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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:662
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0468_INF

TSentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 ottobre 2023 – BEI / Siria (causa T‑468/22) ( 1 ) «Clausola compromissoria – Accordo di prestito relativo a un progetto di miglioramento della rete di trasmissione di energia elettrica in un paese terzo – Inadempimento del contratto – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

1. Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Applicazione della procedura in contumacia – Obbligo del Tribunale di accogliere le conclusioni del ricorrente – Presupposti – Assenza di risposta della parte convenuta nel termine prescritto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 1) (v. punti 16‑19, 24, 35, 40, 41)

2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 20, 22, 23)

3. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE; Convenzione di Roma del19 giugno 1980, art. 13, § 1) (v. punti 26, 27, 29‑34) Dispositivo 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di EUR 22856655,23 e di 1984763,43 franchi svizzeri (CHF), equivalenti agli importi principali e agli interessi contrattuali e di mora dovuti al 30 giugno 2022. 2) Le somme di EUR 18655393,62 e di CHF 1716822,98 che comprendono gli importi principali sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito n. 20868 relativo a un progetto di miglioramento della rete di trasmissione di energia elettrica in Siria, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 14 dicembre 2000 e modificato il 20 dicembre 2004, a decorrere dal 30 giugno 2022 e fino alla data del pagamento. 3) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022.

62022TJ0468_INF TSentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 ottobre 2023 – BEI / Siria (causa T‑468/22) ( 1 ) «Clausola compromissoria – Accordo di prestito relativo a un progetto di miglioramento della rete di trasmissione di energia elettrica in un paese terzo – Inadempimento del contratto – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia» 1. Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Applicazione della procedura in contumacia – Obbligo del Tribunale di accogliere le conclusioni del ricorrente – Presupposti – Assenza di risposta della parte convenuta nel termine prescritto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 1) (v. punti 16‑19, 24, 35, 40, 41) 2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 20, 22, 23) 3. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE; Convenzione di Roma del19 giugno 1980, art. 13, § 1) (v. punti 26, 27, 29‑34) Dispositivo 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di EUR 22856655,23 e di 1984763,43 franchi svizzeri (CHF), equivalenti agli importi principali e agli interessi contrattuali e di mora dovuti al 30 giugno 2022. 2) Le somme di EUR 18655393,62 e di CHF 1716822,98 che comprendono gli importi principali sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito n. 20868 relativo a un progetto di miglioramento della rete di trasmissione di energia elettrica in Siria, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 14 dicembre 2000 e modificato il 20 dicembre 2004, a decorrere dal 30 giugno 2022 e fino alla data del pagamento. 3) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022.
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