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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01068/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05ZV3F3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova ai fini del coinvolgimento nella diretta gestione di "una filiera" di spaccio, che si svolgeva in un "bosco" del milanese noto per essere divenuto una vera e propria piazza di spaccio, con detenzione anche di materiale da taglio, in corrispondenza della detenzione di stupefacenti contenenti elevata percentuale di principio attivo, non comune, si legge in sentenza, con i sequestri su strada e, quindi, suscettibile di ulteriore taglio, e, dunque, di circostanze di fatto idonee ad escludere la sussumibilità del fatto nell'ipotesi lieve.

L'imputato ha sostenuto di essere inserito in un circuito di spaccio in grado infimo, occupandosi solo delle consegne agli acquirenti, ma la genericità delle sue indicazioni in merito al fornitore è stata correttamente valorizzata per escludere l'applicazione della circostanza di cui all'art. 7:3, comma 7, d.P.R. 309/1990 sulla base di un apprezzamento in fatto non suscettibile di censure in questa sede.

Né sono stati elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione delle generiche, i correlativi motivi di ricorso che sono, pertanto, manifestamente infondati avendo la Corte correttamente valorizzato anche la condizione soggettiva dell'imputato che ha fatto reingresso abusivamente in Italia dopo una precedente espulsione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05ZV3F3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova ai fini del coinvolgimento nella diretta gestione di "una filiera" di spaccio, che si svolgeva in un "bosco" del milanese noto per essere divenuto una vera e propria piazza di spaccio, con detenzione anche di materiale da taglio, in corrispondenza della detenzione di stupefacenti contenenti elevata percentuale di principio attivo, non comune, si legge in sentenza, con i sequestri su strada e, quindi, suscettibile di ulteriore taglio, e, dunque, di circostanze di fatto idonee ad escludere la sussumibilità del fatto nell'ipotesi lieve. L'imputato ha sostenuto di essere inserito in un circuito di spaccio in grado infimo, occupandosi solo delle consegne agli acquirenti, ma la genericità delle sue indicazioni in merito al fornitore è stata correttamente valorizzata per escludere l'applicazione della circostanza di cui all'art. 7:3, comma 7, d.P.R. 309/1990 sulla base di un apprezzamento in fatto non suscettibile di censure in questa sede. Né sono stati elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione delle generiche, i correlativi motivi di ricorso che sono, pertanto, manifestamente infondati avendo la Corte correttamente valorizzato anche la condizione soggettiva dell'imputato che ha fatto reingresso abusivamente in Italia dopo una precedente espulsione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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