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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 11 marzo 2020

Corte di giustizia UE n. 659/2020

ECLI:EU:C:2020:197
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0338_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 – Telecom Italia (causa C‑338/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Tasso d’interesse applicabile»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Notifica alla Commissione – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Attuazione dell’aiuto conformemente al progetto di aiuto notificato – Recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa e secondo le clausole del progetto di aiuto notificato – Applicabilità delle regole previste dal regolamento n. 659/1999 per i casi di applicazione abusiva di un aiuto – Insussistenza (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 16) (v. punti 20‑27)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Notifica alla Commissione – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Attuazione dell’aiuto conformemente al progetto di aiuto notificato – Recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa e secondo le clausole del progetto di aiuto notificato – Determinazione del tasso d’interesse in applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Osservanza del principio di effettività – Conseguenze (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento della Commissione n. 794/2004, art. 9) (v. punti 28‑31 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] tasso di interesse previsto dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], quale modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, non va applicato quando un’autorità nazionale recupera di propria iniziativa un aiuto di Stato. ( 1 ) GU C 312 del 16.9.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0338_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 – Telecom Italia (causa C‑338/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Tasso d’interesse applicabile» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Notifica alla Commissione – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Attuazione dell’aiuto conformemente al progetto di aiuto notificato – Recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa e secondo le clausole del progetto di aiuto notificato – Applicabilità delle regole previste dal regolamento n. 659/1999 per i casi di applicazione abusiva di un aiuto – Insussistenza (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 16) (v. punti 20‑27) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Notifica alla Commissione – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Attuazione dell’aiuto conformemente al progetto di aiuto notificato – Recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa e secondo le clausole del progetto di aiuto notificato – Determinazione del tasso d’interesse in applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Osservanza del principio di effettività – Conseguenze (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento della Commissione n. 794/2004, art. 9) (v. punti 28‑31 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] tasso di interesse previsto dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], quale modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, non va applicato quando un’autorità nazionale recupera di propria iniziativa un aiuto di Stato. ( 1 ) GU C 312 del 16.9.2019 .
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