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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26535/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di truffa, è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (l'autovettura a bordo della quale si trovava il truffatore è risultata di proprietà della moglie del ricorrente); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto un'adeguata motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto un danno economico non irrilevante, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di truffa, è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (l'autovettura a bordo della quale si trovava il truffatore è risultata di proprietà della moglie del ricorrente); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto un'adeguata motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto un danno economico non irrilevante, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 g
Sentenza Cassazione n. 26535/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris