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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40703/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vestone avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 22 febbraio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di peculato commessi fino al 29 maggio 2010, perché estinti per intervenuta prescrizione, e, in accoglimento della concorde richiesta delle parti per le residue imputazioni, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni due di reclusione, con conferma delle statuizioni civili.

L'imputato, nella quarità di pubblico ufficiale, poiché nominato il 16 settembre 2008 amministratore di sostegno del figlio [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Brescia, avendo per ragioni dell'ufficio il possesso o, comunque, la disponibilità del denaro e di cose mobili dell'amministrato, se ne appropriava.

Nel dettaglio poneva in essere una serie di operazioni bancarie, la maggior parte di prelievo di contanti dai conti correnti dei quali era titolare l'amministrato e sui quali aveva la delega a operare, nonché di emissioni di assegni, sottraendo a quest'ultimo la complessiva somma di 129.504,68 euro; inoltre, si appropriava, collocandoli nella sua abitazione, di mobili del valore di euro 20.000,00, nonché della somma di euro 44.100,00, che sua nipote, [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'amministrato, gli aveva corrisposto per l'acquisto della quota del 50% dell'attività commerciale sempre nella titolarità dell'amministrato, somma mai trasferita sul conto corrente di quest'ultimo.

All'udienza del 29 novembre 2022, le parti concordavano la pena, nella misura sopra indicata, previa rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai motivi di gravame diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato deducendo, come unico motivo, l'omessa assunzione della prova decisiva - relativa alla acquisizione della sentenza n. 745/2022, pubblicata solo il 28/03/2022, nell'ambito della causa civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il nuovo amministratore di sostegno, [OSCURATO:PERSONA], ingiungeva all'imputato il pagamento della somma di euro 269.950,00 -.

Tale sentenza deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. per il principio del favor rei, poiché la stessa ha comportato il venir meno dell'elemento costitutivo del reato.

Il giudice civile aveva, infatti, ritenuto che l'operato dell'imputato in merito alla contestata ripetizione delle somme derivanti dall'incidente stradale subito fosse stato condiviso da tutti i familiari.

Il riparto, dei quale ha beneficiato la stessa [OSCURATO:PERSONA], è stato considerato come una sorta di ristoro dei danni subiti dai diretti familiari in conseguenza del grave incidente di [OSCURATO:PERSONA], e la accondiscendenza del ristretto gruppo familiare a quel riparto impedisce la configurazione dell'ipotesi delittuosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le argomentazioni poste a fondamento del motivo di ricorso contrastano con la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di, nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Tale interpretazione è stata richiamata da Sez.

U, n. 19415 dei 27/10/2022, dep. 08/05/2023, Fazio, Rv. 284481 — 01, che ha ritenuto pienamente condivisibile, in relazione alle questioni sulle quali è intervenuto giudicato sostanziale, l'assunto secondo cui il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che, con lo stesso concordato, siano state rinunciate. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari ad euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute ne! presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori di legge.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vestone avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 22 febbraio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di peculato commessi fino al 29 maggio 2010, perché estinti per intervenuta prescrizione, e, in accoglimento della concorde richiesta delle parti per le residue imputazioni, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni due di reclusione, con conferma delle statuizioni civili. L'imputato, nella quarità di pubblico ufficiale, poiché nominato il 16 settembre 2008 amministratore di sostegno del figlio [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Brescia, avendo per ragioni dell'ufficio il possesso o, comunque, la disponibilità del denaro e di cose mobili dell'amministrato, se ne appropriava. Nel dettaglio poneva in essere una serie di operazioni bancarie, la maggior parte di prelievo di contanti dai conti correnti dei quali era titolare l'amministrato e sui quali aveva la delega a operare, nonché di emissioni di assegni, sottraendo a quest'ultimo la complessiva somma di 129.504,68 euro; inoltre, si appropriava, collocandoli nella sua abitazione, di mobili del valore di euro 20.000,00, nonché della somma di euro 44.100,00, che sua nipote, [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'amministrato, gli aveva corrisposto per l'acquisto della quota del 50% dell'attività commerciale sempre nella titolarità dell'amministrato, somma mai trasferita sul conto corrente di quest'ultimo. All'udienza del 29 novembre 2022, le parti concordavano la pena, nella misura sopra indicata, previa rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai motivi di gravame diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato deducendo, come unico motivo, l'omessa assunzione della prova decisiva - relativa alla acquisizione della sentenza n. 745/2022, pubblicata solo il 28/03/2022, nell'ambito della causa civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il nuovo amministratore di sostegno, [OSCURATO:PERSONA], ingiungeva all'imputato il pagamento della somma di euro 269.950,00 -. Tale sentenza deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. per il principio del favor rei, poiché la stessa ha comportato il venir meno dell'elemento costitutivo del reato. Il giudice civile aveva, infatti, ritenuto che l'operato dell'imputato in merito alla contestata ripetizione delle somme derivanti dall'incidente stradale subito fosse stato condiviso da tutti i familiari. Il riparto, dei quale ha beneficiato la stessa [OSCURATO:PERSONA], è stato considerato come una sorta di ristoro dei danni subiti dai diretti familiari in conseguenza del grave incidente di [OSCURATO:PERSONA], e la accondiscendenza del ristretto gruppo familiare a quel riparto impedisce la configurazione dell'ipotesi delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le argomentazioni poste a fondamento del motivo di ricorso contrastano con la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di, nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Tale interpretazione è stata richiamata da Sez. U, n. 19415 dei 27/10/2022, dep. 08/05/2023, Fazio, Rv. 284481 — 01, che ha ritenuto pienamente condivisibile, in relazione alle questioni sulle quali è intervenuto giudicato sostanziale, l'assunto secondo cui il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che, con lo stesso concordato, siano state rinunciate. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari ad euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute ne! presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori di legge. Così dec
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