CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 26072/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando cinque motivi di censura, ulteriormente argomentati attraverso una memoria difensiva, depositata il 5 giugno 2025, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo di censura, afferente alla ritenuta qualificazione dei fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. (in concreto logico e non contraddittorio: cfr. pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (che dà conto del valore logico da attribuire alla presenza della fotografica sul documento d'identità: ex multis, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); - che il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo d'impugnazione, afferenti alla ritenuta idoneità ingannatoria del falso, all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al trattamento sanzionatorio, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sostituzione della pena irrogata, sono tutti indeducibili perché postulano un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (con motivazione logica e non contraddittoria: cfr. pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere éstensore