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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09653/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7830 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7830del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA].FA. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata a l ricorso, dagli avvocatiMichele Mardegan (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L29 F205R ) , Cin- zia Conti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B52 F205G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R24 D086A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata a l controricorso, dagli avvocatiGiuseppe Barreca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C22 H501S ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L45 E472Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 2298/2020, pubblicatain data 18 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. precetto di pa- gamento dell’importo di € 3.983.471,95 sulla base di titolo ese- cutivo costituito da un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. a definizione di una procedura esecu- tiva in cui erano stati pignorati i crediti vantati dallo Stato della Libia nei confronti dell’intimata.

La banca intimata ha proposto opposizione al precetto, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Milano.

La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di novemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. , in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazionedegli artt. 616 e 61 8 c.p.c. , in relazione all’ art. 360 n.3 c.p.c.».

I primi due motivi sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati ed il loro accoglimento determina l’assorbi- mento di tutti gli altri.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato il diritto della società intimante [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione for- zata nei suoi confronti per l’importo indicato nell’atto di precetto opposto, fondato su una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in un precedente processo esecutivo.

La corte d’appello l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in sostanza considerandola Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 alla stregua di una opposizione avverso l’ordinanza di assegna- zione posta alla base dell’atto di precetto opposto nel presente giudizio.

Si tratta di una qualificazione erronea.

È, in realtà, pacifico che l’ordinanza di assegnazione in que- stione non sia stata affatto oggetto di diretta contestazione con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nell’ambito del procedimento all’esito del quale è stata pronun- ciata.

D’altra parte, è sufficiente rilevare, in proposito, che una sif- fatta opposizione avrebbe dovuto eventualmente essere propo- sta con ricorso al giudice dell’esecuzione di quel procedimento, al fine dello svolgimento della necessaria fase sommaria da- vanti a quest’ultimo, mentre emerge chiaramente dagli atti che la presente opposizione è stata introdotta direttamente con atto di citazione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..

In realtà, la banca opponente, terza pignorata nell’originario procedimento esecutivo, promosso daCO.[OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi de- gli artt. 543 e c.p.c., nei confronti dello Stato della Libia, all’esito del quale è stata assegnata la disponibilità del suddetto Stato su un determinato conto corrente (senza però la specifi- cazione dell’entità di detta disponibilità), si è limitataa conte- stare, con la presente opposizione, che, sulla base della pre- detta ordinanza di assegnazione, sussista il diritto della società creditrice di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per l’intero importo preteso (€ 3.981.739,98, pari al comples- sivo credito azionato nei confronti dello Stato della Libia), anzi- ché per il minore importo (pari a € 221.050,87) da essa banca riconosciuto come esistente quale saldo attivo del conto cor- rente al momento del pignoramento che ha dato luogo all’asse- gnazione.

L’opposizione, avendo ad oggetto il diritto della società inti- mante [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione forzata sulla Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 base del titolo esecutivo posto a base della sua intimazione, è quindi da qualificarsi –come correttamente affermato dal giu- dice di primo grado –in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

La corte d’appello ha, invece, esplicitamente inteso correggere la qualificazione dell’opposizione in termini di opposizione all’esecuzione data dal tribunale, affermando che essa do- vrebbe qualificarsi come opposizione agli atti esecutiviai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Sulla base di tale ultima (erronea) qualificazione, ha poi affer- mato che il gravame avanzato dalla società intimante avverso la sentenza di primo grado, di accoglimento dell’opposizione, sarebbe da ritenersi inammissibile, potendo essere proposto esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Si tratta, sotto tale profilo, di decisione non conforme a diritto, per quanto sin qui esposto.

D’altronde, pur a prescindere dall’esatta qualificazione dell’op- posizione, il gravame avrebbe dovuto essere considerato senz’altro ammissibile, quanto meno in base al principio dell’ap- parenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, dal mo- mento che vi era stata una espressa qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione da parte del tribunale, onde il mezzo di impugnazione doveva essere necessariamente coerente ri- spetto a tale qualificazione. 3.Nella sentenza impugnata, dopo il rilievo dell’inammissibilità dell’appello, sono svolte una serie di considerazioni relative al merito dello stesso.

Peraltro, con il suddetto rilievo di inammissibilità (che trova al- tresì ulteriore riscontro nel dispositivo finale, con il quale si di- chiara l’appello semplicemente «respinto», anziché eventual- mente rigettato nel merito), la corte territoriale si è in realtà spogliata del proprio potere decisorio con riguardo al merito del Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 gravame avanzato, in base ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di ri lievo pregiudiziale dell’inammissibilità della domanda giudiziale, tutte le considerazioni sul merito della stessa devono ritenersi enunciate solo ad abundantiame ad esse non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, né sussiste l’interesse dei soccombenti ad impugnarle (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3840del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01: «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, o declinatoria di giurisdizione o di competenza, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza ar- gomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impu- gnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in or- dine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata»; conformi, ex multis e tra le più recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675del 16/06/2020, Rv. 657952 –01; Sez.

U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 , Rv. 660428 – 02).

Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, affinché (salve ulteriori e diverse ragioni di inammissibilità) sia effetti- vamente esaminato il merito del gravame, il che dovrà avvenire sulla base della corretta qualificazione della domanda in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

4. Con riguardo a tale ultimo punto, è opportuno precisare (quanto meno a fini di completezza di esposizione)che, proprio per quanto sin qui esposto, trattandosi di una opposizione all’esecuzione avverso atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza di assegnazione, devono ritenersi Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 estranee all’oggetto del presente giudizio tutte le considerazioni relative alla legittimità dell’ordinanza di assegnazione posta a base dell’atto di precetto opposto.

In particolare, ciò è a dirsi: a)sia con riguardo ai profili relativi alla pignorabilità del credito assegnato; b)sia con riguardo ai profili relativi agli altri presupposti dell’assegnazione, inclusi quelli attinenti, per un verso, alla eventuale legittimità di una assegnazione di un credito in forma “generica”, cioè senza la esatta determinazione del suo importo e, per il verso opposto, alla legittimità di una assegnazione disposta per importo pari all’intero credito fatto valere in via esecutiva, pur in presenza di una espressa dichiarazione di quantità ed eventualmente an- che in mancanza degli altri presupposti per l’applicazione della cd. regola della non contestazione di cui all’art. 548 c.p.c..

Si tratta, infatti, di profili tutti relativi alla legittimità del prov- vedimento che ha definito la procedura esecutiva instaurata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dello Stato della Libia e che avreb- bero eventualmente dovuto e potuto essere posti esclusiva- mente nell’ambito di quella procedura esecutiva, mentre non possono avere alcun rilievo nel presente giudizio, nell’ambito del quale l’ordinanza di assegnazione costituisce il titolo esecu- tivo posto a base dell’atto di precetto opposto, del quale, come tale,non possono essere rimessi in discussione né i presupposti di emissione né il contenuto.

L’oggetto del presente giudizio, in altri termini, è esclusiva- mente quello di accertare se, sulla base del titolo esecutivo fatto valere con l’atto di precetto opposto, sussista il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata ed in quali limiti.

A tal fine, il titolo esecutivo va certamente interpretato, onde stabilire se il giudice dell’esecuzione (giusto o sbagliato che sif- fatto provvedimento possa essere) abbia inteso assegnare esclusivamente gli importi disponibili sul conto corrente al Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 momento del pignoramento, pur senza specificarne l’entità (e, quindi, rendendo necessario per il creditore assegnatario un au- tonomo accertamento da effettuare in sede di cognizione, al fine di poter agire in via esecutiva contro il terzo pignorato, come sostiene in sostanza la banca opponente) ovvero abbia inteso effettivamente assegnare un importo pari all’intero cre- dito fatto valere in via esecutiva (come sostiene la società inti- mante).

La legittimità di detto titoloe i presupposti della sua emissione non possono, invece, essere contestati o mess i in discussione nella presente sede. 5.Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano , in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri , e cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7830 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7830del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA].FA. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata a l ricorso, dagli avvocatiMichele Mardegan (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L29 F205R ) , Cin- zia Conti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B52 F205G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R24 D086A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata a l controricorso, dagli avvocatiGiuseppe Barreca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C22 H501S ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L45 E472Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 2298/2020, pubblicatain data 18 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. precetto di pa- gamento dell’importo di € 3.983.471,95 sulla base di titolo ese- cutivo costituito da un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. a definizione di una procedura esecu- tiva in cui erano stati pignorati i crediti vantati dallo Stato della Libia nei confronti dell’intimata. La banca intimata ha proposto opposizione al precetto, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Milano. La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di novemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. , in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazionedegli artt. 616 e 61 8 c.p.c. , in relazione all’ art. 360 n.3 c.p.c.». I primi due motivi sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati ed il loro accoglimento determina l’assorbi- mento di tutti gli altri. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato il diritto della società intimante [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione for- zata nei suoi confronti per l’importo indicato nell’atto di precetto opposto, fondato su una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in un precedente processo esecutivo. La corte d’appello l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in sostanza considerandola Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 alla stregua di una opposizione avverso l’ordinanza di assegna- zione posta alla base dell’atto di precetto opposto nel presente giudizio. Si tratta di una qualificazione erronea. È, in realtà, pacifico che l’ordinanza di assegnazione in que- stione non sia stata affatto oggetto di diretta contestazione con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nell’ambito del procedimento all’esito del quale è stata pronun- ciata. D’altra parte, è sufficiente rilevare, in proposito, che una sif- fatta opposizione avrebbe dovuto eventualmente essere propo- sta con ricorso al giudice dell’esecuzione di quel procedimento, al fine dello svolgimento della necessaria fase sommaria da- vanti a quest’ultimo, mentre emerge chiaramente dagli atti che la presente opposizione è stata introdotta direttamente con atto di citazione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. In realtà, la banca opponente, terza pignorata nell’originario procedimento esecutivo, promosso daCO.[OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi de- gli artt. 543 e c.p.c., nei confronti dello Stato della Libia, all’esito del quale è stata assegnata la disponibilità del suddetto Stato su un determinato conto corrente (senza però la specifi- cazione dell’entità di detta disponibilità), si è limitataa conte- stare, con la presente opposizione, che, sulla base della pre- detta ordinanza di assegnazione, sussista il diritto della società creditrice di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per l’intero importo preteso (€ 3.981.739,98, pari al comples- sivo credito azionato nei confronti dello Stato della Libia), anzi- ché per il minore importo (pari a € 221.050,87) da essa banca riconosciuto come esistente quale saldo attivo del conto cor- rente al momento del pignoramento che ha dato luogo all’asse- gnazione. L’opposizione, avendo ad oggetto il diritto della società inti- mante [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione forzata sulla Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 base del titolo esecutivo posto a base della sua intimazione, è quindi da qualificarsi –come correttamente affermato dal giu- dice di primo grado –in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. La corte d’appello ha, invece, esplicitamente inteso correggere la qualificazione dell’opposizione in termini di opposizione all’esecuzione data dal tribunale, affermando che essa do- vrebbe qualificarsi come opposizione agli atti esecutiviai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Sulla base di tale ultima (erronea) qualificazione, ha poi affer- mato che il gravame avanzato dalla società intimante avverso la sentenza di primo grado, di accoglimento dell’opposizione, sarebbe da ritenersi inammissibile, potendo essere proposto esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado. Si tratta, sotto tale profilo, di decisione non conforme a diritto, per quanto sin qui esposto. D’altronde, pur a prescindere dall’esatta qualificazione dell’op- posizione, il gravame avrebbe dovuto essere considerato senz’altro ammissibile, quanto meno in base al principio dell’ap- parenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, dal mo- mento che vi era stata una espressa qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione da parte del tribunale, onde il mezzo di impugnazione doveva essere necessariamente coerente ri- spetto a tale qualificazione. 3.Nella sentenza impugnata, dopo il rilievo dell’inammissibilità dell’appello, sono svolte una serie di considerazioni relative al merito dello stesso. Peraltro, con il suddetto rilievo di inammissibilità (che trova al- tresì ulteriore riscontro nel dispositivo finale, con il quale si di- chiara l’appello semplicemente «respinto», anziché eventual- mente rigettato nel merito), la corte territoriale si è in realtà spogliata del proprio potere decisorio con riguardo al merito del Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 gravame avanzato, in base ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di ri lievo pregiudiziale dell’inammissibilità della domanda giudiziale, tutte le considerazioni sul merito della stessa devono ritenersi enunciate solo ad abundantiame ad esse non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, né sussiste l’interesse dei soccombenti ad impugnarle (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01: «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, o declinatoria di giurisdizione o di competenza, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza ar- gomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impu- gnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in or- dine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata»; conformi, ex multis e tra le più recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675del 16/06/2020, Rv. 657952 –01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 , Rv. 660428 – 02). Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, affinché (salve ulteriori e diverse ragioni di inammissibilità) sia effetti- vamente esaminato il merito del gravame, il che dovrà avvenire sulla base della corretta qualificazione della domanda in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. 4. Con riguardo a tale ultimo punto, è opportuno precisare (quanto meno a fini di completezza di esposizione)che, proprio per quanto sin qui esposto, trattandosi di una opposizione all’esecuzione avverso atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza di assegnazione, devono ritenersi Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 estranee all’oggetto del presente giudizio tutte le considerazioni relative alla legittimità dell’ordinanza di assegnazione posta a base dell’atto di precetto opposto. In particolare, ciò è a dirsi: a)sia con riguardo ai profili relativi alla pignorabilità del credito assegnato; b)sia con riguardo ai profili relativi agli altri presupposti dell’assegnazione, inclusi quelli attinenti, per un verso, alla eventuale legittimità di una assegnazione di un credito in forma “generica”, cioè senza la esatta determinazione del suo importo e, per il verso opposto, alla legittimità di una assegnazione disposta per importo pari all’intero credito fatto valere in via esecutiva, pur in presenza di una espressa dichiarazione di quantità ed eventualmente an- che in mancanza degli altri presupposti per l’applicazione della cd. regola della non contestazione di cui all’art. 548 c.p.c.. Si tratta, infatti, di profili tutti relativi alla legittimità del prov- vedimento che ha definito la procedura esecutiva instaurata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dello Stato della Libia e che avreb- bero eventualmente dovuto e potuto essere posti esclusiva- mente nell’ambito di quella procedura esecutiva, mentre non possono avere alcun rilievo nel presente giudizio, nell’ambito del quale l’ordinanza di assegnazione costituisce il titolo esecu- tivo posto a base dell’atto di precetto opposto, del quale, come tale,non possono essere rimessi in discussione né i presupposti di emissione né il contenuto. L’oggetto del presente giudizio, in altri termini, è esclusiva- mente quello di accertare se, sulla base del titolo esecutivo fatto valere con l’atto di precetto opposto, sussista il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata ed in quali limiti. A tal fine, il titolo esecutivo va certamente interpretato, onde stabilire se il giudice dell’esecuzione (giusto o sbagliato che sif- fatto provvedimento possa essere) abbia inteso assegnare esclusivamente gli importi disponibili sul conto corrente al Ric. n. 7830/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 momento del pignoramento, pur senza specificarne l’entità (e, quindi, rendendo necessario per il creditore assegnatario un au- tonomo accertamento da effettuare in sede di cognizione, al fine di poter agire in via esecutiva contro il terzo pignorato, come sostiene in sostanza la banca opponente) ovvero abbia inteso effettivamente assegnare un importo pari all’intero cre- dito fatto valere in via esecutiva (come sostiene la società inti- mante). La legittimità di detto titoloe i presupposti della sua emissione non possono, invece, essere contestati o mess i in discussione nella presente sede. 5.Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano , in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri , e cass
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