CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 37033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17559/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Co KG, [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l. , F [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresentano e difendono, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 390/2015 depositata il10/02/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] MBH Co. KG, la [OSCURATO:PERSONA] 1 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno impugnato i tre avvisi di accertamento n. 22, 23 e 24 dell’anno del 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito della riqualificazione dell’operazione negoziale, posta in essere nel 2009, ha chiesto un maggior importo a titolo di imposta di registro, catastale e ipotecaria. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li ha accolti, con sentenza confermata in appello, avverso cui ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 3.Nel giudizio di legittimità si sono costituite con contro-ricorso la [OSCURATO:PERSONA] MBH Co. KG, la [OSCURATO:PERSONA] 1 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.All’adunanza camerale del 2 dicembre 2022 la causa è stata decisa. Risultano depositate memorie delle parti, con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA]: 5.Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, le contribuenti [OSCURATO:PERSONA] MBH Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] 1 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l. hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. L’istanza è stata reiterata con memoria per la camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136. Difatti, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. A ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 14 dell’art. 6 in esame, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipat