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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14064/2026

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protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA n. 8962/2024 depositata il 29/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12764/2025Numero sezionale 2397/2026Numero di raccolta generale 14064/2026Data pubblicazione 13/05/2026Rilevato che:1.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 8962/2024 depositata in data 29/11/2024, haaccolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. controla sentenza n. 2039/2022, con la quale la Commissione tributariaprovinciale di Catania aveva respinto il ricorso proposto dalla societàcontribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta2015, avente ad oggetto riprese a titolo di IRES e IRAP, oltre sanzioni einteressi.2.

Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha propostoricorso in cassazione con quattro motivi.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.4.

In data 11/03/2026 è stata depositata dalla società ricorrente istanza –firmata anche dall’Avvocatura dello Stato – con la quale è stato richiestoun rinvio, stante la pendenza del tentativo di conciliazione ex art. 48 d.lgs.n. 546 del 1992.Considerato che:Il collegio ritiene opportuno accogliere la richiesta di rinvio, sottoscritta daentrambe le parti, in relazione al tentativo di conciliazione in corso,invitando, al contempo, le stesse a depositare, sollecitamente, ladocumentazione inerente all’esito di tale tentativo, anche primadell’eventuale fissazione di una nuova data per l’adunanza camerale.

P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo, invitando, al contempo, le parti adepositare, sollecitamente, la documentazione inerente all’esito deltentativo di conciliazione in corso, anche prima dell’eventuale fissazione diuna nuova data per l’adunanza camerale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA n. 8962/2024 depositata il 29/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12764/2025Numero sezionale 2397/2026Numero di raccolta generale 14064/2026Data pubblicazione 13/05/2026Rilevato che:1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 8962/2024 depositata in data 29/11/2024, haaccolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. controla sentenza n. 2039/2022, con la quale la Commissione tributariaprovinciale di Catania aveva respinto il ricorso proposto dalla societàcontribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta2015, avente ad oggetto riprese a titolo di IRES e IRAP, oltre sanzioni einteressi.2. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha propostoricorso in cassazione con quattro motivi.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.4. In data 11/03/2026 è stata depositata dalla società ricorrente istanza –firmata anche dall’Avvocatura dello Stato – con la quale è stato richiestoun rinvio, stante la pendenza del tentativo di conciliazione ex art. 48 d.lgs.n. 546 del 1992.Considerato che:Il collegio ritiene opportuno accogliere la richiesta di rinvio, sottoscritta daentrambe le parti, in relazione al tentativo di conciliazione in corso,invitando, al contempo, le stesse a depositare, sollecitamente, ladocumentazione inerente all’esito di tale tentativo, anche primadell’eventuale fissazione di una nuova data per l’adunanza camerale. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo, invitando, al contempo, le parti adepositare, sollecitamente, la documentazione inerente all’esito deltentativo di conciliazione in corso, anche prima dell’eventuale fissazione diuna nuova data per l’adunanza camerale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14064/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris