CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13524/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1933-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3667/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 12. R.G. 1933/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, con sentenza 30 maggio 2019, n. 3667, ha rigettato il gravame da egli fatto valere. Il ricorrente aveva chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avergli prestato euro 53.600 attraverso la consegna di una serie di assegni (intestati a sé stesso e girati in bianco, tranne uno intestato al convenuto) e di non averne avuto la restituzione. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Tivoli. 2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la tardività della proposizione del ricorso, essendo stata la sentenza d'appello notificata al ricorrente, insieme al precetto, in data 26 luglio 2019. Memoria è stata depositata dal ricorrente, che eccepisce che il controricorso è stato sottoscritto da un avvocato che non risulta iscritto nell'apposito albo, così come prescrive l'art. 365 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I. Anzitutto va affermata la tempestività della proposizione del ricorso. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (v., per tutte, Cass. n. 16804/2015). È invece fondata l'eccezione del ricorrente e va dichiarata l'inammissibilità del controricorso. Se la procura alle liti è stata conferita da [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il solo [OSCURATO:PERSONA] - che non risulta iscritto all'albo speciale - ha autenticato la sottoscrizione del mandato e ha firmato l'atto di controricorso. Secondo questa Corte è inammissibile "il ricorso - e lo stesso vale per il controricorso - per cassazione non sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, ma unicamente da uno o più avvocati non abilitati a tale patrocinio, senza che rilevi in senso contrario che il mandato sia stato rilasciato anche in favore di avvocato iscritto in detto albo e indicato come domiciliatario, qualora la sottoscrizione di detto mandato sia stata autenticata da avvocato non abilitato al patrocinio speciale" (così Cass.3459/2012). II. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo è rubricato "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 189, 115 e 116 c.p.c., nonché dei principi giurisprudenziali dettati dalla Suprema Corte di cassazione" per avere la Corte d'appello ritenuto l'appellante decaduto dalle istanze istruttorie. Il motivo è fondato. A fronte della censura del ricorrente che lamentava come il Tribunale non avesse accolto le istanze istruttorie formulate in primo grado e in particolare le richieste di assunzione di prove testimoniali, la Corte d'appello ha rilevato che l'inammissibilità della riproposizione delle richieste sarebbe stata evidente, non essendo le medesime state specificamente riformulate in sede di precisazione delle conclusioni dinnanzi al Tribunale. Al riguardo il ricorrente puntualizza che all'udienza dell'Il dicembre 2013, fissata per la precisazione delle conclusioni, il proprio difensore aveva chiesto di riesaminare le richieste istruttorie, riesame non accolto con ordinanza del medesimo 11 dicembre 2013, che all'udienza del 9 luglio 2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore aveva chiesto di ammettere la prova per testimoni e che all'udienza dell'8 ottobre 2014, quando la causa è infine stata trattenuta in decisione, il difensore del ricorrente era assente. Secondo l'orientamento di questa Corte, "in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione" (così Cass. n. 26523/2020). Pertanto, non essendo il procuratore del ricorrente stato presente all'udienza dell'8 ottobre 2014, non possono ritenersi abbandonate le richieste di assunzione delle prove testimoniali precedentemente formulate e reiterate. 2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, che lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.", per non avere la Corte d'appello argomentato circa l'ammissibilità del verbale dell'udienza del diverso processo in cui erano state trascritte le dichiarazioni rese da una dei testimoni di cui si lamenta la mancata assunzione ([OSCURATO:PERSONA]). 3) Il terzo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.", per non avere la Corte d'appello correttamente valutato la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal convenuto Contessi in sede di sommarie informazioni testimoniali assunte nell'ambito di indagini penali e per avere invece dato rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interrogatorio libero. Il motivo è inammissibile: si contesta infatti la valutazione operata dal giudice d'appello di elementi di prova, valutazione che spetta al giudice di merito e che non è censurabile, ove motivata, da questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019). III. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]