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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16398/2025

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lle casse societarie del fratello.

Il tema centrale e risolutivo, ha osservato la difesa, è rappresentato dalla circostanza che fu il Nicotra stesso a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] la sostituzione dell’assegno e non il contrario, con mancanza di artifici e raggiri nella fase esecutiva del contratto.

2.3. Vizio della motivazione perché contradditoria con travisamento della prova anche per omissione in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente, nonché vizio della motivazione perché apparente, contraddittoria, mancante e manifestamente illogica quanto alla ricorrenza de dolo generico e alla mancanza di condotte espressive della partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui al capo b); la condanna del ricorrente si basa su argomenti apodittici, sia in considerazione della trattazione unitaria delle due forniture di frutta, sia in relazione alla valutazione delle condotte dei due fratelli che sono state accomunate senza specifica considerazione dell’apporto di ciascuno in relazione a tempi e modi dei contratti conclusi da [OSCURATO:PERSONA]; la difesa ha inoltre osservato che la responsabilità del ricorrente, quanto alla compravendita dei fichi di india, è stata ritenuta esclusivamente sulla base della presenza dello stesso nello stesso ufficio nel quale il Nicotra e [OSCURATO:PERSONA] stavano raggiungendo un accordo, con consegna degli assegni solo ed esclusivamente da parte di quest’ultimo; da ciò sarebbe apoditticamente derivata la consapevole adesione alla supposta condotta delittuosa; ne consegue una evidente travisamento per omissione delle dichiarazioni ese dal Nicotra sul punto, lette in modo parziale e parcellizzato dalla Corte di appello, che evidenziavano come [OSCURATO:PERSONA], al momento della conclusione dell’accordo, si trovasse nel magazzino nell’ottobre del 2010, con consegna degli assegni solo ed esclusivamente da parte di [OSCURATO:PERSONA], come avvenuto nei due anni precedenti, quando tra le parti erano già intercorsi rapporti commerciali; il Nicotera aveva chiarito in modo evidente l’assenza di qualsiasi attività di gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed anche le prove documentali, del tutto pretermesse nella loro valutazione, rendevano palese l’assenza di prova di una gestione congiunta da parte dei fratelli Leanza delle due società Orchiedea ed [OSCURATO:PERSONA]; l’affermazione in ordine alla ricorrenza di un elaborato sistema volto a frodare i creditori era da ritenersi frutto di mere congetture, in assenza di prova come dimostrava la motivazione resa in tema di reato associativo; risultava del tutto pretermessa una effettiva considerazione dell’elemento soggettivo riferibile al ricorrente, così come l’effettivo contributo dallo stesso alla realizzazione della condotta imputata.

La difesa ha elencato, a sostegno, una serie di prove documentali e testimoniali affatto valutate dalla Corte di appello (fatture, partitari e tutti i mezzi di pagamento prodotti in data 07/02/2017, testimonianza del M.llo Mazza che non ha potuto in alcun modo confermare la commistione gestoria tra le due società, contratti di locazione delle due società con sedi diverse rispetto a quanto affermato dalla Corte di appello, testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla gestione e direzione operativa della società [OSCURATO:SOCIETA]).

L’insieme di tali elementi dimostrava l’apoditticità della motivazione quanto all’affermazione secondo la quale gli imputati in accordo tra loro avrebbero deliberatamente creato, sin dal momento della stipula dei contratti di acquisto della merce, le condizioni di incapienza patrimoniale della società attraverso un modus operandi sofisticato e volto ad eludere i diritti dei creditori, oltre che contraddittoria atteso che allo stesso tempo si è affermato che è del tutto mancato un accertamento e conseguente prova in ordine al fatto che beneficiaria dei titoli emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia stata la [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha sostenuto infine il travisamento dell’esame testimoniale della persona offesa anche quanto alla compravendita delle arance, attesa 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a : M A R Z I A M I N U T I L L O T U R T U R E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 6 2 0 9 4 3 c 2 f a 9 9 c e proposti alle diverse aziende quali acquirenti di merce, per il tramite di un mediatore, e tale condotta “valutata insieme alle altre puntualmente descritte nei capi di imputazione rappresenta una tipica manifestazione del raggiro incriminato ai sensi dell’art. 640 cod. pen.”.

La Corte di appello ha descritto i primi regolari pagamenti della fornitura di due diverse tipologie di frutta, le difficoltà di adempimento successivo manifestate da [OSCURATO:PERSONA] ed ha conclusivamente ritenuto integrata la condotta affermando che i due fratelli Leanza e il Messina titolare della [OSCURATO:SOCIETA].

“creavano deliberatamente sin dal periodo della stipula dei contratti di acquisto di merce, le condizioni di incapienza patrimoniale della società attraverso un modus operandi sofisticato e volto ad eludere i diritti dei creditori”.

La Corte di appello, nel giungere a tali conclusioni, non ha correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di truffa contrattuale ed ha del tutto pretermesso, proprio in considerazione di tali principi, la valutazione e l’effettivo riscontro quanto alla presenza di artifici e raggiri giungendo sul punto ad affermazioni a carattere apodittico, tutt’altro che rafforzate rispetto alle conclusioni del giudice di primo grado (pag. 23 quanto alla piena consapevolezza di non poter adempiere e al proporsi come acquirenti tramite i mediatori).

In tal senso, si deve ricordare che, nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva, circostanza chiaramente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073-01; Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02; Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659 - 01).

In altri termini, si ha truffa contrattuale allorché l'agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato.

L'elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.

Infine, quanto alla ricorrenza dell’ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, occorre ricordare che esso consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto; di conseguenza, ai fini della sussistenza del suddetto elemento materiale diventa del tutto irrilevante che le prestazioni siano state equilibrate ossia che si sia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornita.

Ciò premesso, in relazione al caso di specie, occorre osservare che, nei contratti ad esecuzione istantanea, l'eventuale inadempimento di una delle parti al contratto, sebbene, in ipotesi, mascherata con artifizi e raggiri, non è idoneo a far configurare l'ipotesi della truffa proprio perché si tratta di artifizi e raggiri che vengono posti in essere in un momento successivo alla stipula del contratto.

In tal senso, si è chiarito che “se le parti pattuiscono che il pagamento dev'essere eseguito a mezzo di titoli di credito e, poi, questi non vanno a buon fine, anche se il debitore ponga in essere artifizi e raggiri per cercare di tranquillizzare il venditore sulla propria solvibilità e sul fatto che pagherà, tale comportamento non integra gli estremi della truffa perché è posto in essere in unmomento successivo alla stipula del contratto (ormai definitivamente concluso) e, quindi, è del tutto irrilevante trattandosi di una mera inadempienza contrattuale” (Sez. 2, n. 29853/2016, cit.).

In altri termini, in questa tipologia di contratti, il reato di truffa è configurabile solo nel caso in cui gli 5 F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a : M A R Z I A M I N U T I L L O T U R T U R E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 6 2 0 9 4 3 c 2 f a 9 9 c e artifizi e raggiri siano posti in essere nel momento della trattativa essendo finalizzati a trarre in inganno l'altra parte e a convincerla a stipulare un contratto che, senza quella attività decettiva, non avrebbe mai concluso.

L'eventuale attività decettiva successiva alla stipula del contratto, concluso senza alcun artifizio o raggiro, va ritenuta irrilevante in quanto serve solo a "nascondere" l'inadempimento.

4. La Corte di appello non ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale in tema di truffa contrattuale il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce di norma raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre ad integrare l’elemento materiale del reato qualora sia accompagnato da un comportamento malizioso dell’agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul pagamento dei titoli (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410-01), atteso che ha ripetutamente evocato, in modo manifestamente illogico, come elemento integrante il raggiro, l’essersi il Leanza, insieme a suo fratello, rivolto a dei mediatori per contattare il fornitore della merce, elemento questo del tutto neutro, in assenza di una corretta e specifica individuazione degli artifici e raggiri che in concreto avrebbero determinato il vizio della volontà inducendo le persone offese a concludere il contratto di fornitura.

La motivazione resa dalla Corte di appello si presenta sul tema in parte apodittica e in parte manifestamente illogica nella ricostruzione del fatto e conseguente attribuzione di responsabilità a [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, si deve osservare come: - appaia non risolutivo il dato della ricerca per il tramite di un mediatore del fornitore della merce (la motivazione sul punto si appalesa nella sua manifesta illogicità avendo ritenuto tale elemento, di normale portata negli accordi e contratti per la fornitura di merci, l’elemento risolutivo per ritenere integrati gli artifici e raggiri al fine di concludere il contratto); - il delitto è stato considerato consumato in concorso da [OSCURATO:PERSONA] nonostante le considerazioni spese sulle caratteristiche della condotta siano interamente riferite al fratello del ricorrente, senza alcuna specificazione quanto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], anche quanto all’elemento soggettivo (del Leanza venivano ricostruiti gli spostamenti, proprio sulla base delle dichiarazioni della persona offesa Nicotra, che sottolineava come la contrattazione si fosse svolta solo ed esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA]); - la motivazione sul punto risulti quindi anche omessa, non essendo emerso, neanche tenuto conto delle attività successive, un diretto coinvolgimento del ricorrente, sulla base della qualifica dallo stesso ricoperta nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre tutte le considerazioni sulle attività successivamente poste in essere (tra l’altro ad esito di indagini bancarie e finanziarie del tutto incomplete e non univoche come emerge dalla stessa motivazione) sono riferite alla società [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 23 e seg.); - gli artifici e raggiri siano stati dedotti, con motivazione manifestamente illogica ed in violazione di legge, ex post, rispetto a comportamenti precedenti (ovvero i primi pagamenti andati a buon fine sono stati ritenuti indice del raggiro e della fraudolenza della condotta senza alcuna effettiva motivazione rispetto al momento della conclusione del contratto e la motivazione sul punto non si confronta con la progressione dei rapporti intercorrenti tra le parti, secondo modalità tipiche, senza considerare che dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso come il fratello del ricorrente avesse effettivamente evidenziato una sua difficoltà ad adempiere, chiedendo un rinvio dei termini di pagamento e senza nascondere in alcun modo la propria situazione all’evidenza sopraggiunta e senza riuscire ad adempiere, seppure in ritardo, poiché la persona offesa poneva all’incasso gli assegni consegnati); - la motivazione risulti omessa, con conseguente carenza argomentativa in ordine ad una 6 F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a : M A R Z I A M I N U T I L L O T U R T U R E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 6 2 0 9 4 3 c 2 f a 9 9 c e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle casse societarie del fratello. Il tema centrale e risolutivo, ha osservato la difesa, è rappresentato dalla circostanza che fu il Nicotra stesso a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] la sostituzione dell’assegno e non il contrario, con mancanza di artifici e raggiri nella fase esecutiva del contratto. 2.3. Vizio della motivazione perché contradditoria con travisamento della prova anche per omissione in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente, nonché vizio della motivazione perché apparente, contraddittoria, mancante e manifestamente illogica quanto alla ricorrenza de dolo generico e alla mancanza di condotte espressive della partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui al capo b); la condanna del ricorrente si basa su argomenti apodittici, sia in considerazione della trattazione unitaria delle due forniture di frutta, sia in relazione alla valutazione delle condotte dei due fratelli che sono state accomunate senza specifica considerazione dell’apporto di ciascuno in relazione a tempi e modi dei contratti conclusi da [OSCURATO:PERSONA]; la difesa ha inoltre osservato che la responsabilità del ricorrente, quanto alla compravendita dei fichi di india, è stata ritenuta esclusivamente sulla base della presenza dello stesso nello stesso ufficio nel quale il Nicotra e [OSCURATO:PERSONA] stavano raggiungendo un accordo, con consegna degli assegni solo ed esclusivamente da parte di quest’ultimo; da ciò sarebbe apoditticamente derivata la consapevole adesione alla supposta condotta delittuosa; ne consegue una evidente travisamento per omissione delle dichiarazioni ese dal Nicotra sul punto, lette in modo parziale e parcellizzato dalla Corte di appello, che evidenziavano come [OSCURATO:PERSONA], al momento della conclusione dell’accordo, si trovasse nel magazzino nell’ottobre del 2010, con consegna degli assegni solo ed esclusivamente da parte di [OSCURATO:PERSONA], come avvenuto nei due anni precedenti, quando tra le parti erano già intercorsi rapporti commerciali; il Nicotera aveva chiarito in modo evidente l’assenza di qualsiasi attività di gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed anche le prove documentali, del tutto pretermesse nella loro valutazione, rendevano palese l’assenza di prova di una gestione congiunta da parte dei fratelli Leanza delle due società Orchiedea ed [OSCURATO:PERSONA]; l’affermazione in ordine alla ricorrenza di un elaborato sistema volto a frodare i creditori era da ritenersi frutto di mere congetture, in assenza di prova come dimostrava la motivazione resa in tema di reato associativo; risultava del tutto pretermessa una effettiva considerazione dell’elemento soggettivo riferibile al ricorrente, così come l’effettivo contributo dallo stesso alla realizzazione della condotta imputata. La difesa ha elencato, a sostegno, una serie di prove documentali e testimoniali affatto valutate dalla Corte di appello (fatture, partitari e tutti i mezzi di pagamento prodotti in data 07/02/2017, testimonianza del M.llo Mazza che non ha potuto in alcun modo confermare la commistione gestoria tra le due società, contratti di locazione delle due società con sedi diverse rispetto a quanto affermato dalla Corte di appello, testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla gestione e direzione operativa della società [OSCURATO:SOCIETA]). L’insieme di tali elementi dimostrava l’apoditticità della motivazione quanto all’affermazione secondo la quale gli imputati in accordo tra loro avrebbero deliberatamente creato, sin dal momento della stipula dei contratti di acquisto della merce, le condizioni di incapienza patrimoniale della società attraverso un modus operandi sofisticato e volto ad eludere i diritti dei creditori, oltre che contraddittoria atteso che allo stesso tempo si è affermato che è del tutto mancato un accertamento e conseguente prova in ordine al fatto che beneficiaria dei titoli emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia stata la [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha sostenuto infine il travisamento dell’esame testimoniale della persona offesa anche quanto alla compravendita delle arance, attesa 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a : M A R Z I A M I N U T I L L O T U R T U R E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 6 2 0 9 4 3 c 2 f a 9 9 c e proposti alle diverse aziende quali acquirenti di merce, per il tramite di un mediatore, e tale condotta “valutata insieme alle altre puntualmente descritte nei capi di imputazione rappresenta una tipica manifestazione del raggiro incriminato ai sensi dell’art. 640 cod. pen.”. La Corte di appello ha descritto i primi regolari pagamenti della fornitura di due diverse tipologie di frutta, le difficoltà di adempimento successivo manifestate da [OSCURATO:PERSONA] ed ha conclusivamente ritenuto integrata la condotta affermando che i due fratelli Leanza e il Messina titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. “creavano deliberatamente sin dal periodo della stipula dei contratti di acquisto di merce, le condizioni di incapienza patrimoniale della società attraverso un modus operandi sofisticato e volto ad eludere i diritti dei creditori”. La Corte di appello, nel giungere a tali conclusioni, non ha correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di truffa contrattuale ed ha del tutto pretermesso, proprio in considerazione di tali principi, la valutazione e l’effettivo riscontro quanto alla presenza di artifici e raggiri giungendo sul punto ad affermazioni a carattere apodittico, tutt’altro che rafforzate rispetto alle conclusioni del giudice di primo grado (pag. 23 quanto alla piena consapevolezza di non poter adempiere e al proporsi come acquirenti tramite i mediatori). In tal senso, si deve ricordare che, nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva, circostanza chiaramente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073-01; Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02; Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659 - 01). In altri termini, si ha truffa contrattuale allorché l'agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. L'elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. Infine, quanto alla ricorrenza dell’ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, occorre ricordare che esso consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto; di conseguenza, ai fini della sussistenza del suddetto elemento materiale diventa del tutto irrilevante che le prestazioni siano state equilibrate ossia che si sia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornita. Ciò premesso, in relazione al caso di specie, occorre osservare che, nei contratti ad esecuzione istantanea, l'eventuale inadempimento di una delle parti al contratto, sebbene, in ipotesi, mascherata con artifizi e raggiri, non è idoneo a far configurare l'ipotesi della truffa proprio perché si tratta di artifizi e raggiri che vengono posti in essere in un momento successivo alla stipula del contratto. In tal senso, si è chiarito che “se le parti pattuiscono che il pagamento dev'essere eseguito a mezzo di titoli di credito e, poi, questi non vanno a buon fine, anche se il debitore ponga in essere artifizi e raggiri per cercare di tranquillizzare il venditore sulla propria solvibilità e sul fatto che pagherà, tale comportamento non integra gli estremi della truffa perché è posto in essere in unmomento successivo alla stipula del contratto (ormai definitivamente concluso) e, quindi, è del tutto irrilevante trattandosi di una mera inadempienza contrattuale” (Sez. 2, n. 29853/2016, cit.). In altri termini, in questa tipologia di contratti, il reato di truffa è configurabile solo nel caso in cui gli 5 F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a : M A R Z I A M I N U T I L L O T U R T U R E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 6 2 0 9 4 3 c 2 f a 9 9 c e artifizi e raggiri siano posti in essere nel momento della trattativa essendo finalizzati a trarre in inganno l'altra parte e a convincerla a stipulare un contratto che, senza quella attività decettiva, non avrebbe mai concluso. L'eventuale attività decettiva successiva alla stipula del contratto, concluso senza alcun artifizio o raggiro, va ritenuta irrilevante in quanto serve solo a "nascondere" l'inadempimento. 4. La Corte di appello non ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale in tema di truffa contrattuale il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce di norma raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre ad integrare l’elemento materiale del reato qualora sia accompagnato da un comportamento malizioso dell’agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul pagamento dei titoli (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410-01), atteso che ha ripetutamente evocato, in modo manifestamente illogico, come elemento integrante il raggiro, l’essersi il Leanza, insieme a suo fratello, rivolto a dei mediatori per contattare il fornitore della merce, elemento questo del tutto neutro, in assenza di una corretta e specifica individuazione degli artifici e raggiri che in concreto avrebbero determinato il vizio della volontà inducendo le persone offese a concludere il contratto di fornitura. La motivazione resa dalla Corte di appello si presenta sul tema in parte apodittica e in parte manifestamente illogica nella ricostruzione del fatto e conseguente attribuzione di responsabilità a [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, si deve osservare come: - appaia non risolutivo il dato della ricerca per il tramite di un mediatore del fornitore della merce (la motivazione sul punto si appalesa nella sua manifesta illogicità avendo ritenuto tale elemento, di normale portata negli accordi e contratti per la fornitura di merci, l’elemento risolutivo per ritenere integrati gli artifici e raggiri al fine di concludere il contratto); - il delitto è stato considerato consumato in concorso da [OSCURATO:PERSONA] nonostante le considerazioni spese sulle caratteristiche della condotta siano interamente riferite al fratello del ricorrente, senza alcuna specificazione quanto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], anche quanto all’elemento soggettivo (del Leanza venivano ricostruiti gli spostamenti, proprio sulla base delle dichiarazioni della persona offesa Nicotra, che sottolineava come la contrattazione si fosse svolta solo ed esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA]); - la motivazione sul punto risulti quindi anche omessa, non essendo emerso, neanche tenuto conto delle attività successive, un diretto coinvolgimento del ricorrente, sulla base della qualifica dallo stesso ricoperta nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre tutte le considerazioni sulle attività successivamente poste in essere (tra l’altro ad esito di indagini bancarie e finanziarie del tutto incomplete e non univoche come emerge dalla stessa motivazione) sono riferite alla società [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 23 e seg.); - gli artifici e raggiri siano stati dedotti, con motivazione manifestamente illogica ed in violazione di legge, ex post, rispetto a comportamenti precedenti (ovvero i primi pagamenti andati a buon fine sono stati ritenuti indice del raggiro e della fraudolenza della condotta senza alcuna effettiva motivazione rispetto al momento della conclusione del contratto e la motivazione sul punto non si confronta con la progressione dei rapporti intercorrenti tra le parti, secondo modalità tipiche, senza considerare che dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso come il fratello del ricorrente avesse effettivamente evidenziato una sua difficoltà ad adempiere, chiedendo un rinvio dei termini di pagamento e senza nascondere in alcun modo la propria situazione all’evidenza sopraggiunta e senza riuscire ad adempiere, seppure in ritardo, poiché la persona offesa poneva all’incasso gli assegni consegnati); - la motivazione risulti omessa, con conseguente carenza argomentativa in ordine ad una 6 F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a F i r m a t o D a : M A R Z I A M I N U T I L L O T U R T U R E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 6 2 0 9 4 3 c 2 f a 9 9 c e
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