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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00274/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini prelirnirtz:1 del Tribunale di Marsala applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 44 ,1 cod. proc. pen. - la pena indicata in dispositivo in ordine al reato di cui 2n II 'a rt: . 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio iife - sore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non conterrebbe motivazione adeguata quanto alla possibile applicazione di una causa di non punib ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) 3 I profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui ll'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'i -npu:z-: Lo, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rrctivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esarn: ,, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc.

Den , con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstituionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella deternninilzione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nn':( delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in l'a vore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini prelirnirtz:1 del Tribunale di Marsala applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 44 ,1 cod. proc. pen. - la pena indicata in dispositivo in ordine al reato di cui 2n II 'a rt: . 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio iife - sore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non conterrebbe motivazione adeguata quanto alla possibile applicazione di una causa di non punib ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) 3 I profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui ll'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'i -npu:z-: Lo, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rrctivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esarn: ,, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. Den , con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstituionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella deternninilzione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nn':( delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in l'a vore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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