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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 05452/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20232-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso l'ordinanza n. 23/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20232/2020 Numero sezionale 408/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 5452/2022Data pubblicazione 18/02/2022 del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, nei confronti del Prefetto di [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 4 marzo 2020 con cui il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione amministrativa dal territorio dello Stato disposto mediante accompagnamento alla frontiera.

2. ― Non spiega difese l’amministrazione intimata. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., censurando il decreto impugnato per il fatto che il Giudice di pace non avrebbe effettuato nessuna valutazione sulla pericolosità sociale attuale del cittadino straniero.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, secondo comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998, inesistenza del decreto di espulsione per mancanza di delega del prefetto, violazione della legge del 1990, legittimità censurando il decreto impugnato per aver ritenuto irrilevante che nessuna delega specifica risultasse posta in calce all’atto espulsivo. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

4.1. ― Esso esordisce con il richiamo del ricorso spiegato ai sensi dell’articolo 13, 8° comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998, ricorso «che qui F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20232/2020 Numero sezionale 408/2022 sia per riprodotto integralmente»: il che val quanto dire che alla lettura del ricorso Numero di raccolta generale 5452/2022Data pubblicazione 18/02/2022 non risulta alla Corte per quali ragioni esso fosse stato proposto.

Ciò basta alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’articolo 366, numero 6, c.p.c.

4.2. ― In ogni caso, il primo motivo è inammissibile, poiché non riconducibile alla previsione del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., giacché il ricorrente non menziona alcuno specifico fatto storico che il Giudice di pace non avrebbe valutato, ma censura invece la motivazione addotta nel provvedimento impugnato, senza peraltro neppure indicare in base a quali circostanze il giudice avrebbe dovuto ritenere il ricorrente non pericoloso.

Il secondo mezzo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., giacché è cosa nota che il Prefetto ben può delegare ad altro funzionario la sottoscrizione del decreto di espulsione.

Ciò detto, non solo il difetto di indicazione della delega nel corpo del provvedimento non la invalida (ex multis Cass. 29 marzo 2018, n. 7873), ma, anzi, più esattamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nessuna norma impone l’indicazione della delega nel provvedimento (v. per es.

Cass. 25271/2010, in motivazione).

D’altronde, è chi impugna il provvedimento del Prefetto, deducendone l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del Prefetto o del Vice-Prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, che ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta.

Ne consegue ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento non può reputarsi superata (Cass. 11283/2010, 23073/2016, F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20232/2020 Numero sezionale 408/2022 20972/2018, riguardanti l’analogo provvedimento prefettizio di ordinanza Numero di raccolta generale 5452/2022Data pubblicazione 18/02/2022 ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria).

5. ― Nulla per le spese non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20232-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso l'ordinanza n. 23/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20232/2020 Numero sezionale 408/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 5452/2022Data pubblicazione 18/02/2022 del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, nei confronti del Prefetto di [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 4 marzo 2020 con cui il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione amministrativa dal territorio dello Stato disposto mediante accompagnamento alla frontiera. 2. ― Non spiega difese l’amministrazione intimata. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., censurando il decreto impugnato per il fatto che il Giudice di pace non avrebbe effettuato nessuna valutazione sulla pericolosità sociale attuale del cittadino straniero. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, secondo comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998, inesistenza del decreto di espulsione per mancanza di delega del prefetto, violazione della legge del 1990, legittimità censurando il decreto impugnato per aver ritenuto irrilevante che nessuna delega specifica risultasse posta in calce all’atto espulsivo. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― Esso esordisce con il richiamo del ricorso spiegato ai sensi dell’articolo 13, 8° comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998, ricorso «che qui F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20232/2020 Numero sezionale 408/2022 sia per riprodotto integralmente»: il che val quanto dire che alla lettura del ricorso Numero di raccolta generale 5452/2022Data pubblicazione 18/02/2022 non risulta alla Corte per quali ragioni esso fosse stato proposto. Ciò basta alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’articolo 366, numero 6, c.p.c. 4.2. ― In ogni caso, il primo motivo è inammissibile, poiché non riconducibile alla previsione del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., giacché il ricorrente non menziona alcuno specifico fatto storico che il Giudice di pace non avrebbe valutato, ma censura invece la motivazione addotta nel provvedimento impugnato, senza peraltro neppure indicare in base a quali circostanze il giudice avrebbe dovuto ritenere il ricorrente non pericoloso. Il secondo mezzo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., giacché è cosa nota che il Prefetto ben può delegare ad altro funzionario la sottoscrizione del decreto di espulsione. Ciò detto, non solo il difetto di indicazione della delega nel corpo del provvedimento non la invalida (ex multis Cass. 29 marzo 2018, n. 7873), ma, anzi, più esattamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nessuna norma impone l’indicazione della delega nel provvedimento (v. per es. Cass. 25271/2010, in motivazione). D’altronde, è chi impugna il provvedimento del Prefetto, deducendone l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del Prefetto o del Vice-Prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, che ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento non può reputarsi superata (Cass. 11283/2010, 23073/2016, F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 20232/2020 Numero sezionale 408/2022 20972/2018, riguardanti l’analogo provvedimento prefettizio di ordinanza Numero di raccolta generale 5452/2022Data pubblicazione 18/02/2022 ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria). 5. ― Nulla per le spese non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ric
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