Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44587/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi, in parte, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, inoltre, che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la valutazione dello scostannento dall'orario a partire dal quale il ricorrente era stato autorizzato ad allontanarsi dalla sua baracca, valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non appare in contrasto con la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi, in parte, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, inoltre, che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la valutazione dello scostannento dall'orario a partire dal quale il ricorrente era stato autorizzato ad allontanarsi dalla sua baracca, valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non appare in contrasto con la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll
Sentenza Cassazione n. 44587/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris