CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ."--r". y t a_t_, estx IQ- ot-t-t [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda esecutiva presa in esame dall'atto di ricorso può essere sintetizzata nel modo che segue : a) con sentenza emessa in data 19 dicembre 2017 la Seconda Sezione di questa Corte di Cassazione (sent. n.14761/2018) ha annullato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di Appello di Roma in data 31 marzo 2016 limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato; b) giova precisare che con la decisione emessa in cognizione [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da affermazione di penale responsabilità per i reati di appropriazione indebita (ad esclusione degli episodi estinti per intervenuta prescrizione, posteriori al 10 settembre 2008) e calunnia; c) la decisione di questa Corte n.14761/2018 ha riguardato anche i motivi di ricorso (dodicesimo e tredicesimo motivo del ricorso per cassazione) relativi ai beni riferibili a [OSCURATO:PERSONA] (anche quelli intestati a [OSCURATO:PERSONA]) ed oggetto di sequestro preventivo nel corso del procedimento e confisca in secondo grado; d) in particolare, è dato leggersi nella decisione n. 14761/2018 che i motivi sono inammissibili poichè da un lato la confisca dei beni, intesa come devoluzione allo Stato (relativa al prodotto o profitto di reati di appropriazione indebita) di ciò che andava restituito al partito [OSCURATO:PERSONA], è frutto della decisione assembleare del suddetto partito del 16 giugno 2012, dall'altro la difesa propone valutazioni di merito, mai sollevate nei precedenti gradi di giudizio. 1.1 Ciò posto, la Corte di Appello di Roma ha emesso una prima decisione esecutiva in data 10 ottobre 2018 con cui ha provveduto alla «ricognizione dei beni mobili e immobili sottoposti a sequestro preventivo e definitivamente confiscati in ragione della irrevocabilità della sentenza» . A tale prima decisione ha fatto seguito l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], decisa con il provvedimento del 14 ottobre 2020, gravato dall'odierno ricorso. 2. L'atto di opposizione del Lusi viene dichiarato inammissibile e la Corte provvede ex officio ad una rettifica dell'elenco dei beni oggetto di confisca. 2.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che : a) le questioni poste con l'atto di opposizione del Lusi sono le medesime proposte con i motivi di ricorso per cassazione, trattate e decise (nel senso della inammissibilità) con la citata decisione Cass. n.14761/2018 ; b) la statuizione di confisca è pertanto divenuta irrevocabile in data 19 dicembre 2017 ; c) la posizione della terza Petricone viene decisa nel merito con il rigetto, non essendo stata fornita prova della autonoma disponibilità finanziaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto - tramite i difensori - atto di ricorso e posteriore memoria difensiva con copiose allegazioni documentali. 3.1 In premessa si rappresenta, tra l'altro, che il Lusi è stato sottoposto ad indagini preliminari non soltanto per i reati di appropriazione indebita e calunnia, ma anche per altre ipotesi di reato (riciclaggio, intestazione fittizia), oggetto di separazione e posteriore archiviazione (decreto GIP del 5 aprile 2016) . Si evidenzia, inoltre, che la ricognizione 'esecutiva' dei beni oggetto di confisca (ordinanza del 10 ottobre 2018 e posteriori atti), a fronte di un dispositivo generico (quanto in sequestro..) ha un contenuto necessariamente discrezionale (sia pure vincolato all'esito del giudizio di merito) nel senso che andavano sottoposti ad ablazione i soli beni 'pertinenziali' alle condotte di appropriazione indebita oggetto di condanna e non altri. Si era, per tale ragione, chiesta la restituzione degli immobili siti in Capistrello (posto che i lavori di ristrutturazione erano stati completati ben prima della data del 10 settembre 2008) nonché la restituzione delle polizze Allianz, posto che il sequestro dei valori in questione era avvenuto non già in riferimento alle condotte di appropriazione indebita ma in rapporto alle ipotesi di reato oggetto della decisione di archiviazione del 5 aprile 2016. Peraltro, il Lusi precisava che lo svincolo delle polizze Allianz era finalizzato alla definizione delle cause civili in corso per risarcimento del danno, con richiesta di consegna al legale rappresentante di Democrazia e Libertà - [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione. 3.2 Tanto premesso, si deduce al primo motivo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. L'ordinanza del 2018, si afferma, non era meramente ricognitiva - come sostenuto nella decisione impugnata - ma ha rappresentato il titolo per iscrivere la confisca nei registri immobiliari, essendo stato revocato - nel corso del procedimento - l'originario sequestro conservativo. Non può, pertanto ritenersi che la Corte di Appello non potesse individuare con la dovuta ragionevolezza i beni 'corrispondenti' alla statuizione di confisca. Le stesse ordinanze di correzione dimostrano, in tesi, l'esistenza di una discrezionalità, sia pure vincolata. 3.3 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata restituzione dei beni oggetto della opposizione. Si sostiene che, proprio in ragione di quanto detto in precedenza, il giudice della esecuzione avrebbe potuto e dovuto verificare la legittimità di ogni singola ablazione. Si direziona la critica prendendo spunto dalle decisioni giurisprudenziali in tema di 'pena illegale', che la difesa ritiene applicabili al caso in esame. Sarebbe stato, dunque erroneamente opposto dalla Corte di Appello il limite del giudicato. Si cita, sul tema, dottrina e giurisprudenza. 3.4 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sotto un ulteriore profilo. Si ritiene che la pronunzia di inammissibilità abbia erroneamente omesso di confrontarsi con le ragioni della «non confiscabilità» dei beni oggetto della opposizione. Il dato formale della irrevocabilità della sentenza ha impedito in modo erroneo l'apprezzamento dei dati dimostrativi offerti con l'atto di opposizione. 4. A fronte della requisitoria scritta del P.G. - con cui si è concluso per la inammissibilità del ricorso - la difesa ha depositato memoria. 4.1 In tale atto si ripercorrono i temi in diritto già posti tramite il ricorso. Si ribadisce che la confisca divenuta irrevocabile è soltanto quella 'pertinenziale', in riferimento alla condanna per il delitto di appropriazione indebita, lì dove sarebbero stati ablati anche beni caduti - all'epoca - in sequestro preventivo per altre ipotesi di reato, oggetto del decreto di archiviazione. Da qui le considerazioni relative alla natura del giudizio esecutivo - non come mera attuazione ma interpretazione del giudicato - e alla mancata applicazione del filone giurisprudenziale in tema di illegalità della pena. Sono stati altresì allegati i documenti esibiti e gli atti emessi nel corso del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il ricorrente pone - indubbiamente - temi in diritto, che rendono il ricorso ammissibile. In particolare, è certamente esatto affermare che essendo intervenuta condanna / definitiva del Lusi esclusivamente per i delitti di appropriazione indebita e calunnia (fattispecie non ricomprese nell'elenco dei reati-spia di cui all'attuale articolo 240 bis cod.pen., né in specifiche ipotesi di confisca per equivalente) la confisca, così come disposta dalla decisione emessa in cognizione (nel giudizio di secondo grado) è stata emessa in riferimento a quanto previsto dall'art.240 comma 1 cod.pen. . Al contempo, la stessa riguarda, per espressa statuizione del giudice della cognizione, l'intero compendio oggetto di sequestro nel corso del procedimento. Dunque la decisione emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 10 ottobre 2018 è effettivamente 'ricognitiva' (data la sommarietà del dispositivo di sentenza) ma non è decisione 'di confisca' contro cui poter esperire una impugnazione. 2.1 La constatazione di pertinenzialità della confisca, in particolare, non può determinare l'accoglimento del ricorso, posto che le questioni poste in sede esecutiva sono effettivamente 'le medesime', contenute nell'atto di ricorso per cassazione (in particolare al tredicesimo motivo di ricorso) deciso da questa Corte in data 19 dicembre 2017. Si tratta, pertanto, di temi «trattati e decisi» e non di temi «estranei» al giudizio di legittimità conclusosi con la decisione di inammissibilità del ricorso (ad esclusione di altro punto, non rilevante), decisione che peraltro non è stata oggetto di (eventuale) ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. . In simile caso l'attività del giudice dell'esecuzione, ferma restando la possibilità di interpretare il giudicato (v. Sez. I n. 6039 del 2.2.2016, rv 266624) è - in realtà - sollecitata ad una `rivisitazione' del giudicato (che ricomprende anche la decisione del giudice di legittimità), aspetto che esula dalle competenze del giudice della esecuzione. 2.2 Né tale esito può mutare in rapporto alla evoluzione giurisprudenziale circa i poteri del giudice della esecuzione in caso di «pena illegale» , per due ordini di ragioni. La prima, invero assorbente, è che la confisca non è una «pena», quanto una misura di sicurezza reale. La seconda è che la stessa evoluzione giurisprudenziale di cui sopra si giustifica esclusivamente in ragione della particolare rilevanza costituzionale del bene della libertà personale. La linea interpretativa in questione (v. Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, rv. 265108), che consente di rimediare - in sede esecutiva - alla avvenuta determinazione di una «pena illegale» non va - peraltro - letta come ricognizione di un potere ordinario, tale da consentire un sindacato in sede esecutiva in ogni caso di potenziale erroneità di statuizioni e/o argomentazioni concorrenti a determinare l'entità della sanzione penale, ma rappresenta una valvola di sicurezza del sistema a fronte di un trattamento sanzionatorio elaborato, anche in parte, sulla base di norme dichiarate incostituzionali (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art.30 come precisato da Sez. U. n. 42858 del 2014 e successive sul tema) o contrastante con la la interpretazione della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fornita dalla CEDU (Sez. U. n.18821 del 24.10.2013 rv 258651) o ancora frutto di «palesi errori giuridici o materiali» commessi dal giudice della cognizione (ad es. una sanzione non prevista dall'ordinamento in rapporto al fatto dedotto in giudizio o determinata in modo superiore al massimo edittale, sì da ritenersi abnorme). Nessuna di dette ipotesi ricorre nel caso in esame, in ragione del diverso ambito del preteso errore commesso in cognizione (incisione del diritto di proprietà), aspetto che non consente di attribuire al giudice della esecuzione un potere non espressamente previsto dalle norme processuali. 2.3 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e co