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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38027/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Fra ncucci [OSCURATO:PERSONA] — condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 37 della legge n. 689 del 1981 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione e violazione della norma incriminatrice con riferimento alla sussistenza del dolo; 2) violazione degli artt. 131-bis, 81, 133 cod. pen., 129 cod. proc. pen., 27 e 29 Cost., con riferimento al mancato riconoscimento in favore dell'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che la parte civile Inps ha depositato memoria, con conclusioni scritte, e nota spese.

Considerato che i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto generici e fondati su presunte violazioni di legge non previamente dedotte negli antecedenti gradi di giudizio e, pertanto, non scrutinabili in questa sede; che il primo motivo di doglianza è inammissibile, dal momento che, in punto di responsabilità penale, i giudici di merito hanno dato puntuale e logica contezza del compendio probatorio posto a fondamento della decisione, valorizzando, da un lato, il contenuto del verbale di accertamento del 2 dicembre 2019, recante le scoperture contributive e i relativi prospetti riepilogativi, e, dall'altro, le risultanze documentali dalle quali emerge che l'imputato ha indicato, negli anni 2017 e 2018, un numero di dipendenti inferiore a quello effettivamente impiegato; che tali circostanze sono state correttamente interpretate dalla Corte quale espressione di una condotta intenzionale e reiterata, incompatibile con ipotesi di mera negligenza o errore contabile, e pienamente idonea a integrare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice; che il secondo motivo di doglianza è inammissibile, oltre che per le ragioni già esposte, anche in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, che appare sorretto da motivazione logica e congrua, che dà adeguatamente conto delle deduzioni difensive; che il giudice di merito ha argomentato in modo esaustivo in ordine alla quantificazione della pena, evidenziando come l'entità del debito complessivamente accumulato, pari ad euro 202.201,06, non consenta una riduzione ulteriore rispetto alla già contenuta misura della sanzione irrogata, senza incorrere nel rischio di una risposta punitiva inadeguata alla gravità dei fatti accertati; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00; che, in ragione della sua soccombenza, l'imputato deve essere anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, da liquidarsi in complessivi euro 2.700,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Fra ncucci [OSCURATO:PERSONA] — condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 37 della legge n. 689 del 1981 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione e violazione della norma incriminatrice con riferimento alla sussistenza del dolo; 2) violazione degli artt. 131-bis, 81, 133 cod. pen., 129 cod. proc. pen., 27 e 29 Cost., con riferimento al mancato riconoscimento in favore dell'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che la parte civile Inps ha depositato memoria, con conclusioni scritte, e nota spese. Considerato che i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto generici e fondati su presunte violazioni di legge non previamente dedotte negli antecedenti gradi di giudizio e, pertanto, non scrutinabili in questa sede; che il primo motivo di doglianza è inammissibile, dal momento che, in punto di responsabilità penale, i giudici di merito hanno dato puntuale e logica contezza del compendio probatorio posto a fondamento della decisione, valorizzando, da un lato, il contenuto del verbale di accertamento del 2 dicembre 2019, recante le scoperture contributive e i relativi prospetti riepilogativi, e, dall'altro, le risultanze documentali dalle quali emerge che l'imputato ha indicato, negli anni 2017 e 2018, un numero di dipendenti inferiore a quello effettivamente impiegato; che tali circostanze sono state correttamente interpretate dalla Corte quale espressione di una condotta intenzionale e reiterata, incompatibile con ipotesi di mera negligenza o errore contabile, e pienamente idonea a integrare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice; che il secondo motivo di doglianza è inammissibile, oltre che per le ragioni già esposte, anche in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, che appare sorretto da motivazione logica e congrua, che dà adeguatamente conto delle deduzioni difensive; che il giudice di merito ha argomentato in modo esaustivo in ordine alla quantificazione della pena, evidenziando come l'entità del debito complessivamente accumulato, pari ad euro 202.201,06, non consenta una riduzione ulteriore rispetto alla già contenuta misura della sanzione irrogata, senza incorrere nel rischio di una risposta punitiva inadeguata alla gravità dei fatti accertati; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00; che, in ragione della sua soccombenza, l'imputato deve essere anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, da liquidarsi in complessivi euro 2.700,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma
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