CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo di concreta specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (si veda pag. 4) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]