CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 21878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2019 la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice del Tribunale di Bergamo, dott. [OSCURATO:PERSONA], proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di impugnazione, con cui denuncia la violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Sottolinea che il dott. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 29 novembre 201 aveva invitato l'imputato a munirsi del programma di un ente convenzionato, ai fini dell'ammissione di Verzaroli al trattamento di cui all'art. 186, comma 9 bis C.d.S. Successivamente la cancelleria del Tribunale aveva inviato una mail al difensore comunicando che l'imputato, cui era ascritto dall'imputazione il reato di cui all'art. 186 commi 2, lett. c) e 2 bis C.d.S. non poteva essere ammesso al beneficio. Essendo contestato dal ricorrente di avere provocato un sinistro stradale, la comunicazione dell'inammissibilità del ricorso all'istituto dei lavori di pubblica utilità costituisce manifestazione del convincimento, tale da comportare la lesione dell'imparzialità del giudicante. 6. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 7. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo pervenuta alla Cancelleria di questa Corte rinuncia al ricorso, per essere intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato contestatogli, con sentenza divenuta irrevocabile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] lampi DEPOSWO tN CANCE