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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 15629/2024

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ricorso n. 18019/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),in persona del rappresentante legale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez, staccata di Salerno, n. 8012/5/2019, depositata il 25 ottobre 2019.

Visto l’atto depositato il 1° febbraio 2024con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 18019/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),in persona del rappresentante legale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez, staccata di Salerno, n. 8012/5/2019, depositata il 25 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 1° febbraio 2024con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15629/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris