CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Modena ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, ascrittogli per avere abbandonato rifiuti edili misti, materiale ferroso, prese elettriche e tubi in plastica per una quantità stimata di circa 2.400 metri cubi (in Maranello, il 5/10/2017). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, in particolare in ordine alla sussistenza della prova della riconducibilità al ricorrente dell'abbandono dei rifiuti edili nell'area di proprietà della società amministrata dal ricorrente medesimo, fondata sulla sola presenza degli stessi e omettendo di considerare che a causa della crisi economica i lavori di ristrutturazione programmati da tale società si erano arrestati; con un secondo motivo ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria nella parte relativa al giudizio di inattendibilità dei teste a discarico Gorrieri; infine, con un terzo motivo, ha lamentato la mancata considerazione di quanto dichiarato dal teste Gianlombardo. Con memoria del 30 dicembre 2021 il ricorrente ha ribadito l'ammissibilità e la fondatezza delle proprie doglianze, contestando la sussistenza delle cause di inammissibilità rilevate in sede di esame preliminare del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del Tribunale, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova, allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, in assenza della allegazione di travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. E' necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Nel caso in esame il Tribunale ha fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sul dato obiettivo e inequivoco della presenza di un ingente quantitativo di rifiuti abbandonato nel terreno di proprietà della società dallo stesso amministrata (che lo stesso imputato ha dichiarato di voler comunque riutilizzare nell'attività edilizia da realizzare su tale area), illustrando anche le ragioni della inattendibilità del teste della difesa Gorrieri, che ha confermato in modo vago e impreciso solo parte della versione difensiva dell'imputato, al quale peraltro era legato da un vincolo negoziale. Si tratta di motivazione idonea, in quanto l'affermazione della sufficienza degli elementi a carico implica anche il giudizio di irrilevanza di quanto dichiarato dal teste Gianlombardo, e immune da illogicità, e che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura delle risultanze istruttorie, di cui ha proposto una non consentita rivisitazione sul piano del merito disgiunta dalla individuazione di violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o di illogicità manifeste, con la conseguente inammissibilità di tutti e tre i motivi di ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]