CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24122/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] PANI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del 2 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe dichiarato la tardività dell'appello proposto dall'imputato sull'erroneo presupposto che il termine per depositare la sentenza di primo grado andava a scadere in data 01/03/2020, con conseguente decorrenza da tale data del termine per impugnare, senza tenere conto del fatto che il predetto giorno cadeva di domenica, ed andava prorogato di diritto al giorno successivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Secondo la Corte di appello, l'atto di appello de quo, depositato in data 19/06/2019 presso la cancelleria del Tribunale ed il 22/06/2019 presso la cancelleria della Corte di appello, era tardivo. 1.2. Dall'esame degli atti (consentito, ed anzi necessario, nei casi in cui la Corte di cassazione si trovi a dover decidere in ordine a questioni di natura processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) emerge quanto segue: - il termine di gg. 90 per il deposito della sentenza del Tribunale, emessa, con la lettura del dispositivo, in data 02/12/2019, scadeva in data 01/03/2020, cadente di domenica, ed andava, pertanto prorogato al 02/03/2020: deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, il termine per il deposito dell'impugnazione inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo - in cui quest'ultimo venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione (vedi Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874-01; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683-01; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280927-01); - la sentenza è stata depositata in data 27/02/2020, ovvero nei termini; - il termine di giorni 45 per impugnare la predetta sentenza decorreva dal 02/03/2020, ed andava aumentato di giorni 63, corrispondenti al periodo di sospensione dei termini processuali dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] normativamente disposto per fronteggiare l'emergenza da COVI') -19: esso, pari nel complesso a giorni 108, scadeva in data 18/06/2020, cadente di giovedì; - l'appello è stato depositato in data 19/06/2020 presso la cancelleria del Tribunale ed il 22/06/2020 presso la cancelleria della Corte di appello. 1.2. L'appello dell'imputato risultava, quindi, effettivamente tardivo. Peraltro, in considerazione degli errori nei quali la Corte di appello è incorsa, sia nell'individuazione dell'anno nel quale l'atto di appello è stato depositato (2020, non 2019 come afferma la sentenza impugnata), sia nel computo del termine per l'impugnazione (anche quanto al dies a quo), compreso il periodo di sospensione ex lege dei termini, il ricorso risulta ammissibile, pur se infondato. Ciò comporta l'annullamento, agli effetti penali, della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. In considerazione della data di commissione del reato (25 luglio 2013) e della presenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione (pari ad 8 mesi e 7 giorni), il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 646 cod. pen. è, infatti, decorso in data 2 ottobre 2021 e, quindi, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello del 26 ottobre 2021. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato di cui all'art. 646 cod. pen. è estinto per prescrizione; vanno, al contrario, confermate le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 01 febbraio 2