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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35178/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GHANA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato il decreto in data 23/09/2021 con cui il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio disposto in via d'urgenza dalla Polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.

Deduce:

1.1. "Violazione di legge e difetto motivazionale circa l'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione ai presupposti del fumus commissi delicti che giustificano il mantenimento del sequestro \.„ probatorio".

Con il primo motivo il ricorrente premette che «la parte del provvedimento che qui si intende contestare è quella legata alle affermazioni di non credibilità della fattura presentata all'udienza camerale, in quanto ritenuta non sufficiente a legittimare la revoca del sequestro probatorio».

Sulla base di tale premessa, quindi, il ricorrente descrive e sostiene il valore dimostrativo, la funzione e il contenuto della fattura.

1.2. "Violazione di legge in relazione all'art. 253 c.p.p e 240, comma 2, c.p. erronea applicazione della legge penale".

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione in relazione alle esigenze probatorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Tutte le considerazioni spese a sostegno della capacità dimostrativa e liberatoria della fattura, invero, si risolvono in una valutazione delle emergenze procedinnentali alternativa a quella del giudice di merito, che -con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni- ha ritenuto che la documentazione fiscale prodotta non fosse riferibile alla merce in sequestro.

Va allora ribadito che "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione)" (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

A tal riguardo va rilevato come il Pubblico ministero espliciti le esigenze probatorie, specificando che il sequestro si è reso necessario per verificare la provenienza, la titolarità e l'originalità del materiale in sequestro.

A tale ultimo riguardo, si osserva come già i verbalizzanti sequestranti segnalassero al Pubblico ministero l'utilità di una consulenza tecnica intesa a verificare l'eventuale autenticità della merce in sequestro.

Da tale rilievo emerge la manifesta infondatezza del secondo motivo, la cui denuncia di omessa motivazione quanto alle esigenze probatorie è smentita dalla loro puntuale ed esaustiva esplicitazione a cura del Pubblico ministero.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GHANA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato il decreto in data 23/09/2021 con cui il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio disposto in via d'urgenza dalla Polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione di legge e difetto motivazionale circa l'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione ai presupposti del fumus commissi delicti che giustificano il mantenimento del sequestro \.„ probatorio". Con il primo motivo il ricorrente premette che «la parte del provvedimento che qui si intende contestare è quella legata alle affermazioni di non credibilità della fattura presentata all'udienza camerale, in quanto ritenuta non sufficiente a legittimare la revoca del sequestro probatorio». Sulla base di tale premessa, quindi, il ricorrente descrive e sostiene il valore dimostrativo, la funzione e il contenuto della fattura. 1.2. "Violazione di legge in relazione all'art. 253 c.p.p e 240, comma 2, c.p. erronea applicazione della legge penale". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione in relazione alle esigenze probatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Tutte le considerazioni spese a sostegno della capacità dimostrativa e liberatoria della fattura, invero, si risolvono in una valutazione delle emergenze procedinnentali alternativa a quella del giudice di merito, che -con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni- ha ritenuto che la documentazione fiscale prodotta non fosse riferibile alla merce in sequestro. Va allora ribadito che "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione)" (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A tal riguardo va rilevato come il Pubblico ministero espliciti le esigenze probatorie, specificando che il sequestro si è reso necessario per verificare la provenienza, la titolarità e l'originalità del materiale in sequestro. A tale ultimo riguardo, si osserva come già i verbalizzanti sequestranti segnalassero al Pubblico ministero l'utilità di una consulenza tecnica intesa a verificare l'eventuale autenticità della merce in sequestro. Da tale rilievo emerge la manifesta infondatezza del secondo motivo, la cui denuncia di omessa motivazione quanto alle esigenze probatorie è smentita dalla loro puntuale ed esaustiva esplicitazione a cura del Pubblico ministero. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1
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