CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17275/2025
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osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). In ordine alla concedibilità delle misure alternative ai collaboratori di giustizia, si è anche affermato che «Ai fini della applicazione della misura della detenzione domiciliare ai collaboratori di giustizia, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 47- ter della Legge 26 luglio 1975 n. 354, in quanto ai sensi dell'art. 16-nonies D.L. n. 8 del 1991 la possibilità di disporla è incondizionata, è comunque necessario che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto» (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, Rv. 229581). La norma, infatti, al quarto comma stabilisce che il tribunale di sorveglianza, acquisiti i pareri prescritti, valuta la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto «avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e che non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva» Nel presente caso, l'ordinanza ha dato atto dell'importanza della collaborazione, della serietà ed efficacia del percorso collaborativo, della condotta carceraria corretta e partecipativa, tenuta dal momento di ingresso in carcere dalla libertà, risalente solo all'aprile 2024. Ha però negato la concessione della detenzione domiciliare affermando la necessità di un supplemento di osservazione, eventualmente esteso alla concessione di esperienze premiali, al fine di «verificare la reale manifestazione di elementi di resipiscenza e della volontà di adozione di scelte comportamentali conformi al desiderio di reinserimento sociale», stante la gravità e il numero dei reati commessi dal collaboratore. Tale motivazione appare carente e manifestamente illogica, alla luce del percorso riabilitativo già svolto dal richiedente. Egli risulta avere commesso gravi delitti solo in epoca precedente all'inizio della collaborazione, avviata nel 2019, nonché avere trascorso già molti anni in stato di libertà, risiedendo in località protette, senza più commettere alcun reato. Nel ricorso si afferma che egli, dal 2019, ha trascorso due anni in regime di arresti domiciliari e tre anni in regime di libertà, senza mai violare le prescrizioni relative alla predetta misura e al regime di protezione, e l'ordinanza, pur non menzionando tale periodo, ha precisato che il ricorrente è in stato di detenzione carceraria solo dall'aprile 2024. L'ordinanza, pertanto, non tiene conto in alcun modo del periodo già trascorso dal collaboratore in regime di libertà o di arresti domiciliari, pur dovendo esso costituire un elemento di valutazione circa il consolidamento del proposito di ravvedimento iniziato con la collaborazione, e circa la capacità del soggetto di conformarsi ai valori sociali condivisi, astenendosi dal commettere reati e prestando adesione a tutte le prescrizioni dell'autorità. L'affermazione della necessità di un ulteriore periodo di osservazione e di accesso ad esperienze premiali, pertanto, risulta apodittica, avendo l'ordinanza omesso di valutare se il periodo già trascorso in stato di libertà o, comunque, di non carcerazione, abbia fornito o meno sufficienti elementi dimostrativi di un’adesione seria e definitiva all’opera di rieducazione, e di allontanamento dalle scelte criminali commesse in passato. I numerosi e gravi delitti commessi in precedenza, pur costituendo un doveroso elemento di valutazione della personalità del richiedente, non sono sufficienti per formulare un giudizio negativo in merito alla sussistenza del necessario ravvedimento, in quanto questa deve essere verificata attraverso elementi sintomatici quali «l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione» (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360; vedi anche Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, Rv. 236548). 3 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : P A O L A M A S I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e a 0 d 8 9 2 e 5 3 1 4 2 6 1 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0