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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41667/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ivrea del 8 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento, minaccia e porto abusivo di arma comune da sparo e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ivrea del 8 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento, minaccia e porto abusivo di arma comune da sparo e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris