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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 31861/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30400/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente – nonchè [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 9493/2022 , depositata il 15/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione perviolazione delCodice della Strada davanti al Giudice di Pace di Roma.

Respinta l’opposizione, la parte proponeva appello davanti al locale Tribunalededucendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la condanna alle spese in favore della Prefettura, benchè costituitasi a mezzo di funzionario delegato.

Il Tribunale accoglieva il gravame e, in riformadella sentenza di primo grado, dichiarava non luogo a provvedere sulle spese del primo gradoin favore di [OSCURATO:PERSONA]; compensava le spese del giudizio di secondo grado, in considerazione del fatto che“il motivo di riforma è dipeso da una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado di un orientamento giurisprudenziale”.

Condannava tuttavia [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle sole spese vive del secondo grado nei confronti dell’appellante.

LaMongale propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno-UTGdi Roma ha depositato un mero atto di costituzione.

Resta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

La ricorrente, deducendo di essere risultata totalmente vittoriosa in secondo grado, si duole della compensazione delle spese, disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

Evidenzia inoltre l’applicazione di una forma ibrida di compensazione, avendo il giudice riconosciuto le spese vive.

Il ricorsoè fondato.

L’articolo 92 cpc limita la compensazione ad ipotesi specifiche, alle quali si rinvia.

Nel caso in esame, il Tribunale, pur avendo accolto il gravame sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023, Rv. 668721 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 - 02) , ha però erroneamente compensato le spese del grado di appello, perché è evidente che tutti i casi di riforma dipendono da un errore del primo giudice.Inoltre, ha operato un’ibrida scomposizione del regime delle spese, distinguendo tra spese vive, assoggettate alla regola della soccombenza, e altri compensi, assoggettati alla compensazione.

Il duplice errore di diritto è palese e comportala cassazione della sentenza con rinvio per una nuovaliquidazione delle spese di appello che tenga conto della regola generale della soccombenza e della possibilità di derogarvi solo in caso di sussistenza delle condizioni previste dall’art. 92 cpc, senza alcuna possibilità di assoggettare a regimi diversi i compensi e le spese vive.

Il giudice di rinvio (che si individua nel Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato) regolerà anche lespese del presente giudizio.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30400/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente – nonchè [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 9493/2022 , depositata il 15/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione perviolazione delCodice della Strada davanti al Giudice di Pace di Roma. Respinta l’opposizione, la parte proponeva appello davanti al locale Tribunalededucendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la condanna alle spese in favore della Prefettura, benchè costituitasi a mezzo di funzionario delegato. Il Tribunale accoglieva il gravame e, in riformadella sentenza di primo grado, dichiarava non luogo a provvedere sulle spese del primo gradoin favore di [OSCURATO:PERSONA]; compensava le spese del giudizio di secondo grado, in considerazione del fatto che“il motivo di riforma è dipeso da una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado di un orientamento giurisprudenziale”. Condannava tuttavia [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle sole spese vive del secondo grado nei confronti dell’appellante. LaMongale propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. Il Ministero dell’Interno-UTGdi Roma ha depositato un mero atto di costituzione. Resta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente, deducendo di essere risultata totalmente vittoriosa in secondo grado, si duole della compensazione delle spese, disposta fuori dei casi previsti dalla legge. Evidenzia inoltre l’applicazione di una forma ibrida di compensazione, avendo il giudice riconosciuto le spese vive. Il ricorsoè fondato. L’articolo 92 cpc limita la compensazione ad ipotesi specifiche, alle quali si rinvia. Nel caso in esame, il Tribunale, pur avendo accolto il gravame sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023, Rv. 668721 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 - 02) , ha però erroneamente compensato le spese del grado di appello, perché è evidente che tutti i casi di riforma dipendono da un errore del primo giudice.Inoltre, ha operato un’ibrida scomposizione del regime delle spese, distinguendo tra spese vive, assoggettate alla regola della soccombenza, e altri compensi, assoggettati alla compensazione. Il duplice errore di diritto è palese e comportala cassazione della sentenza con rinvio per una nuovaliquidazione delle spese di appello che tenga conto della regola generale della soccombenza e della possibilità di derogarvi solo in caso di sussistenza delle condizioni previste dall’art. 92 cpc, senza alcuna possibilità di assoggettare a regimi diversi i compensi e le spese vive. Il giudice di rinvio (che si individua nel Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato) regolerà anche lespese del presente giudizio. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che dec
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