CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ice per le IndaginiPreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], qualegiudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 27 marzo 2026, ai sensi degliartt. 666 cod. proc. pen e 186, comma 9-bis, C.dS., ha disposto la revoca dellapena sostitutiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento del 17 ottobre2023 e ha disposto il ripristino della pena sostituita “corrispondente a mesi tre diarresto ed euro 750,00 di ammenda e della sanzione amministrativa dellasospensione della patente per nove mesi”.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore di fiducia, ha proposto il seguente motivo.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 459, 461 e 666 cod. proc. pen.e degli artt. 56-bis, 59 e 66 l. 689 del 1981 quanto alla pena ripristinata.Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che la pena sostitutiva del lavoro dipubblica utilità era stata richiesta ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc.pen. senza presentare una formale opposizione al decreto penale di condannaper cui la pena che avrebbe dovuto essere ripristinata era quella dell’ammenda di7.500,00 euro prevista nel decreto, che era divenuto irrevocabile e che erapertanto il provvedimento cui fare riferimento, e non quella originariamenterichiesta dal pubblico ministero, poi convertita nella sola pena pecuniaria neldecreto.3. In data 30 giugno 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta incui il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge inrelazione agli artt. 459, 461 e 666 cod. proc. pen. e degli artt. 56-bis, 59 e 66 l.689 del 1981 evidenziando che il Tribunale sarebbe incorso in errore in quanto,non tenendo conto che l’imputato non aveva proposto formale opposizione, haripristinato la pena richiesta dal pubblico ministero e non quella pecuniariaindicata nel dispositivo del decreto penale di condanna a seguito dellaconversione.La doglianza è fondata.Dagli atti risulta che il ricorrente ha chiesto la sostituzione della penapecuniaria indicata nel decreto penale ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, cod.proc. pen. allora vigente senza proporre formale opposizione.In tale situazione, come anche poi meglio successivamente specificato con lamodifica apportata alla norma con l’art. 2 del d.lgs n. 31 del 2024, nel caso in cuila richiesta deve essere respinta per carenza dei presupposti il giudice, se non èstata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione,dichiara esecutivo il decreto.In questo modo, collegando l’emissione del giudizio immediato alla solaproposizione di una espressa opposizione, il legislatore, ha voluto superare unadisciplina che, nella sua rigidità, era suscettibile di dispiegare un effettodisincentivante rispetto alla richiesta dei lavori di pubblica utilità (in quantocomportante, in caso di rigetto, lo svolgimento del giudizio ordinario, con ilrischio di una eventuale condanna a pena detentiva e non più pecuniaria,nonostante l’adesione del condannato ad una proposta da lui giudicataconveniente nonostante il sacrificio del contraddittorio), e ciò in modotendenzialmente incoerente con l’obiettivo deflattivo del rito alternativo delprocedimento per decreto.A ben vedere, d’altro canto, in questi casi la conferma della dichiarazione diesecutività dell’originario decreto penale di condanna, in mancanza diopposizione, è più favorevole del giudizio immediato perché così l’imputato che,nel chiedere la pena sostitutiva di cui all’art. 56-bis L. n. 689 del 1981 non abbiaproposto opposizione (quale che sia la disciplina applicabile ratione temporis allasua situazione), non può essere esposto, in mancanza di una previsioneespressa, al rischio che, in caso di revoca ex art. 66 L. n. 689 del 1981 dei lavoridi pubblica utilità a cui sia stato ammesso, sia eseguita nei suoi confrontiaddirittura la pena detentiva, tenuto conto che il legislatore considera evenienzada scongiurare perfino la più limitata ipotesi che, in mancanza di opposizione,egli vada a giudizio.In caso di revoca dei lavori di pubblica utilità, quindi, come pure giàevidenziato da questa Corte, il titolo sulla base del quale eseguire la pena che“rivive” è costituito dal decreto penale di condanna alla stregua della regolagenerale fissata dall’art. 461, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice,se non è stata proposta opposizione al decreto penale di condanna (come nelcaso di specie), ne ordina l’esecuzione.Ciò in quanto è questa la condanna su cui l’imputato ha parametrato ladecisione di non proporre opposizione e, dunque, anche sul beneficio giàacquisito della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che puòessere a sua volta fatta oggetto di espressa revoca o conversione solo ai sensidella diversa e specifica previsione di cui agli artt. 71 L. n. 689 del 1981 e 660,comma 7, cod. proc. pen.Sul punto, quindi, si deve ribadire e dare continuità al principio giàrecentemente evidenziato da questa Corte per cui «qualora sia emesso decretopenale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, el'imputato, non presentando opposizione, ottenga la sostituzione della penadetentiva con il lavoro di pubblica utilità, ma non vi dia corso, il giudice che, aisensi dell'art. 66 legge 24 novembre 1981, n. 689, revoca quest'ultima misuradeve dichiarare esecutivo il decreto penale di condanna al pagamento della penapecuniaria sostitutiva, non potendo procedere alla conversione dei lavori dipubblica utilità revocati in pena detentiva» (Sez. 1, n. 32512 del 27/06/2025,Rosace, Rv. 288760 - 01)3. A fronte dei principi espressi si deve pertanto in concludere che ilripristino della pena sostituita nella “corrispondente a mesi tre di arresto ed euro750,00 di ammenda e della sanzione amministrativa della sospensione dellapatente per nove mesi” è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari inviolazione di legge e ciò, conseguentemente, impone l’annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, attenendosi ai principi indicati, proceda a un nuovogiudizio sul punto P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio GIP.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]