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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19345/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Brescia, con sentenza in data 25 ottobre 2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., per il primo in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 61 n. 2 — 615 quater, 61 n. 2 — 615 ter, 640 ter, comma 3 e 512-bis c.p.; per il secondo in relazione agli artt. 416, commi 1 e 2, 493 ter c.p.

Proponevano ricorso per cassazione i ricorrenti, deducendo entrambi vizio di motivazione.

I ricorsi sono inammissibili per non essere i motivi consentiti in questa sede.

I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Peraltro, con riferimento al motivo di ricorso dedotto dal secondo imputato, il quale lamenta la mancanza della motivazione, va al contrario evidenziato che la sentenza risulta corredata da tale requisito di legge.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Brescia, con sentenza in data 25 ottobre 2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., per il primo in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 61 n. 2 — 615 quater, 61 n. 2 — 615 ter, 640 ter, comma 3 e 512-bis c.p.; per il secondo in relazione agli artt. 416, commi 1 e 2, 493 ter c.p. Proponevano ricorso per cassazione i ricorrenti, deducendo entrambi vizio di motivazione. I ricorsi sono inammissibili per non essere i motivi consentiti in questa sede. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Peraltro, con riferimento al motivo di ricorso dedotto dal secondo imputato, il quale lamenta la mancanza della motivazione, va al contrario evidenziato che la sentenza risulta corredata da tale requisito di legge. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 2
Sentenza Cassazione n. 19345/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris