CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 novembre 1974
Cassazione n. 01184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1974 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ac OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito ed oltre ad essere versato in fatto, è anche manifestamente infondato, poichè la giurisprudenza prevalente reputa che il dolo specifico di lesione degli interessi dei creditori si richiede solo per talune delle fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, laddove, nel caso di specie, alla ricorrente è contestata un'ipotesi di bancarotta semplice documentale, mentre si ritiene sufficiente il dolo generico per le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La ricorrente è chiamata a rispondere, come detto, proprio di tale ultimo reato, per aver ceduto a titolo gratuito l'intero compendio dei beni strumentali della sua azienda, e tale coefficiente è stato correttamente individuato dai giudici di merito nel coefficiente doloso generico (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805). Le censure che, invece, si risolvono in una rivalutazione del tessuto probatorio, e scontano, peraltro, una diffusa aspecificità, sono inammissibili. Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso