CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 25661/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14238-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che l a rappresentano e difendono; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta [OSCURATO:PERSONA] tempo determinato- Altro R.G.N. 14238/2018 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4929/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2017 R.G.N. 1063/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4929/2017, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al primo contratto, stipulato da [OSCURATO:PERSONA] (assistente di volo, già dipendente di Alitalia LAI e poi di Alitalia CAI) in data 20.6.2000 e, per l’effetto ha dichiarato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, fin dal 22.6.2000, che era già in essere; per l’effetto, ha condannato Alitalia CAI alla ricostruzione della carriera di [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguenza di legge e di contratto, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. La Corte di merito, in sintesi, ha rilevato che: a) non era applicabile, alle vicende societarie intercorse tra Alitalia LAI e Alitalia CAI, la fattispecie di cui all’art. 2112 cc; b) non era ravvisabile, dalla lettura del testo dell’Accordo sul trattamento del personale già dipendente da società facente parte del [OSCURATO:PERSONA], in base al quale Alitalia CAI si era impegnata ad attribuire a ciascun lavoratore appartenente al personale navigante di cabina (PNC), una novazione del rapporto lavorativo; c) il primo contratto a termine del 20.6.2000 era nullo per la mancata indicazione delle ragioni previste dalla legge n. 230/1962, di talché andava riconosciuto un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il diritto del lavoratore alla ricostruzione di tutta la sua carriera, derivante da una diversa anzianità di servizio; d) non era ravvisabile una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, nelle more intervenuta tra le parti, sulla base del mero decorso del tempo. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] spa, affidata a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche memoria. 4. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si eccepisce l’omesso esame, circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante la preliminare eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata in primo grado e ribadita in appello, inordine all’accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti e delle conseguenti pretese economiche. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 co. 1 cc, per avere la Corte territoriale erroneamente respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso sebbene in atti vi fossero stati ulteriori indici sintomatici, oltre al decorso del tempo, di una volontà di porre definitivamente fine ad un rapporto lavorativo a termine. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cc, in ordine all’interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù del quale, secondo l’assunto della ricorrente, era chiaro che le parti sociali avessero voluto fare riferimento al riconoscimento, per i lavoratori, dell’anzianità al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 legge n. 183/2010, peravere la Corte territoriale disposto la conversione di un rapporto di lavoro già in essere a tempo indeterminato con CAI e per non avere applicato il meccanismo risarcitorio, previsto in caso di declaratoria di conversione del contratto a termine, dalla suddetta disposizione. 6. Va, in primo luogo, respinta la richiesta di trattazione congiunta del presente procedimento, con quelli recanti i numeri di Registro generale 6709/2017 e 15184/2017, essendo stati questi ultimi già decisi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. Venendo allo scrutinio dei motivi, i l primo è inammissibile. 8. Preliminarmente va precisato che, in ossequio al principio di autosufficienza e di specificità del ricorso per cassazione, la ricorrente ha specificato (memorie di primo e secondo grado) ove leeccezioni di prescrizione erano state sottoposte ai giudici del merito. 9. Sempre in via preliminare deve osservarsi che, non risultando che il Tribunale si siapronunciato in primo grado sulla sollevata eccezione di prescrizione, sebbene abbia respinto la domanda del lavoratore nel merito, la società, qualora avesse avuto interesse ad ottenere una pronuncia sul punto, avrebbe dovuto devolvere la questione sulla eccezione pregiudiziale alla cognizione del giudice di secondo grado con appello incidentale e non ex art. 346 cpc, come invece ha fatto. 10. Quand’anche, però, si volesse ritenere la questione suddetta proponibile ex art. 346 cpc e che su di essa la Corte territoriale non si fosse pronunciata, deve rilevarsi che le problematiche sollevate sono inammissibili per mancanza di decisività in quanto l’azione di accertamento sulla nullità delle clausole del termine apposte ai contratti, in quanto appunto “azione di nullità”, è per sua natura imprescrittibile; analogamente, è priva di decisività la questione sulla prescrittibilità delle vantate differenze retributive perché sulla loro quantificazione la Corte di appello non si è pronunciata per cui la stessa dovrà essere valutata, se del caso, nella sede competente. 11. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 12. Si richiama l’orientamento di legittimità (cfr. Cass.n. 29871/2017; Cass. n. 13660/2018; Cass. n. 13958/2018), cui si intende dare seguito, espresso in relazione ai contratti a tempo determinato più volte reiterati, in virtù del quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici ed adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previsto dall’art. 360 n. 5 cpc, tempo per tempo vigente. 13. Nel caso in esame, la Corte territor iale, con una motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione ratione temporisapplicabile e con un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ha rilevato la mancanza, oltre al mero decorso del tempo, di ogni altra indicazione circa la volontà abdicativa del dipendente dal rapporto di lavoro. 14. Tanto basta per ritenere la doglianza non meritevole di accoglimento. 15. Il terzo motivo è anche esso inammissibile. 16. In primo luogo, va sottolineato che, nella articolazione della censura, non è stato riportato tutto il testo dell’Accordo sindacale onde consentire un corretto sindacato di legittimità in ordine alle denunciate violazioni di legge. 17. In secondo luogo, deve precisarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte affermata anche in controversie sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio (Cass. n. 28210/2022; Cass. n. 21449/2022, Cass. n. 21447/2022), l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; è stato pure puntualizzato che, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersiin sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass.n. 23635/2010). 18. Le censure in concreto articolate con il motivo in esame non sono coerenti con le richiamate indicazioni del giudice di legittimità in quanto prospettano, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione degli accordi in oggetto, senza veicolarla attraverso la individuazione delle modalità con le quali la Corte di merito si è discostata dalle richiamate regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità della motivazione esibita dal giudice di appello nel pervenire al contestato approdo ermeneutico: approdo, del resto, conforme all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 28314/2018; Cass. n. 28318/2018) dove si è avvalorato che dagli atti esaminati non potevano trarsi elementi idonei ad individuare una comune intenzione delle parti di rendere improduttivo di effetti tutto il periodo temporale (coperto dai contratti a termine) antecedente all’assunzione a tempo indeterminatodel lavoratore. 19. Il quarto motivo è, infine, anche esso inammissibile. 20. La Corte territoriale non ha disposto la conversione di un rapporto a tempo indeterminato che era già in atto, ma si è limitata a statuire che, essendo illegittima la clausola del termine apposta al contratto stipulato in data 20.6.2000, andava riconosciuto un unico rapporto di lavoro subordinato con la decorrenza dal 22.6.2000. 21. La doglianza, come proposta, non coglie quindi nel segno così come non è pertinente neanche l’altro profilo censurato, riguardante l’omesso riconoscimento della indennità ex art. 32 legge n. 183 del 2010 perché la Corte distrettuale, oltre a non essersi pronunciata sul quantum debeatur, si è limitata unicamente a statuire sul diritto alla anzianità di servizio, disponendo che la stessa avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento alla prima assunzione a termine con Alitalia LAI e non dalla data indicata nella lettera di assunzione con la nuova società. 22. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 23. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part