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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03883/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'artt. 10 D. Lgs. 74/00 e 648 cod. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede perché articolati sulla base di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con le puntuali osservazioni svolte ai punti 4.1 e 4.2 della motivazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la Corte, infatti, ha congruamente motivato sia in merito alle ragioni per le quali il Molaschi, titolare ed amministratore unico della società, doveva aver predisposto delle scritture contabili che gli avevano consentito di depositare il bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2009; ha inoltre argomentato circa la provenienza delittuosa del passaporto equino oggetto del capo B) della rubrica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'artt. 10 D. Lgs. 74/00 e 648 cod. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede perché articolati sulla base di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con le puntuali osservazioni svolte ai punti 4.1 e 4.2 della motivazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la Corte, infatti, ha congruamente motivato sia in merito alle ragioni per le quali il Molaschi, titolare ed amministratore unico della società, doveva aver predisposto delle scritture contabili che gli avevano consentito di depositare il bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2009; ha inoltre argomentato circa la provenienza delittuosa del passaporto equino oggetto del capo B) della rubrica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03883/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris