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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12913/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione del diritto di difesa in ragione della riunione dei procedimenti, è manifestamente infondato; che, difatti, la Corte d'appello (cfr., pag. 4 della sentenza), cui era stata devoluta la questione processuale qui riproposta, ha chiarito che entrambi i decreti penali erano stati ritualmente opposti sicché correttamente, alla luce della profilo di connessione evidenziato in sentenza (e non contestato), era stata disposta la riunione dei rispettivi giudizi; ed è appena il caso di ricordare che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (cfr. Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252 - 01; Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Corti, Rv. 259050 - 01); che, d'altra parte, il ricorso non chiarisce quale sarebbe stato il pregiudizio arrecato al diritto di difesa posto che il provvedimento di riunione era stato adottato alla presenza sia dell'imputato che del suo difensore (cfr., pag. 2 dello stesso ricorso introduttivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione del diritto di difesa in ragione della riunione dei procedimenti, è manifestamente infondato; che, difatti, la Corte d'appello (cfr., pag. 4 della sentenza), cui era stata devoluta la questione processuale qui riproposta, ha chiarito che entrambi i decreti penali erano stati ritualmente opposti sicché correttamente, alla luce della profilo di connessione evidenziato in sentenza (e non contestato), era stata disposta la riunione dei rispettivi giudizi; ed è appena il caso di ricordare che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (cfr. Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252 - 01; Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Corti, Rv. 259050 - 01); che, d'altra parte, il ricorso non chiarisce quale sarebbe stato il pregiudizio arrecato al diritto di difesa posto che il provvedimento di riunione era stato adottato alla presenza sia dell'imputato che del suo difensore (cfr., pag. 2 dello stesso ricorso introduttivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 12913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris