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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11901/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Unicredit CreditManagement [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026Inail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-resistente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Ancona n. 317/2024 depositatoil 13/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Ancona con l’impugnato decreto, respingeva ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale diAscoli Piceno che aveva rigettato il ricorso della odierna ricorrente diammissione al beneficio dell’esdebitazione a seguito di chiusura delfallimento.1.1 La Corte rilevava che dalla relazione del curatore fallimentare eraemerso, non solo che la Capponi non aveva tempestivamente consegnatoal curatore la documentazione contabile completa (in particolare il librogiornale del 2008 e, per tutti gli anni escluso il 2009, il libro inventari e illibro mastro), ma anche che non era stata possibile l'effettivaricostruzione dei movimenti effettuati e delle attività esistenti, nonpotendosi accertare «la destinazione dei prelevamenti in denaro nontracciati di cui si riferisce in relazione».La destinazione al pagamento di personale irregolare, pur ritenutaverosimile dal curatore, non risultava accertata e comunque non davacontezza delle somme effettivamente destinate a tal fine a fronte diprelievi per complessivi € 144.765, effettuati nel corso degli anni 2009-2011.Risultava, inoltre, che la fallita, in data prossima (27/11/2009) alfallimento, aveva ceduto al proprio figlio l’unico immobile di sua proprietàNumero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026(ad un prezzo pari all'accollo da parte dell'acquirente del mutuo residuoinsistente sull'immobile).2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidandolo a tre motivi, illustrati con memoria; Ispettorato del Lavoro eAgenzia delle Entrate hanno svolto difese mediante controricorso; Inail siè limitata a depositare una procura speciale.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., 142, 143 e 144 l.fall., 280 CCII , in relazione all’art. 360comma 1 n. 3, 4 e 5, c.p.c., per avere la Corte basato la propria decisionedi rigetto del reclamo sulla carenza della condizione soggettiva dellameritevolezza, mentre il Tribunale si era espresso unicamente sullaritenuta assenza dei requisiti oggettivi e, pertanto, l’omessa pronunciasulla sussistenza o meno degli ulteriori requisiti soggettivi avrebbe dovutocostituire oggetto di un apposito reclamo incidentale, ad operadell’Agenzia delle entrate, viceversa non proposto.2 Il motivo è infondato.2.1 Il thema decidendum in ordine alle condizioni soggettive ostativeall’accesso al beneficio, che non è oggetto di eccezione ma implica unaccertamento inerente a un presupposto dell’esdebitazione, è statointrodotto nel processo ed ha costituito oggetto di discussione davanti alTribunale; l’Agenzia delle Entrate lo ha riproposto con la memoria dicostituzione davanti alla Corte d’Appello.2.2 In particolare si legge nella narrativa dell’impugnato decreto dellaCorte « vista la memoria difensiva depositata dall’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insta per il rigetto delreclamo reiterando l’eccezione di mancanza del requisito dellaNumero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026meritevolezza, avendo l’istante posto in essere condotte tese a sottrarrepossibili risorse da destinarsi ai creditori».2.3 Tanto era sufficiente per legittimare la Corte distrettuale a compiereaccertamenti anche sulla sussistenza del requisito soggettivo dellameritevolezza, in relazione alle condotte del fallito che hanno impedito laricostruzione dell’attivo.3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., 111, commi 6 e 7, della Costituzione, 12 delle preleggi, 142,143 e 144 l.fall e 280 CCII e delle condizioni sub b) dell’art. 280 CCII, conriferimento all'affermata insussistenza dei presupposti richiesti dalla leggeai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, al mancato e/onon corretto utilizzo dei principi richiamati dalla norma nella valutazionedelle prove versate in atti in relazione al provvedimento emesso dallaCorte di Appello di Ancona alla omessa motivazione in merito al motivo direclamo di parte reclamante riguardante il requisito oggettivo ovverocontraddittoria e/o illogica motivazione in merito al mancatoriconoscimento del requisito oggettivo, ed errata, carente, illogica,contraddittoria motivazione in merito al requisito soggettivo, ovveroomessa e/o contraddittoria pronuncia su un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti.4 Il motivo è palesemente infondato.4.1 Il decreto è sorretto da una motivazione sufficiente, congrua e logica.4.2 L’ omessa valutazione del requisito oggettivo manca di decisività inquanto la Corte ha escluso la sussistenza della meritevolezza, e quindi nonaveva bisogno di apprezzare anche le altre condizione previste ai fini dellafruizione del beneficio.4.3 Le censure di violazione di legge si riversano nel merito e si risolvonoin una inammissibile richiesta di rinnovare l'accertamento del fatto e lavalutazione delle prove.Numero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026Non può, inoltre, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dairiferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

La violazione dell'art. 115cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazionedell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice,nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanzaprobatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbiaosservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dallalegge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr.risolutivamente Cass. Sez.

U. 20867-20).5 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 cpc, ex art. 360, comma 1 n 3, 4 e 5, art 111 comma 6 e 7 dellacostituzione, 142, 143, 144 e 280 CCII in relazione alla omessa, errata,insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia relativa al principio di irrisorietà rispetto alle percentuali direalizzo liquidatorio all’interno della procedura fallimentare.6 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità per carenza diinteresse dal momento che l’accertata causa ostativa soggettiva rendeirrilevante l’esame della condizione, di natura oggettiva, della irrisorietàdel soddisfacimento dei creditori concorsuali.Conclusivamente il ricorso è rigettato.7 La ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio infavore di Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate, mentre nulla èdovuto a titolo di spese processuali in favore di Inail che non ha svoltodifese.Numero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e Agenzia delle Entrateche liquida in € 6.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito,nonché spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Unicredit CreditManagement [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026Inail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-resistente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Ancona n. 317/2024 depositatoil 13/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Ancona con l’impugnato decreto, respingeva ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale diAscoli Piceno che aveva rigettato il ricorso della odierna ricorrente diammissione al beneficio dell’esdebitazione a seguito di chiusura delfallimento.1.1 La Corte rilevava che dalla relazione del curatore fallimentare eraemerso, non solo che la Capponi non aveva tempestivamente consegnatoal curatore la documentazione contabile completa (in particolare il librogiornale del 2008 e, per tutti gli anni escluso il 2009, il libro inventari e illibro mastro), ma anche che non era stata possibile l'effettivaricostruzione dei movimenti effettuati e delle attività esistenti, nonpotendosi accertare «la destinazione dei prelevamenti in denaro nontracciati di cui si riferisce in relazione».La destinazione al pagamento di personale irregolare, pur ritenutaverosimile dal curatore, non risultava accertata e comunque non davacontezza delle somme effettivamente destinate a tal fine a fronte diprelievi per complessivi € 144.765, effettuati nel corso degli anni 2009-2011.Risultava, inoltre, che la fallita, in data prossima (27/11/2009) alfallimento, aveva ceduto al proprio figlio l’unico immobile di sua proprietàNumero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026(ad un prezzo pari all'accollo da parte dell'acquirente del mutuo residuoinsistente sull'immobile).2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidandolo a tre motivi, illustrati con memoria; Ispettorato del Lavoro eAgenzia delle Entrate hanno svolto difese mediante controricorso; Inail siè limitata a depositare una procura speciale.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., 142, 143 e 144 l.fall., 280 CCII , in relazione all’art. 360comma 1 n. 3, 4 e 5, c.p.c., per avere la Corte basato la propria decisionedi rigetto del reclamo sulla carenza della condizione soggettiva dellameritevolezza, mentre il Tribunale si era espresso unicamente sullaritenuta assenza dei requisiti oggettivi e, pertanto, l’omessa pronunciasulla sussistenza o meno degli ulteriori requisiti soggettivi avrebbe dovutocostituire oggetto di un apposito reclamo incidentale, ad operadell’Agenzia delle entrate, viceversa non proposto.2 Il motivo è infondato.2.1 Il thema decidendum in ordine alle condizioni soggettive ostativeall’accesso al beneficio, che non è oggetto di eccezione ma implica unaccertamento inerente a un presupposto dell’esdebitazione, è statointrodotto nel processo ed ha costituito oggetto di discussione davanti alTribunale; l’Agenzia delle Entrate lo ha riproposto con la memoria dicostituzione davanti alla Corte d’Appello.2.2 In particolare si legge nella narrativa dell’impugnato decreto dellaCorte « vista la memoria difensiva depositata dall’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insta per il rigetto delreclamo reiterando l’eccezione di mancanza del requisito dellaNumero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026meritevolezza, avendo l’istante posto in essere condotte tese a sottrarrepossibili risorse da destinarsi ai creditori».2.3 Tanto era sufficiente per legittimare la Corte distrettuale a compiereaccertamenti anche sulla sussistenza del requisito soggettivo dellameritevolezza, in relazione alle condotte del fallito che hanno impedito laricostruzione dell’attivo.3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., 111, commi 6 e 7, della Costituzione, 12 delle preleggi, 142,143 e 144 l.fall e 280 CCII e delle condizioni sub b) dell’art. 280 CCII, conriferimento all'affermata insussistenza dei presupposti richiesti dalla leggeai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, al mancato e/onon corretto utilizzo dei principi richiamati dalla norma nella valutazionedelle prove versate in atti in relazione al provvedimento emesso dallaCorte di Appello di Ancona alla omessa motivazione in merito al motivo direclamo di parte reclamante riguardante il requisito oggettivo ovverocontraddittoria e/o illogica motivazione in merito al mancatoriconoscimento del requisito oggettivo, ed errata, carente, illogica,contraddittoria motivazione in merito al requisito soggettivo, ovveroomessa e/o contraddittoria pronuncia su un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti.4 Il motivo è palesemente infondato.4.1 Il decreto è sorretto da una motivazione sufficiente, congrua e logica.4.2 L’ omessa valutazione del requisito oggettivo manca di decisività inquanto la Corte ha escluso la sussistenza della meritevolezza, e quindi nonaveva bisogno di apprezzare anche le altre condizione previste ai fini dellafruizione del beneficio.4.3 Le censure di violazione di legge si riversano nel merito e si risolvonoin una inammissibile richiesta di rinnovare l'accertamento del fatto e lavalutazione delle prove.Numero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026Non può, inoltre, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dairiferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La violazione dell'art. 115cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazionedell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice,nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanzaprobatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbiaosservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dallalegge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr.risolutivamente Cass. Sez. U. 20867-20).5 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 cpc, ex art. 360, comma 1 n 3, 4 e 5, art 111 comma 6 e 7 dellacostituzione, 142, 143, 144 e 280 CCII in relazione alla omessa, errata,insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia relativa al principio di irrisorietà rispetto alle percentuali direalizzo liquidatorio all’interno della procedura fallimentare.6 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità per carenza diinteresse dal momento che l’accertata causa ostativa soggettiva rendeirrilevante l’esame della condizione, di natura oggettiva, della irrisorietàdel soddisfacimento dei creditori concorsuali.Conclusivamente il ricorso è rigettato.7 La ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio infavore di Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate, mentre nulla èdovuto a titolo di spese processuali in favore di Inail che non ha svoltodifese.Numero registro generale 24568/2024Numero sezionale 1164/2026Numero di raccolta generale 11901/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio infavore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e Agenzia delle Entrateche liquida in € 6.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito,nonché spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026.Il Presidente
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