CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14977/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 20 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze convalidava il provvedimento del Questore di Firenze del 15 dicembre 22, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per anni cinque e per la stessa durata con l'obbligo di comparizione presso Questura indicata nel provvedimento, secondo le modalità pure indicate, in occasione delle partite della squadra calcistica dello "Spezia". 2. Ricorre in Cassazione il destinatario del provvedimento del Questore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Illogicità della motivazione relativamente alla necessità di applicare l'ordine di presentazione alla Questura e all'accertamento della pericolosità del ricorrente. Il biglietto nominativo e il conseguente ostacolo, per i controlli, all'ingresso nello stadio di coloro che sono destinatari di un Daspo rende inutile l'ulteriore misura di presentazione alla PG. Il giudice delle indagini preliminari ha omesso completamente di valutare la distanza del precedente Daspo, invero del 2006, cioè a 16 anni di distanza dai fatti odierni. La pericolosità, pertanto, deve ritenersi solo relativa, al contrario dì quella assoluta per daspo nel triennio. L'azione del ricorrente non ha cagionato danni o lesioni a nessuno e, quindi, rigorosa avrebbe dovuto essere l'accertamento sulla pericolosità per la misura degli obblighi di firma. 2. 2. Difetto di motivazione in ordine alla valutazione della memoria difensiva regolarmente depositata. 1,44/ Il giudice nell'ordinanza dà atto della memoria depositata ma nulla dice sul contenuto della stessa. Infatti, la difesa nella sua memoria non aveva mai sostenuto che i fatti fossero avvenuti poco dopo il fischio di fine gara. Nella memoria si rappresentava la celerità del rito che non consente la fissazione di un'udienza per rappresentare le proprie difese al giudice; l'assoluta assenza di pericolosità del comportamento del ricorrente contestato, si trattava di un atteggiamento festoso di gioia; la contestazione di una recidiva amministrativa per fatti datati e la richiesta di una ponderazione dei fatti in relazione alla sentenza della Cassazione n. 28496/2017. Il giudice non ha affrontato nessuno dei temi della memoria, con evidente difetto di motivazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile. Relativamente al primo motivo, l'ordinanza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando la pericolosità del comportamento tenuto dal ricorrente che insieme ad altri (e, quindi, con pericolo maggiore per il numero dei componenti) superava la recinzione per contattare i giocatori (o al fine di prendere un indumento dagli stessi, maglietta o altro). Il ricorrente, inoltre, è gravato da numerosi precedenti penali che denotano soggettivamente una sua pericolosità (resistenza a P.U., violenza, minaccia, lesioni personali a P.U., lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e guida senza patente). Egli era sottoposta a Daspo della durata di anni tre. Conseguentemente l'ordinanza rileva come "la specie, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, nonché la personalità dell'indagato fanno ritenere sussistenza il pericolo che [OSCURATO:PERSONA] possa nuovamente commettere dei reati della medesima natura o comunque rimanere coinvolto in altri episodi di disordine commessi in occasione e a causa d manifestazioni sportive". In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, oggetto della convalida del provvedimento del Questore è unicamente l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla P.S., sicché il giudice non è tenuto a motivare con riguardo al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni. (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 - dep. 13/03/2009, Marchesini e altro, Rv. 242988; vedi anche Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.M. in proc. Balducci, Rv. 266488). Conseguentemente tutta la motivazione del provvedimento impugnato è riferibile all'obbligo di firma e non anche al divieto di accesso. L'intero contenuto dell'ordinanza, quindi, deve valutarsi, e nella stessa si descrive adeguatamente il fatto, e si motiva sulla personalità dell'autore, e sulla necessità dell'obbligo di firma. Non sussistono, pertanto, ipotesi di interventi di legittimità. Nel caso concreto il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri tifosi, degli scontri violenti tra la tifoseria della squadra di calcio Brescia con la tifoseria della squadra del Verona; in particolare il ricorrente è stato individuato, armato di un'asta porta bandiera, come compartecipe agli scontri, in due distinte occasioni, il 27 settembre 2014, dai quali sono derivati lesioni ai tifosi del Verona. Nella motivazione del provvedimento impugnato si evidenzia adeguatamente, e senza contraddizioni o manifeste illogicità, la gravità dei comportamenti e l'attribuzione al ricorrente e si ritiene fondata la misura "nella gravità dei fatti commessi, così come descritti, nonché nella personalità del loro autore, soggetto incline alla violenza ...". Proprio per evitare il ripetersi di gravi fatti, identici a quelli in analisi, il provvedimento impugnato, ritiene giustificata la misura dell'obbligo di firma e la sua durata- proprio per la vista gravità dei fatti:; per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura dell'obbligo di presentazione, da formularsi sulla gravità e sulla modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Antonello e altri, Rv. 259147: "Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza". 3. 1 Solo per completezza, la questione posta con il ricorso in cassazione dell'inutilità dell'obbligo di presentazione, in considerazione dell'emissione dei biglietti nominativi e dei controlli all'accesso negli stadi, risulta manifestamente infondata in quanto i disordini e le violenze potrebbero avvenire anche nei dintorni dello Stadio e, comunque, una garanzia assoluta di ingresso nello stadio non può ritenersi logicamente garantita dai controlli massivi dell'ingresso allo stadio. 4. Relativamente all'omessa analisi di memorie, il ricorso risulta estremamente generico, poiché non rappresenta in concreto la lesione di diritti di difesa nell'omissione della valutazione delle memorie (non dice dove e perché sarebbe stato leso il diritto di difesa, che deve essere concreto e non solo astratto, teorico). Del resto, il provvedimento impugnato, cita la memoria difensiva, e analizza compiutamente l'attribuibilità delle condotte al ricorrente e le prove che la rappresentano, nonché la pericolosità del ricorrente, come sopra visto. L'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza. (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 - dep. 13/12/2011, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 251330; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 - dep. 22/01/2015, Luraschi, Rv. 262900). 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr