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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33858/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6280-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4868/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 06280 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- › Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt.2, commi da 539 a 548,

I. n.244/2007, 37 bis della I.n.31/2008, 87 del Trattato CE, 11 e 117 Cost., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha ritenuto illegittimo per non esservi alcuna interferenza tra le previsioni, l'atto di recupero del credito d'imposta di cui all'art.2, commi da 539 a 548,

I. n.244/2007, fruito da [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di costruzioni navali, sul motivo che, al contrario di quanto sostenuto da essa ricorrente, dal regolamento CE n.2204/2002, richiamato dal comma 539 della 1.244/2007, come modificato dall'art.37 bis del d.I.31 dicembre 2007, n. 248 a sua volta modificato dall'allegato alla

I. 28 febbraio 2008, n.31, non si evincono regole interferenti con la suddetta attività né, segnatamente, si evince l'esclusione della suddetta attività dal novero di quelle per cui il credito poteva essere fruito;

2. il contribuente resiste con controricorso;

3. il contribuente ha depositato memoria; considerato che:

1. il motivo è, nei limiti che seguono, fondato e va accolto;

1.1. l'art.2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, riconosce un credito d'imposta per gli anni 2008, 2009, 2010 in favore dei datori di lavoro che, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nel periodo compreso tra I'l gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

1.2. Per quanto specificamente interessa, il comma 539, come modificato dall'art.37 bis del d.I.31 dicembre 2007, n. 248 a sua volta modificato dall'allegato alla

I. 28 febbraio 2008, n.31, prevede che "il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002".

1.3. Questo regolamento, "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione", stabilisce (artt.3 ss) le condizioni che i regimi di aiuti devono rispettare per essere "compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato" ed essere "esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3".

Stabilisce poi i limiti di compatibilità.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, prevede: "Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili".

Ai sensi dell'art.1, comma 2, "Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

Esso non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale, né agli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, concessi nel settore dei trasporti.

Tali aiuti restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato".

1.4. Tuttavia, per gli aiuti di Stato al settore della costruzione navale era stata dettata una disciplina apposita con regolamento 2003/C317/06 ("Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale").

In base a questo regolamento, per gli aiuti che come quelli di cui si tratta (art.2 1.244/2007) fossero finalizzati alla creazione di posti di lavoro, erano previste le condizioni e i limiti del regolamento 2204/2002.

Infatti al paragrafo 3.3.3 ("Aiuti all'occupazione"), l'art.22 stabiliva: "Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili o gli aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili nei cantieri di costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle norme del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione").

1.4.1. Questa disciplina, inizialmente destinata a essere applicabile fino al 21 dicembre 2006 (art.31 reg. 2003/C317/06) è poi rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2011 -quindi anche nel periodo a cui si riferiscono gli aiuti riconosciuti dallo Stato Italiano ex art. 2, 1.244/2007- per essere poi sostituita dal regolamento 2011/C 364/06, nella cui Introduzione, art. 1, si legge appunto che: "1.

Fin dai primi anni'70, gli aiuti di Stato alla costruzione navale sono stati oggetto di una serie di regimi specifici, gradualmente allineati alle disposizioni sugli aiuti di Stato orizzontali.

L'attuale disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (C 317 del 30.12.2003) giungerà a scadenza il 31 dicembre 2011.

Coerentemente con la sua politica di trasparenza e semplificazione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione intende, nella misura più ampia possibile, eliminare le differenze tra le norme applicabili alla costruzione navale e quelle applicabili ad altri settori industriali, estendendo alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale".

1.5. In ragione del quadro normativo così richiamato, l'affermazione della CTR per cui il contribuente aveva senz'altro diritto al beneficio fruito non rinvenendosi alcuna norma del regolamento (CE) n. 2204/2002 che interferisse con tale diritto è errata: il beneficio era soggetto alle condizioni e ai limiti di cui al suddetto regolamento in forza del richiamo fatto dall'art. 2 della 1.244/2007 a quelle condizioni e a quei limiti che, per la materia delle costruzioni navali, erano imposti dal regolamento 317/2003.

La CTR avrebbe dovuto verificare se nel caso specifico condizioni e limiti fossero stati rispettati;

2. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame;

3. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributario della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6280-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4868/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06280 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- › Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt.2, commi da 539 a 548, I. n.244/2007, 37 bis della I.n.31/2008, 87 del Trattato CE, 11 e 117 Cost., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha ritenuto illegittimo per non esservi alcuna interferenza tra le previsioni, l'atto di recupero del credito d'imposta di cui all'art.2, commi da 539 a 548, I. n.244/2007, fruito da [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di costruzioni navali, sul motivo che, al contrario di quanto sostenuto da essa ricorrente, dal regolamento CE n.2204/2002, richiamato dal comma 539 della 1.244/2007, come modificato dall'art.37 bis del d.I.31 dicembre 2007, n. 248 a sua volta modificato dall'allegato alla I. 28 febbraio 2008, n.31, non si evincono regole interferenti con la suddetta attività né, segnatamente, si evince l'esclusione della suddetta attività dal novero di quelle per cui il credito poteva essere fruito; 2. il contribuente resiste con controricorso; 3. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. il motivo è, nei limiti che seguono, fondato e va accolto; 1.1. l'art.2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, riconosce un credito d'imposta per gli anni 2008, 2009, 2010 in favore dei datori di lavoro che, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nel periodo compreso tra I'l gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 1.2. Per quanto specificamente interessa, il comma 539, come modificato dall'art.37 bis del d.I.31 dicembre 2007, n. 248 a sua volta modificato dall'allegato alla I. 28 febbraio 2008, n.31, prevede che "il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002". 1.3. Questo regolamento, "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione", stabilisce (artt.3 ss) le condizioni che i regimi di aiuti devono rispettare per essere "compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato" ed essere "esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3". Stabilisce poi i limiti di compatibilità. Ai sensi dell'art.1, comma 1, prevede: "Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili". Ai sensi dell'art.1, comma 2, "Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato. Esso non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale, né agli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, concessi nel settore dei trasporti. Tali aiuti restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato". 1.4. Tuttavia, per gli aiuti di Stato al settore della costruzione navale era stata dettata una disciplina apposita con regolamento 2003/C317/06 ("Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale"). In base a questo regolamento, per gli aiuti che come quelli di cui si tratta (art.2 1.244/2007) fossero finalizzati alla creazione di posti di lavoro, erano previste le condizioni e i limiti del regolamento 2204/2002. Infatti al paragrafo 3.3.3 ("Aiuti all'occupazione"), l'art.22 stabiliva: "Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili o gli aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili nei cantieri di costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle norme del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione"). 1.4.1. Questa disciplina, inizialmente destinata a essere applicabile fino al 21 dicembre 2006 (art.31 reg. 2003/C317/06) è poi rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2011 -quindi anche nel periodo a cui si riferiscono gli aiuti riconosciuti dallo Stato Italiano ex art. 2, 1.244/2007- per essere poi sostituita dal regolamento 2011/C 364/06, nella cui Introduzione, art. 1, si legge appunto che: "1. Fin dai primi anni'70, gli aiuti di Stato alla costruzione navale sono stati oggetto di una serie di regimi specifici, gradualmente allineati alle disposizioni sugli aiuti di Stato orizzontali. L'attuale disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (C 317 del 30.12.2003) giungerà a scadenza il 31 dicembre 2011. Coerentemente con la sua politica di trasparenza e semplificazione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione intende, nella misura più ampia possibile, eliminare le differenze tra le norme applicabili alla costruzione navale e quelle applicabili ad altri settori industriali, estendendo alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale". 1.5. In ragione del quadro normativo così richiamato, l'affermazione della CTR per cui il contribuente aveva senz'altro diritto al beneficio fruito non rinvenendosi alcuna norma del regolamento (CE) n. 2204/2002 che interferisse con tale diritto è errata: il beneficio era soggetto alle condizioni e ai limiti di cui al suddetto regolamento in forza del richiamo fatto dall'art. 2 della 1.244/2007 a quelle condizioni e a quei limiti che, per la materia delle costruzioni navali, erano imposti dal regolamento 317/2003. La CTR avrebbe dovuto verificare se nel caso specifico condizioni e limiti fossero stati rispettati; 2. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame; 3. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributario della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Così d
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