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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25862/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J/ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in data 18/6/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; fatto accertato in Taranto in data 29/12/2017.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ceccotti, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la sentenza non sia «arrivata ad una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova»; e, quanto al piano sanzionatorio, che la pena ben avrebbe potuto essere contenuta nei minimi edittali, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, al fine di determinare un trattamento sanzionatorio più mite e conforme ai criteri di adeguatezza e proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo profilo, osserva il Collegio che la censura è del tutto generica, non essendo stato spiegato per quale motivo il ragionamento probatorio posto alla base dell'affermazione di responsabilità debba ritenersi inficiato e non conforme alle norme processuali in materia di valutazione della prova.

3. Quanto, poi, al secondo profilo di doglianza, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha evidenziato come il lieve scostamento dalla pena base dovesse ritenersi «del tutto giustificato dai numerosi precedenti penali dell'imputato», idonei a tratteggiare una «personalità incline alla commissione di reati, in particolare quelli contro il patrimonio, ma non solo».

Anche in questo caso, dunque, la motivazione è congrua, mentre le doglianze sono solo genericamente enunciate. ilA

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in data 18/6/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; fatto accertato in Taranto in data 29/12/2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ceccotti, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la sentenza non sia «arrivata ad una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova»; e, quanto al piano sanzionatorio, che la pena ben avrebbe potuto essere contenuta nei minimi edittali, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, al fine di determinare un trattamento sanzionatorio più mite e conforme ai criteri di adeguatezza e proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo profilo, osserva il Collegio che la censura è del tutto generica, non essendo stato spiegato per quale motivo il ragionamento probatorio posto alla base dell'affermazione di responsabilità debba ritenersi inficiato e non conforme alle norme processuali in materia di valutazione della prova. 3. Quanto, poi, al secondo profilo di doglianza, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha evidenziato come il lieve scostamento dalla pena base dovesse ritenersi «del tutto giustificato dai numerosi precedenti penali dell'imputato», idonei a tratteggiare una «personalità incline alla commissione di reati, in particolare quelli contro il patrimonio, ma non solo». Anche in questo caso, dunque, la motivazione è congrua, mentre le doglianze sono solo genericamente enunciate. ilA 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa d
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