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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23337/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha, con motivazione non illogica, disatteso la censura dell'imputato secondo il quale l'espressione offensiva non era rivolta all'operatore della Polizia penitenziaria ma ad un compagno di cella (come da quest'ultimo dichiarato).

Al riguardo, la Corte territoriale ha rilevato che la ricostruzione alternativa dei fatti "è già stata ritenuta inverosimile alla luce della parziale ammissione del Todaro richiamata in sentenza"; il Tribunale (pag. 3 s. della sentenza di primo grado) ha evidenziato che la sussistenza del reato è dimostrata - oltre che dalle dichiarazioni rese da un teste, assistente della Polizia penitenziaria che ha assistito all'episodio - dalla inverosimiglianza della tesi alternativa secondo la quale l'espressione oltraggiosa, che l'imputato non nega di avere profferito, sarebbe stata indirizzata al compagno di cella, rilevando, in modo certamente non illogico, che la richiesta di consegnare le lenzuola proveniva dai pubblici ufficiali e che non si vede perché Todaro avrebbe dovuto rivolgere la frase oltraggiosa - che si riferisce proprio a detta consegna - al compagno di detenzione (per le cui dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen.).

I giudici di merito hanno dunque fatto buon governo del principio in base al quale in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il onsigliere re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha, con motivazione non illogica, disatteso la censura dell'imputato secondo il quale l'espressione offensiva non era rivolta all'operatore della Polizia penitenziaria ma ad un compagno di cella (come da quest'ultimo dichiarato). Al riguardo, la Corte territoriale ha rilevato che la ricostruzione alternativa dei fatti "è già stata ritenuta inverosimile alla luce della parziale ammissione del Todaro richiamata in sentenza"; il Tribunale (pag. 3 s. della sentenza di primo grado) ha evidenziato che la sussistenza del reato è dimostrata - oltre che dalle dichiarazioni rese da un teste, assistente della Polizia penitenziaria che ha assistito all'episodio - dalla inverosimiglianza della tesi alternativa secondo la quale l'espressione oltraggiosa, che l'imputato non nega di avere profferito, sarebbe stata indirizzata al compagno di cella, rilevando, in modo certamente non illogico, che la richiesta di consegnare le lenzuola proveniva dai pubblici ufficiali e che non si vede perché Todaro avrebbe dovuto rivolgere la frase oltraggiosa - che si riferisce proprio a detta consegna - al compagno di detenzione (per le cui dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen.). I giudici di merito hanno dunque fatto buon governo del principio in base al quale in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il onsigliere re
Sentenza Cassazione n. 23337/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris