CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2988 /2014 R.G. pr oposto da LEPOREGIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], do- miciliatopresso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.353; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto: definizioneagevolata exd.l.119/2018 –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- panian.200/3/2013 depositata il 7 giugno 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 maggio 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- niaveniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta n.6/15/2012la quale aveva parzialmente accolto il ricorso del contri- buente proposto contro un avviso di accertamento per IRPEF, [OSCURATO:PERSONA],Addizionali e accessori 2005. 2. In particolare con l’accertamento era stato ricostruito induttiva- mentein capo al contribu ente il reddito di impresa, relativa all’attività dicostruzione edile, e il giudice di primo grado aveva confermato l’im- pianto delle riprese, riducendone tuttavia al 30% il maggior reddito accertatoper l’anno di imposta. 3.Contro la sentenza d’appello c onfermativa della decisione del giudice diprime cure ha propo sto ricorso il contribuente, affidato a tre motivi, cui ha replica to l’Agenzia delle Entrate con controricorso. E’ seguito rinvio per interlocuzione con l’Agenzia sul fatto sopravvenuto. Parte contribuenteha depositato memoria. Consideratoche: 4.La Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contri- buenteai fini della definizione agevolata delle controversie ex art.6 d.l. 23ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il ver samento della somma dovuta perla prima rata, né l’Agenzia ha depositato memoria nonostante l’in- terlocuzione a tal fine disposta, contestando il mancato versamento dell’importo dovuto o la non corrispondenza dei dati forniti a quanto richiestoper la defin izione. 5.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 20 18 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 6.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ilprocesso si è estinto e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate. 6.1.Stante l’estinzione del processo per cessazione della m ateria del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez