquio, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, sulla base del parere del [OSCURATO:PERSONA] giuridico ed in conformità al desiderio del ricorrente, dato istruzioni affinché il grado d'invalidità del ricorrente fosse accertato dal [OSCURATO:PERSONA] sanitario della [OSCURATO:PERSONA], se necessario in collaborazione con uno specialista (Allegato VII del controricorso). Secondo il ricorrente invece, si sarebbe in realtà stabilito che l'accertamento fosse compiuto da un terzo medico scelto di comune accordo dal capo del [OSCURATO:PERSONA] sanitario della [OSCURATO:PERSONA] e dal medico di fiducia del ricorrente. Questa affermazione non concorda tuttavia con ciò che il ricorrente stesso comunicò al dott. [OSCURATO:PERSONA], capo del [OSCURATO:PERSONA] sanitario della [OSCURATO:PERSONA], nell'inviargli, con una nota del 9 luglio 1969 (Fascicolo, n. 36), copie di tutti i referti medici in suo possesso informandolo inoltre che la Direzione generale del personale e dell'amministrazione gli avrebbe chiesto la sua opinione in proposito. Non mi sembra tuttavia importante accertare che cosa esattamente fosse stato convenuto, dal momento che, in ogni caso, non si fece praticamente nulla per darvi attuazione nei 18 mesi successivi. Il 6 febbraio 1970, il sig. [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ad una richiesta di informazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa lo stato d'avanzamento della pratica del ricorrente, scriveva che le istruzioni formulate dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 1969 erano apparentemente rimaste lettera morta (Fascicolo, n. 38). [OSCURATO:PERSONA] non ha mai spiegato le cause di questa inazione.
A quanto pare, durante il 1970 funzionari della [OSCURATO:PERSONA] concordarono, senza alcuna fretta, con gli assicuratori, le modalità d'un arbitrato fra la [OSCURATO:PERSONA] e gli assicuratori, cui il ricorrente avrebbe dovuto rimanere estraneo (Fascicolo, nn. 39-46). Il 16 novembre 1970, in una lettera indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] sanitario (Fascicolo, n. 47), il sig. [OSCURATO:PERSONA] precisava che gli assicuratori erano d'accordo sul predetto procedimento arbitrale, chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] sanitario di designare un medico che rappresentasse la [OSCURATO:PERSONA] in sede d'arbitrato e precisava che il ricorrente avrebbe dovuto essere informato soltanto di quelle parti della procedura che potessero apparire come un'applicazione dell'art. 73.
Con lettera del 27 novembre 1970, e con successivi solleciti del 22 dicembre 1970 e del 21 gennaio 1971, il dott. [OSCURATO:PERSONA] domandava al ricorrente se il trattamento medico delle conseguenze dell'infortunio fosse terminato e lo invitava a fornire il nome del suo medico curante (Allegati II, III, IV del controricorso). Il ricorrente rispondeva, in data 28 gennaio 1971, precisando che egli avrebbe sempre dovuto seguire un trattamento per le lesioni subite nell'incidente ed illustrandone il motivo. Come egli ha sostenuto — a ragione, mi sembra — nelle sue osservazioni, ciò non significava ammettere che non era possibile determinare la sua percentuale d'invalidità permanente. In risposta alla richiesta di fornire il nome del suo medico curante, il ricorrente precisava che i nomi dei medici che lo avevano avuto in cura risultavano dai documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA], ma che, considerate le circostanze, egli aveva ritenuto opportuno procurarsi referti medici aggiornati. Egli spiegava che, a causa dei suoi impegni di lavoro, non aveva potuto consultare i predetti medici prima delle vacanze natalizie e che, per questo motivo, non aveva potuto rispondere con maggior prontezza alle note del dott. [OSCURATO:PERSONA] (Allegato 1 della replica). Alcuni giorni più tardi (il 1
o
febbraio 1971) il ricorrente trasmetteva in effetti al dott. [OSCURATO:PERSONA] i già citati referti compilati dal prof. Zaffaroni e dal dott. [OSCURATO:PERSONA].
Poco più tardi, il 16 febbraio 1971, il sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] finanziario, indirizzava al sig. [OSCURATO:PERSONA] una nota concernente una domanda presentata da un altro dipendente della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 73 (Fascicolo, n. 53). Richiamandosi al parere espresso dal [OSCURATO:PERSONA] giuridico nel maggio 1969, il sig. [OSCURATO:PERSONA] suggeriva che il dipendente in questione fosse informato del grado di invalidità accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] in conformità all'opinione del [OSCURATO:PERSONA] sanitario, restando inteso ch'egli potesse far uso degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, se avesse voluto contestare tale accertamento, e che l'arbitrato e la liquidazione con gli assicuratori avessero luogo successivamente. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva anche di applicare tale procedura in tutti i casi analoghi. Nel contesto del presente procedimento è interessante notare che, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe così potuto evitare di versare gli interessi sul capitale. Il 23 febbraio 1971 il sig. [OSCURATO:PERSONA] approvava l'adozione di tale procedura ed il 14 aprile 1971 il sig. [OSCURATO:PERSONA] scriveva al dott. [OSCURATO:PERSONA] invitandolo ad applicarla, fra l'altro, nel caso del ricorrente (Fascicolo, n. 54).
Il dott. [OSCURATO:PERSONA] s'accontentava, a quanto pare, di inviare al ricorrente, in data 22 luglio 1971, una nota con cui gli chiedeva di procuragli un certificato del dott. [OSCURATO:PERSONA] attestante la data di conclusione delle cure praticate al ricorrente (Allegato 5 del controricorso). Questa nota non ricevette mai una risposta scritta da parte del ricorrente. A prima vista si potrebbe pensare che costui avesse già fornito le informazioni richieste, allorché aveva trasmesso il certificato del dott. [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 1968. Dal successivo documento del fascicolo processuale (Allegato 18 del ricorso) risulta tuttavia che alla data in questione il ricorrente era ancora in cura presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Questo documento è costituito da una nota che il ricorrente indirizzò il 23 settembre 1971 al sig. [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli, in termini assai cortesi, che venisse liquidata la sua pratica. Alla nota il ricorrente allegava un elenco dei referti medici da lui già prodotti ed illustrava le ragioni per cui, in un prevedibile futuro, avrebbe dovuto continuare a sottoporsi a cure mediche, perlomeno una volta l'anno.
Ciò che era accaduto fra il 22 luglio ed il 23 settembre 1971 non risulta con precisione dai documenti, né le osservazioni delle parti hanno molto contribuito a renderlo chiaro. L'unica cosa certa è che il ricorrente fu in congedo di malattia dal 19 al 30 luglio di quell'anno. Presumibilmente, dopo la malattia, egli prese un periodo di congedo ordinario. È pure ragionevole supporre, come è stato sostenuto dai suoi patroni, che al rientro dalle ferie egli si mettesse in contatto verbalmente col dott. [OSCURATO:PERSONA].
In ogni caso, la succitata nota induceva il sig. [OSCURATO:PERSONA] ad informarsi, in data 11 ottobre 1971, presso il sig. [OSCURATO:PERSONA] del punto cui era giunta la pratica del ricorrente (Fascicolo, n. 58). Nella nota da lui indirizzata al sig. [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] precisava che gli sembrava «indispensabile» definire la pratica con normale speditezza («dans des délais normaux»).
Rispondendo al sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 15 ottobre 1971 (Fascicolo, n. 59), il sig. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva gli (allora) ben noti fatti e concludeva che, in sostanza, la colpa del ritardo della [OSCURATO:PERSONA] ricadeva sul [OSCURATO:PERSONA] sanitario, il quale non aveva designato un medico per l'arbitrato con gli assicuratori né aveva accertato per proprio conto il grado d'invalidità del ricorrente.
Il 21 ottobre 1971 il dott. [OSCURATO:PERSONA] invitava di nuovo il ricorrente a precisare se il suo trattamento fosse terminato e, in caso negativo, ad indicare il proprio medico curante (Allegato VI del controricorso). Il 4 novembre 1971 il ricorrente veniva visitato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] sanitario della [OSCURATO:PERSONA]. In base ai risultati di tale visita, il dott. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, in una nota del 22 dicembre 1971, che a suo parere il grado d'invalidità del ricorrente era del 6 % (Allegato VI del controricorso). Tale conclusione permetteva, a quanto sembra, alla [OSCURATO:PERSONA] d'accordarsi abbastanza prontamente con gli assicuratori. Il 4 febbraio 1972 o intorno a tale data veniva convenuto che gli assicuratori avrebbero pagato 143386 franchi belgi sulla base d'un grado di invalidità del 6 % (Fascicolo, nn. 66, 66 bis e 66 ter). Il 3 gennaio 1972 era stato compilato per tale somma un mandato di pagamento a favore del ricorrente (Fascicolo, n. 69 bis). Tuttavia, dovevano ancora trascorrere sei mesi prima che, il 7 giugno 1972, il ricorrente fosse informato che gli era stata riconosciuta una percentuale d'invalidità del 6 % (Allegato 12 del ricorso, allegato IX del controri corso) e che gli sarebbe stata quindi versata un'indennità di 143386 franchi belgi. Parte di quei sei mesi furono impiegati, a quanto sembra, in saltuarie discussioni tra funzionari della [OSCURATO:PERSONA] circa le tabelle da applicare, problema che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto loro di prendere in considerazione già nel novembre 1971 ed aveva ritenuto necessario ricordar loro nel gennaio 1972 (cfr. Fascicolo, nn. 62, 65 e 67). I motivi del rimanente ritardo non sono stati spiegati.
E con ciò siamo giunti al termine del secondo periodo.
Conclusioni relative al secondo periodo
Come ho già detto, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere in grado di fissare la sua percentuale di invalidità permanente alla fine del settembre 1969. Ritengo che tale affermazione sia fondata. Pur riconoscendo pienamente le difficoltà incontrate dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa dell' inesistenza delle norme di cui all'art. 73, non si deve dimenticare che già nel maggio 1969 la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal proprio [OSCURATO:PERSONA] giuridico un parere circa l'atteggiamento da tenere in proposito e che ai primi di luglio del 1969 il sig. [OSCURATO:PERSONA] s'era scomodato a fornire personalmente istruzioni per il disbrigo della pratica. I tre mesi successivi sarebbero dovuti bastare al [OSCURATO:PERSONA] sanitario per esprimere la propria opinione ed alla [OSCURATO:PERSONA] per decidere in base ad essa. Invece, i competenti funzionari della [OSCURATO:PERSONA] si resero responsabili di inerzia e tergiversazione, e così la decisione della [OSCURATO:PERSONA] fu adottata soltanto il 7 giugno 1972. A mio parere, quindi, per quanto riguarda il secondo periodo, la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile d'un ritardo colposo durato due anni e otto mesi (cioè due interi anni (il 1970 e il 1971) più tre mesi nel 1969 e 5 nel 1972).
[OSCURATO:PERSONA] ha-cercato di far ricadere la colpa del ritardo almeno in parte sul ricorrente, il quale avrebbe più volte trascurato di rispondere o non avrebbe risposto tempestivamente alle richieste di informazioni indirizzategli dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Non mi sembra tuttavia che queste mancanze da parte del ricorrente abbiano causato un ritardo degno di nota. Per di più, se sono nel giusto pensando che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere una decisione fin dal settembre 1969, le richieste di informazioni indirizzate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente nel 1970 e nel 1971 non hanno più alcuna importanza.
A mio parere, sarebbe opportuno che la Corte fissasse l'ammontare dei danni che la [OSCURATO:PERSONA] deve risarcire al ricorrente per il ritardo colposo applicando alla somma di 382361 franchi belgi infine accordatagli un interesse dell'8 % per un periodo di due anni e otto mesi. Se i miei calcoli sono esatti, si dovrebbe ottenere una cifra di 81570 franchi.
I fatti della causa nel terzo periodo
Il ricorrente reagiva alla concessione della somma di 143386 franchi in due modi.
Anzitutto, egli restituiva la somma alla [OSCURATO:PERSONA]. Il suo comportamento è abbastanza comprensibile, anche se va precisato che egli non sarebbe stato tenuto ad agire così. Il versamento della somma non implicava affatto che, accettandolo, egli si riconoscesse pienamente soddisfatto nelle sue pretese. Sia in fatto, sia in diritto, egli avrebbe potuto tranquillamente accettare i 143386 franchi e continuare ad insistere per ottenere il resto della somma che riteneva spettargli.
In secondo luogo, il 19 giugno 1972, il ricorrente impugnava l'accertamento del suo grado d'invalidità effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] con un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale (Allegato 11 del ricorso).
[OSCURATO:PERSONA] decideva allora di far accertare il grado d'invalidità del ricorrente da un medico «super partes» designato, di comune accordo, dal medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] stessa e dal medico di fiducia del ricorrente. La decisione veniva notificata al ricorrente il 25 settembre 1972 (Allegato 10 del ricorso). Nel penultimo paragrafo di tale decisione, l'attuazione nei confronti del ricorrente ne veniva affidata alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione. In risposta ad una nota del ricorrente del 18 dicembre 1972, il sig. [OSCURATO:PERSONA] confermava, in data 29 gennaio 1973, che tale provvedimento revocava la decisione del 7 giugno 1972 (Allegati 8 e 9 del ricorso). Non veniva tuttavia precisato nulla circa l'attuazione della nuova decisione.
La decisione veniva comunicata al dott. [OSCURATO:PERSONA] con una nota indirizzatagli il 24 gennaio 1973 dal capo del [OSCURATO:PERSONA] «Malattie, assicurazioni, infortuni e malattie professionali» della Direzione generale del personale e dell'amministrazione (Fascicolo, n. 76).
Il 28 giugno 1973, il ricorrente scriveva al sig. [OSCURATO:PERSONA], nuovo [OSCURATO:PERSONA] generale del personale e dell'amministrazione, lamentandosi, fra l'altro, della poca attenzione che il [OSCURATO:PERSONA] sanitario prestava al suo caso e chiedendo che la sua pratica fosse affidata ad una persona diversa dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (Allegato 7 del ricorso). A quell'epoca il ricorrente stava per lasciare il servizio della [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del regolamento del Consiglio n. 2530/72. II 1
o
luglio 1973 in effetti egli cessava dal servizio. Nella sua nota egli comunicava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il suo nuovo indirizzo in Italia.
Con nota del 6 luglio 1973, sviluppata, a quanto sembra, in una conversazione telefonica del 9 luglio, il dott. [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, che, malgrado reiterate richieste nei mesi di marzo, maggio e giugno, il [OSCURATO:PERSONA] sanicario non era riuscito ad ottenere che il ricorrente designasse il medico incaricato di procedere d'accordo con il dott. [OSCURATO:PERSONA] alla nomina del terzo medico cui faceva riferimento la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 1972. Le sollecitazioni risultano essere state effettuate verbalmente (Allegato X del controricorso e n. 80 del Fascicolo). Il dott. [OSCURATO:PERSONA] veniva allora invitato a scrivere al ricorrente in Italia, con raccomandata espresso, chiedendogli di designare un medico ai fini di tale procedimento. A ciò il dott. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva con lettera del 12 luglio 1973 (Allegato XI del controricorso) in cui sollecitava una risposta entro il 31 agosto 1973. Non avendo il ricorrente risposto entro tale data gli veniva spedita il 19 settembre 1973 una seconda raccomandata espresso (Allegato XII del controricorso). In una nota del 16 ottobre 1973 il dott. [OSCURATO:PERSONA] faceva rilevare di non aver ancora ricevuto alcuna risposta da parte del ricorrente (Fascicolo, n. 88), ma il 29 ottobre 1973 il sig. [OSCURATO:PERSONA] era in grado di comunicare al dott. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente aveva proprio allora «confermato» la designazione del prof. Zaffaroni (Fascicolo, n. 90). Il sig. [OSCURATO:PERSONA] pregava inoltre il dott. [OSCURATO:PERSONA] di accelerare a questo punto la «liquidazione della pratica».
Per ragioni che non ci sono note, il dott. [OSCURATO:PERSONA] attendeva fino al 12 dicembre 1973 prima di scrivere al prof. Zaffaroni e domandargli quali fossero i suoi suggerimenti circa la procedura da seguire (Allegato XIII del controricorso). Il 21 gennaio 1974 egli sollecitava una risposta (Allegato XV del controricorso). Il sollecito s'incrociava con una lettera della stessa data in cui il prof. Zaffaroni spiegava di non aver potuto rispondere perché assente da Milano per le vacanze natalizie (Allegato XIV del controricorso). Egli indicava una terna di specialisti milanesi fra i quali si sarebbe potuto scegliere l'arbitro e suggeriva che l'arbitro visitasse il ricorrente alla presenza dei medici di fiducia delle pani, dopodiché i tre medici avrebbero redatto un certificato comune, o, in alternativa, che egli effettuasse da solo la visita, dopo aver ricevuto le. osservazioni scritte degli altri due. Il 5 marzo 1974 il dott. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva accettando il primo dei medici indicati nella lista dal prof. Zaffaroni, cioè il prof. [OSCURATO:PERSONA], senza però accennare al procedimento da seguire (Allegato XVI del controricorso). In data 18 marzo 1974 il prof. Zaffaroni si dichiarava d'accordo circa la predetta designazione e chiedeva al dott. [OSCURATO:PERSONA] di nominare un suo rappresentante oppure di autorizzare ii prof. [OSCURATO:PERSONA] ad agire da solo (Allegato XVII del controricorso). Il 22 maggio 1974 il ricorrente scriveva di nuovo al sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli d'adoperarsi per una pronta definizione della pratica (Fascicolo, n. 99). Il 27 maggio 1974 il dott. [OSCURATO:PERSONA] informava il prof. [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuta designazione ad arbitro e gli faceva pervenire le tabelle in uso presso la [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo della percentuale d'invalidità, senza però dirgli nulla circa il procedimento da seguire. Veniva solamente precisato che il prof. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA], in Bruxelles, la propria perizia e la nota degli onorari (Allegato XVIII del controricorso).
Il 2 luglio 1974, il ricorrente veniva visitato a Milano dal prof. [OSCURATO:PERSONA] in circostanze che hanno dato origine ad una controversia. Ci è stata esibita una lettera del 2 maggio 1977 indirizzata al patrono del ricorrente (Allegato 3 della replica) nella quale il prof. [OSCURATO:PERSONA] affermava che la propria segretaria aveva telefonato due volte al [OSCURATO:PERSONA] sanitario della [OSCURATO:PERSONA] per comunicare la data della visita, che le era stata confermata la presenza d'un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e che, il giorno stabilito, egli aveva effettuato la visita dopo aver atteso invano per circa un'ora, insieme con il prof. Zaffaroni, l'apparizione del suddetto rappresentante. [OSCURATO:PERSONA] ha invece affermato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non fu mai informato della data stabilita per la visita ed ha proposto l'escussione dello stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di testimone. La Corte non ha tuttavia ritenuto necessario disporre l'audizione testimoniale del dott. [OSCURATO:PERSONA] o della segretaria del prof. [OSCURATO:PERSONA], giacché nel presente procedimento non importa tanto stabilire le precise ragioni di determinati fatti quanto piuttosto accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito con ragionevole prontezza. È assai probabile che il [OSCURATO:PERSONA] sanitario della [OSCURATO:PERSONA] sia stato informato della data della visita, ma che il messaggio non abbia raggiunto il dott. [OSCURATO:PERSONA].
Conclusioni relative al terzo periodo
Ebbe così termine il terzo periodo. Non sarebbe affatto giusto addossare alla [OSCURATO:PERSONA], come invece vorrebbe il ricorrente, l'intera responsabilità del ritardo. La decisione emanata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 1972 con riferimento al reclamo presentato dal ricorrente il 19 giugno 1972 fu tempestiva. Per di più la sua natura era tale che la sua attuazione pratica doveva necessariamente richiedere un certo lasso di tempo. Né mi sembra che il ricorrente stesso sia del tutto esente da responsabilità per il ritardo. Quali che fossero i motivi del suo comportamento, fu solo nell'ottobre 1973 che egli designò il medico che doveva rappresentarlo nel procedimento contemplato dalla decisione. Secondo me, non è una giustificazione il dire, come egli ha detto, che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva bene il suo medico curante. In realtà egli era stato in cura presso vari medici e dentisti. Sulla base di quanto risultava dai documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuto supporre che il suo medico curante fosse il dott. [OSCURATO:PERSONA], ma una simile supposizione non avrebbe, come si vide in seguito, colto nel segno; del resto la [OSCURATO:PERSONA] non era comunque obbligata a fare congetture.
D'altro lato è innegabile che, durante questo stesso periodo, alcuni funzionari della [OSCURATO:PERSONA] si resero responsabili di ritardi ingiustificati ed eccessivi, che spiegano in parte perché la decisione del 25 settembre 1972 fosse attuata soltanto nel luglio 1974. Così non è stato spiegato perché si sia indugiato dal 25 settembre 1972 al 24 gennaio 1973 per fornire al dott. [OSCURATO:PERSONA] le istruzioni relative all'attuazione della decisione né perché lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto per la prima volta al ricorrente di designare un medico soltanto nel marzo 1973. Né è stata chiarita la ragione per cui il dott. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto la nota del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 1973, attese fino al 12 dicembre 1973 prima di scrivere al prof. Zaffaroni, e dopo aver ricevuto la lettera del prof. Zaffaroni del 21 gennaio 1974, procrastinò la risposta fino al 5 marzo 1974, rispondendo per di più in modo incompleto. Altro tempo fu sprecato fra la lettera del prof. Zaffaroni del 18 marzo 1974 e la risposta del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 27 maggio 1974.
Tutto sommato, ritengo che, per quanto concerne il terzo periodo, la [OSCURATO:PERSONA] vada ritenuta responsabile d'un ritardo colposo di nove mesi. Non sarebbe tuttavia corretto, a mio parere, liquidare i danni applicando un tasso d'interesse all'intera somma di 382361 franchi. All'inizio del periodo in esame, il ricorrente aveva ricevuto la somma di 143386 ed il fatto che l'abbia restituita non dovrebbe comportare, a mio avviso, un'accresciuta responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Stabilirei dunque l'ammontare dei danni per questo periodo applicando l'8 % di interesse al saldo debitorio di 238975 franchi. Se i miei calcoli sono esatti, ne dovrebbe risultare una cifra di 14338 franchi.
I fatti della causa nel quarto periodo
Il 23 luglio 1974 il prof. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva la propria perizia al dott. [OSCURATO:PERSONA] (Allegato XIX del controricorso), precisando che la visita era stata effettuata in presenza del prof. Zaffaroni e valutando al 17 % il grado di invalidità del ricorrente. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] non prendeva, a quanto risulta dai documenti, alcuna posizione in proposito fino al 3 dicembre 1974. In tale data, egli scriveva al sig. [OSCURATO:PERSONA], capo della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], per rendergli nota la perizia del prof. [OSCURATO:PERSONA], criticare le circostanze in cui la visita era stata effettuata ed affermare, che, secondo il parere del [OSCURATO:PERSONA] sanitario, «in base a visite recenti e tenuto conto delle tabelle ora in uso presso la [OSCURATO:PERSONA]», il grado d'invalidità del ricorrente risultava pari al 5,5 % (Allegato XXIV del controricorso). La nota del dott. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva senza risposta fino al 16 maggio 1975.
Nel frattempo, e precisamente il 15 aprile 1975, il ricorrente aveva scritto ad un membro della [OSCURATO:PERSONA] pregandolo di. intercedere presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione affinché, dopo che era ormai stata effettuata la visita del prof. [OSCURATO:PERSONA], venisse presa una decisione sul suo caso (Allegato 6 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] in questione rispondeva con la promessa di una rapida decisione (Allegato 5 del ricorso).
Il 16 maggio 1975 il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, in una nota indirizzata al dott. [OSCURATO:PERSONA], che il prof. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto permettere al prof. Zaffaroni di assistere alla visita e successivamente di discutere con lui il caso, senza aver concesso la stessa possibilità ad un rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] diretto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Egli consigliava di organizzare quanto prima un incontro fra un rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] ed il prof. [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse garantita alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di dibattere con il prof. [OSCURATO:PERSONA] una giusta percentuale di invalidità (Fascicolo, n. 105). L'incontro così prospettato aveva finalmente luogo il 22 settembre 1975, non prima che il dott. [OSCURATO:PERSONA] avesse, a quanto sembra contro il parere del sig. [OSCURATO:PERSONA], vagliato la possibilità di sostituire al prof. [OSCURATO:PERSONA] un altro arbitro (Fascicolo, nn. 106 e 108). All'incontro faceva seguito, a quanto pare, una discussione epistolare di natura medica. Nel frattempo, in data 21 ottobre 1975, il ricorrente presentava ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] una domanda con cui chiedeva che fosse definito il suo grado di invalidità. Egli chiedeva inoltre che, visto il ritardo di cui era responsabile la [OSCURATO:PERSONA], la somma che tale decisione gli avrebbe riconosciuto fosse maggiorata degli interessi (Allegato 3 del ricorso). Il 25 ottobre 1975 il sig. [OSCURATO:PERSONA] informava il dott. [OSCURATO:PERSONA] di tale domanda e lo pregava di sollecitare dal prof. Parini alcune osservazioni che quest'ultimo aveva promesso, dimodoché, una volta ricevute tali osservazioni, la pratica potesse essere liquidata.
Ricevute (ad una data che non risulta dalla documentazione) le predette osservazioni, nelle quali il prof. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva fermo sulla cifra del 17 %, il dott. [OSCURATO:PERSONA] inviava, il 20 gennaio 1976, al sig. [OSCURATO:PERSONA] un lungo memorandum ove spiegava i motivi per cui non poteva accettare tale valutazione e proponeva da parte sua una percentuale massima del 6 % (Fascicolo, n. 114). Il 23 gennaio 1976 il sig. [OSCURATO:PERSONA], senza contestare il giudizio medico del dott. [OSCURATO:PERSONA], gli ricordava però quanto disposto dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 1975, in base alla quale il grado d'invalidità del ricorrente avrebbe dovuto essere accertato da un medico «super partes» designato di comune accordo dagli interessati e l'accertamento così compiuto non avrebbe richiesto l'approvazione del [OSCURATO:PERSONA] sanitario della [OSCURATO:PERSONA]. La perizia del prof. [OSCURATO:PERSONA] era inizialmente criticabile soltanto perché egli aveva visitato il ricorrente alla presenza del medico di fiducia di quest'ultimo, ma senza l'intervento d'un rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] sanitario della [OSCURATO:PERSONA]. Questo vizio era stato successivamente sanato, giacché il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto modo di illustrare al prof. [OSCURATO:PERSONA] il proprio punto di vista. Di conseguenza — concludeva il sig. [OSCURATO:PERSONA] — se la perizia del prof. [OSCURATO:PERSONA] era stata redatta in scienza e coscienza (e sarebbe stato estremamente difficile provare il contrario), non v'era alcuna possibilità di respingerla (Fascicolo, n. 116). Naturalmente, non è mai stato posto in dubbio che il prof. [OSCURATO:PERSONA] abbia agito con onestà ed obiettività.
In conformità al parere del sig. [OSCURATO:PERSONA], che a mio avviso era senz'altro corretto, veniva sottoposta lo stesso giorno (23 gennaio 1973) alla firma del sig. [OSCURATO:PERSONA] una lettera indirizzata al ricorrente. La lettera, firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 1973, non venne mai spedita. Quello stesso giorno infatti il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pervenire al sig. [OSCURATO:PERSONA] un memorandum in cui contestava con veemenza l'opinione di quest'ultimo (Fascicolo, n. 117). In seguito a ciò, si svolgeva il 4 febbraio 1976 una riunione durante la quale veniva deciso che il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto ulteriori chiarimenti al prof. [OSCURATO:PERSONA] (Fascicolo, n. 118). Il risultato fu una lunga lettera del prof. [OSCURATO:PERSONA], il quale respingeva le critiche del dott. [OSCURATO:PERSONA] e precisava d'aver utilizzato un metodo di calcolo tale da consentire una facile conversione dell'accertamento nei valori di qualsiasi tabella dei gradi d'invalidità in uso presso la [OSCURATO:PERSONA] (Fascicolo, n. 121).
Il 19 maggio 1976 il ricorrente presentava, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale un reclamo contro il silenzio-rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sua domanda del 21 ottobre 1975 (Allegato 2 del ricorso).
Il 12 luglio 1976 il dott. [OSCURATO:PERSONA] veniva invitato dalla Sezione «Infortuni e malattie professionali» della Direzione generale del personale e dell'amministrazione ad effettuare con urgenza la conversione matematica dei dati dalle tabelle del prof. [OSCURATO:PERSONA] alle tabelle in uso presso la [OSCURATO:PERSONA]; il dott. [OSCURATO:PERSONA] veniva pregato di rispondere a questa nota al più tardi entro il 15 agosto (Fascicolo, n. 123), cosa che egli non faceva. Il 23 agosto 1976 la stessa sezione gli scriveva nuovamente sottolineando l'urgenza del caso (Fascicolo, n. 124). Il 29 agosto 1976 il capo della competente [OSCURATO:PERSONA] della Direzione del personale e dell'amministrazione inviava al sig. [OSCURATO:PERSONA] un memorandum nel quale si facevano presenti, con abbondanza di dettagli, tutte le difficoltà che la [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato con il dott. [OSCURATO:PERSONA] per la definizione della pratica. Copia del memorandum veniva trasmessa, fra gli altri, allo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] (Fascicolo, n. 125).
Il 6 settembre 1976, in seguito ad una conversazione telefonica fra un non meglio identificato funzionario della Sezione «Infortuni e malattie professionali» ed un non meglio identificato funzionario del [OSCURATO:PERSONA] sanitario, il dott. [OSCURATO:PERSONA] presentava una serie di tabelle che è difficile definire come una conversione matematica (Fascicolo, n. 126). Esse costituivano piuttosto un'enumerazione dei punti sui quali egli non condivideva l'opinione del prof. [OSCURATO:PERSONA].
Il 16 settembre 1976 il sig. [OSCURATO:PERSONA] scriveva al ricorrente comunicandogli che il suo grado di invalidità era stato valutato al 16 % e che egli avrebbe pertanto ricevuto la somma di 382361 franchi (Allegato 1 del ricorso).
Conclusioni relative al quarto periodo
Innegabilmente vi sono stati anche nel quarto periodo ritardi di cui è responsabile la [OSCURATO:PERSONA]. È però difficile accertarne la portata.
Ci sono anzitutto gli oltre quattro mesi intercorsi fra la data in cui fu stilata la perizia originale del prof. [OSCURATO:PERSONA] (23 luglio 1974) e la data della prima risposta del dott. [OSCURATO:PERSONA] (3 dicembre 1974). C'è poi il periodo di oltre 5 mesi trascorso prima che il sig. [OSCURATO:PERSONA] rispondesse, in data 16 maggio 1974, alla nota indirizzatagli dal dott. [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 1974.
Il ricorrente ha chiesto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse ritenuta responsabile del ritardo causato dal tentativo del dott. [OSCURATO:PERSONA] di sostituire il prof. [OSCURATO:PERSONA] con un altro medico. Da parte mia, non ritengo che, nelle circostanze del caso, il comportamento del dott. [OSCURATO:PERSONA] debba essere ritenuto colposo, tanto più che il tentativo fu presto abbandonato.
Né mi sembra che la [OSCURATO:PERSONA] debba portare la responsabilità del periodo compreso fra il 22 settembre 1975, data del primo incontro fra il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed il prof. [OSCURATO:PERSONA], ed il 28 aprile 1976, data della lettera con cui il prof. [OSCURATO:PERSONA] respinse definitivamente le obiezioni del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Certamente si può dire, col senno di poi, che il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto meglio ad accettare l'opinione espressa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua nota del 23 gennaio 1976, ma il dott. [OSCURATO:PERSONA] cercava evidentemente di tutelare, nel modo che egli riteneva più conveniente, gli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. Il suo atteggiamento è stato, a mio avviso, non opportuno più che colposo.
Non ritengo invece giustificabile l'indugio del dott. [OSCURATO:PERSONA] dopo il ricevimento della lettera inviatagli dal prof. [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 1976. La sua inerzia provocò un ritardo colposo che, a mio parere, può essere correttamente stimato a tre mesi.
Ritengo pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] sia responsabile, per il quarto periodo, d'un ritardo colposo di dodici mesi. Dovendosi, a mio avviso, applicare un tasso dell'8 % alla somma di 238975 franchi, l'importo spettante al ricorrente per questo periodo dovrebbe essere di 19118 franchi.
Conclusioni finali
L'importo che ritengo dovuto al ricorrente è dunque:
—
per il secondo periodo
81 570 franchi
—
per il terzo periodo
14 338 franchi
—
per il quarto periodo
19 118 franchi
Totale
115 026 franchi
o, per far cifra tonda, 115000 franchi.
Si tratta ora d'accertare se anche su questa somma vadano calcolati degli interessi e, in caso di soluzione affermativa, a quale tasso e con quale decorrenza.
Secondo me, sarebbe giusto seguire l'orientamento giurisprudenziale già enunciato nelle cause
Lepape
e
Sergy
e calcolare gli interessi sui danni. Diversa è la causa
Campolongo
, in quanto nella somma accordata in tale occasione erano già calcolati gli interessi composti.
Circa il tasso d'interesse non vedo alcuna ragione per non suggerire anche qui l'8 %.
In merito alla data di decorrenza degli interessi, mi sembra che si risalirebbe troppo indietro nel tempo scegliendo, come fu fatto nella causa
Sergy
, la data di presentazione del reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dal momento che il reclamo fu proposto in un periodo nel quale era esigibile solo una parte dei danni. La data scelta nella causa
Lepape
, cioè la data del ricorso, sarebbe invece un po' troppo recente. La Corte ha, per quanto mi consta, un largo potere discrezionale in materia ed io ritengo che una soluzione equa potrebbe probabilmente consistere nel far decorrere gli interessi sui danni dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] stabilì definitivamente il capitale spettante all'assicurato, cioè dal 16 settembre 1976.
Infine, le spese del giudizio andrebbero poste a carico della convenuta.
(
1
) Traduzione dall'inglese.