CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 39345/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere accertata la cessione di eroina da parte dell'imputato senza l'avvenuto sequestro della detta sostanza e quindi sulla base di una mera supposizione fondata sui precedenti specifici a carico del prevenuto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati pag. 2 e s. della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 3 e s.), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, è lungi dall'aver accertato l'oggetto della cessione sulla base di mere supposizioni fondanti su precedenti condotte dell'imputato ma, nonostante il mancato reperimento dell'involucro oggetto di cessione, ha argomentato dalle dichiarazioni non solo dell'appartenente alla polizia giudiziaria, che ha assistito allo scambio di cosa contro prezzo (40,00 euro, oggetto di sequestro) ma anche in forza delle convergenti dichiarazioni rese dall'acquirente, circa la materiale apprensione dall'imputato di eroina a fronte del pagamento di 40,00 euro, previo accordo telefonico, della quale lo stesso si è disfatto all'arrivo delle forze dell'ordine e su richiesta dello stesso prevenuto. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembr