CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 4926/2022, pubblicata il 15.2.2022 nel giudizio tra D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1.12.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 4926/2022 di questa Corte essendo stato indicato, tra i componenti del Collegio giudicante, un magistrato in più (il cons. [OSCURATO:PERSONA]); ,) ritenuto che trattasi di classico errore materiale e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione; che pertanto va disposta la correzione come da proposta del relatore; visto l'art. 391 bis cpc; P.Q.M. ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 4926/2022 nella parte relativa alla composizione del Collegio eliminandosi, nell'intestazione, il nominativo del "cons. [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, il 1.