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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38419/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA].

L'impugnata ordinanza, accertata l'impossibilità della collaborazione per il completo disvelamento dei fatti processuali, e ritenuta la rescissione dei collega- menti del condannato con la criminalità organizzata, ha tuttavia affermato la necessità di "procedere con cautela" in considerazione della gravità dei fatti contestati, e solo a seguito di un positivo parere espresso all'esito dell'osservazione scientifica della personalità - al momento, di segno negativo - in quanto nel documento di sintesi, pur dandosi atto della regolarità della condotta e dello svolgimento di attività lavorativa nell'istituto di pena, veniva suggerita la prosecuzione del trattamento intramurario, in considerazione del processo di revisione critica ancora in corso.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Cafarelli, deducendo la violazione dell'art. 47 ord. pen. ed il correlato vizio di motivazione, atteso che il Tribunale di sorveglianza, in spregio ai criteri individuati dall'esegesi di legittimità per l'ammissione alla misura alternativa, ed ai molteplici indici positivi descritti nell'impugnata ordinanza, ha dato invece rilievo a due soli elementi: la gravità dei fatti accertati nella sentenza di condanna e la mancanza di un parere positivo all'esito dell'osservazione scientifica della personalità.

Così opinando, si sono integrati i denunciati vizi di legittimità in considera- zione dell'assenza di un giudizio critico e globale con riferimento all'evoluzione della personalità del reo.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia respinto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

1.1. Va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375).

Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924).

1.2. In questo giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammis- sione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 in data 8/2/2019, Catalano, Rv. 274993).

Sul punto, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge si deve fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, si è affermato che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

E dunque, la mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico può autorizzare, nella prospettiva del giudice di merito, un approccio ispirato a giustificata cautela nell'accesso a benefici di così ampia portata (in specie se correlato a condotte di indubbia gravità).

2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato.

Il Tribunale ha valorizzato, in un giudizio unitario, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, la gravità dei reati commessi fino a tempi relativamente recenti, per i quali non si è apprezzata una sicura consapevolezza in termini di ravvedimento; né elementi di contrasto a tale valutazione sono ricavabili dalle informazioni dell'equipe trattamentale, come rimar- cano i giudici di merito, sottolineando che nemmeno dalla relazione di sintesi emergevano indicazioni favorevoli all'immediata ammissione all'invocata misura alternativa, essendo stata invece proposta la prosecuzione del trattamento intramurario, in considerazione del processo di revisione critica ancora in corso.

In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorve- glianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere vizi motivazionali e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra- murari.

Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

3. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnata ordinanza, accertata l'impossibilità della collaborazione per il completo disvelamento dei fatti processuali, e ritenuta la rescissione dei collega- menti del condannato con la criminalità organizzata, ha tuttavia affermato la necessità di "procedere con cautela" in considerazione della gravità dei fatti contestati, e solo a seguito di un positivo parere espresso all'esito dell'osservazione scientifica della personalità - al momento, di segno negativo - in quanto nel documento di sintesi, pur dandosi atto della regolarità della condotta e dello svolgimento di attività lavorativa nell'istituto di pena, veniva suggerita la prosecuzione del trattamento intramurario, in considerazione del processo di revisione critica ancora in corso. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Cafarelli, deducendo la violazione dell'art. 47 ord. pen. ed il correlato vizio di motivazione, atteso che il Tribunale di sorveglianza, in spregio ai criteri individuati dall'esegesi di legittimità per l'ammissione alla misura alternativa, ed ai molteplici indici positivi descritti nell'impugnata ordinanza, ha dato invece rilievo a due soli elementi: la gravità dei fatti accertati nella sentenza di condanna e la mancanza di un parere positivo all'esito dell'osservazione scientifica della personalità. Così opinando, si sono integrati i denunciati vizi di legittimità in considera- zione dell'assenza di un giudizio critico e globale con riferimento all'evoluzione della personalità del reo. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia respinto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1.1. Va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375). Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). 1.2. In questo giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammis- sione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 in data 8/2/2019, Catalano, Rv. 274993). Sul punto, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge si deve fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, si è affermato che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). E dunque, la mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico può autorizzare, nella prospettiva del giudice di merito, un approccio ispirato a giustificata cautela nell'accesso a benefici di così ampia portata (in specie se correlato a condotte di indubbia gravità). 2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. Il Tribunale ha valorizzato, in un giudizio unitario, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, la gravità dei reati commessi fino a tempi relativamente recenti, per i quali non si è apprezzata una sicura consapevolezza in termini di ravvedimento; né elementi di contrasto a tale valutazione sono ricavabili dalle informazioni dell'equipe trattamentale, come rimar- cano i giudici di merito, sottolineando che nemmeno dalla relazione di sintesi emergevano indicazioni favorevoli all'immediata ammissione all'invocata misura alternativa, essendo stata invece proposta la prosecuzione del trattamento intramurario, in considerazione del processo di revisione critica ancora in corso. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorve- glianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere vizi motivazionali e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra- murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). 3. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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