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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23727/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dalla Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato (applicando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa in data 18/12/2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cessione di hashish, ritenuto il fatto di lieve entità.2.

Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 131-bis cod. pen., escluso dalla Corte territoriale per la ritenuta abitualità della condotta.

Si lamenta l'erroneità della decisione alla luce del certificato penale in atti, anche attraverso una memoria depositata in vista dell'udienza presso la Settima Sezione di questa Suprema Corte, che peraltro ha poi disposto - con ordinanza in data 10/04/2026 - la trasmissione degli atti alla Terza Sezione, ritenendo il ricorso esente da profili di inammissibilità.

3. Con requisitoria tempestivamente depositata, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo la censura difensiva.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Se è vero infatti che dall'esame del certificato penale in atti emergono due precedenti per fatti della stessa specie, altrettanto vero è che l'annotazione di cui al n. 1) attesta l'estinzione del reato di illecita detenzione di stupefacenti, ascritto all'[OSCURATO:PERSONA], dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza del 18/01/2023, per l'esito positivo della messa alla prova cui l'[OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con la precedente ordinanza del 10/03/2022.

Nonostante tale esito, la Corte territoriale - nel confermare la decisione di condanna emessa dal Tribunale, mitigandola peraltro con l'applicazione anche dell'art. 62 n. 4 cod. pen. - ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

"in ragione della abitualità della condotta come si evince dal certificato penale" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Tale decisione, motivata esclusivamente con la frase qui appena riportata, si pone in evidente contrasto con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna» (Sez. 2, n. 46064 del 30/11/2021, Ndiaye, Rv. 282270 -

01. In senso conforme, tra le altre, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 16933 del 04/04/2025, 3in)

3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dalla Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato (applicando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa in data 18/12/2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cessione di hashish, ritenuto il fatto di lieve entità.2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 131-bis cod. pen., escluso dalla Corte territoriale per la ritenuta abitualità della condotta. Si lamenta l'erroneità della decisione alla luce del certificato penale in atti, anche attraverso una memoria depositata in vista dell'udienza presso la Settima Sezione di questa Suprema Corte, che peraltro ha poi disposto - con ordinanza in data 10/04/2026 - la trasmissione degli atti alla Terza Sezione, ritenendo il ricorso esente da profili di inammissibilità. 3. Con requisitoria tempestivamente depositata, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo la censura difensiva. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Se è vero infatti che dall'esame del certificato penale in atti emergono due precedenti per fatti della stessa specie, altrettanto vero è che l'annotazione di cui al n. 1) attesta l'estinzione del reato di illecita detenzione di stupefacenti, ascritto all'[OSCURATO:PERSONA], dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza del 18/01/2023, per l'esito positivo della messa alla prova cui l'[OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con la precedente ordinanza del 10/03/2022. Nonostante tale esito, la Corte territoriale - nel confermare la decisione di condanna emessa dal Tribunale, mitigandola peraltro con l'applicazione anche dell'art. 62 n. 4 cod. pen. - ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. "in ragione della abitualità della condotta come si evince dal certificato penale" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Tale decisione, motivata esclusivamente con la frase qui appena riportata, si pone in evidente contrasto con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna» (Sez. 2, n. 46064 del 30/11/2021, Ndiaye, Rv. 282270 - 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 16933 del 04/04/2025, 3in) 3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. P.Q.M
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