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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 10945/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con procedura " de plano". ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino che in data 18/7/20222 li ha riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., condannandoli alla pena di euro 450,00 di multa.

2. Con sentenza del 16/3/2023 il Tribunale di Avellino, rilevata l'inappellabilità della pronuncia di primo grado, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 274/2000, ha qualificato ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen. l'impugnazione quale ricorso per Cassazione, unico mezzo di impugnazione consentito, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. I ricorsi, però, vanno dichiarati inammissibili, in quanto avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritta nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 5, n. 23697 del 29/4/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998, Allegretti G., Rv. 211855), con conseguente la condanna dei ricorrenti, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della C:assa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023 L'estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con procedura " de plano". ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino che in data 18/7/20222 li ha riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., condannandoli alla pena di euro 450,00 di multa. 2. Con sentenza del 16/3/2023 il Tribunale di Avellino, rilevata l'inappellabilità della pronuncia di primo grado, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 274/2000, ha qualificato ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen. l'impugnazione quale ricorso per Cassazione, unico mezzo di impugnazione consentito, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. I ricorsi, però, vanno dichiarati inammissibili, in quanto avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritta nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 5, n. 23697 del 29/4/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998, Allegretti G., Rv. 211855), con conseguente la condanna dei ricorrenti, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della C:assa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023 L'estens
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