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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35099/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà nonché ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni tre mesi quatto di reclusione, al netto del presofferto, per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, in continuazione.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione) devolvono censure riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza.

2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento al necessario collegamento con ambienti malavitosi ravvisato in sede di merito, quanto alla tipologia dei reati per i quali è in esecuzione la pena e per i quali risultano a carico di [OSCURATO:PERSONA] procedimenti pendenti (circostanza quest'ultima avversata non specificamente: cfr. penultimo foglio dell'impugnazione), considerazione rispetto alla quale il ricorso invita alla rilettura delle sentenze di primo e secondo grado, sollecitando un (ri) esame del merito, inibito a questa Corte in sede di legittimità.

2.3. Rilevato, inoltre, quanto alle residue richieste che il provvedimento censurato risulta criticato con osservazioni generiche e non supportate da precisa indicazione anche del vizio di motivazione che si intende devolvere, risultando quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. alternativamente devoluti (cfr. intestazione del motivo ove si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà nonché ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni tre mesi quatto di reclusione, al netto del presofferto, per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, in continuazione. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione) devolvono censure riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento al necessario collegamento con ambienti malavitosi ravvisato in sede di merito, quanto alla tipologia dei reati per i quali è in esecuzione la pena e per i quali risultano a carico di [OSCURATO:PERSONA] procedimenti pendenti (circostanza quest'ultima avversata non specificamente: cfr. penultimo foglio dell'impugnazione), considerazione rispetto alla quale il ricorso invita alla rilettura delle sentenze di primo e secondo grado, sollecitando un (ri) esame del merito, inibito a questa Corte in sede di legittimità. 2.3. Rilevato, inoltre, quanto alle residue richieste che il provvedimento censurato risulta criticato con osservazioni generiche e non supportate da precisa indicazione anche del vizio di motivazione che si intende devolvere, risultando quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. alternativamente devoluti (cfr. intestazione del motivo ove si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio). 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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