Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 50942/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r() Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta motivazione apparente con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, andavano riconosciute in ragione delle condizioni di salute dell'imputato - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che sottolinea la sussistenza di elementi che depongono negativamente per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo (essendo il fatto più grave ascritto il delitto di danneggiamento seguito da incendio) sia alle modalità dell'incendio che ha arrecato notevoli danni (a tre veicoli), e che ancora di più ne avrebbe potuto procurare per effetto della propagazione delle fiamme, considerate le caratteristiche del sito preso di mira dall'imputato (parcheggio dell'azienda della persona offesa), sia ai precedenti penali dell'imputato (come specificato dalla sentenza di primo grado, plurimi e anche specifici).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r() Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta motivazione apparente con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, andavano riconosciute in ragione delle condizioni di salute dell'imputato - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che sottolinea la sussistenza di elementi che depongono negativamente per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo (essendo il fatto più grave ascritto il delitto di danneggiamento seguito da incendio) sia alle modalità dell'incendio che ha arrecato notevoli danni (a tre veicoli), e che ancora di più ne avrebbe potuto procurare per effetto della propagazione delle fiamme, considerate le caratteristiche del sito preso di mira dall'imputato (parcheggio dell'azienda della persona offesa), sia ai precedenti penali dell'imputato (come specificato dalla sentenza di primo grado, plurimi e anche specifici). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.