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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 29957/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha c:oncluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di L'Aquila, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento dell'8 aprile 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di detenzione illegale di 104 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Levakovic, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi.

2.1. Violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare sostenendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine al concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, benché le emergenze procedimentali dimostrino che tale droga si trovasse tra la biancheria intima della moglie, non potendo essere altrimenti valorizzata la sua mera presenza nell'abitazione, al più qualificabile come connivenza non punibile.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5„ d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale di L'Aquila disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti come di lieve entità.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame omesso di illustrare le ragioni dell'applicazione della "misura di massimo rigore", benché l'interessato avesse chiesto gli arresti in casa in un domicilio posto in una città diversa da quella in sarebbero avvenuti i fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, risultano in sostanza presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura rispetto ai bisogni procedimentali da fronteggiare.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 2:7866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, in particolare, spiegando come della detenzione della cocaina dovesse rispondere anche il prevenuto, essendo stata la stessa rinvenuta in un cassetto della stanza da letto occupata da entrambi i coniugi: nonché tenuto conto che il predetto, in occasione della esecuzione di altra ordinanza cautelare riguardante una prolungata attività di spaccio di vari tipi di stupefacente avvenuta proprio in quella casa, è stato trovato in possesso di quella partita di 104 grammi di cocaina, oltre che di strumentazione atta alla preparazione delle dosi da cedere a terzi; soggetto che negli ultimi anni è stato arrestato per altri casi di spaccio di droghe e anche per evasione, a dimostrazione della assoluta inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare l'indicato bisogno di cautela, in ragione della insensibilità alla prescrizioni imposte dall'autorità da parte di persona dimostratasi del tutto inaffidabile.

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto una questione - quella della qualificazione giuridica dei fatti contestati - che non era stata devoluta alla cognizione del Tribunale del riesame.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - pacificamente applicabile anche al ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. in materia di misura cautelari personali - prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi del precedente mezzo di impugnazione: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice del riesame.4.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha c:oncluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di L'Aquila, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento dell'8 aprile 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di detenzione illegale di 104 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Levakovic, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare sostenendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine al concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, benché le emergenze procedimentali dimostrino che tale droga si trovasse tra la biancheria intima della moglie, non potendo essere altrimenti valorizzata la sua mera presenza nell'abitazione, al più qualificabile come connivenza non punibile. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5„ d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale di L'Aquila disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti come di lieve entità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame omesso di illustrare le ragioni dell'applicazione della "misura di massimo rigore", benché l'interessato avesse chiesto gli arresti in casa in un domicilio posto in una città diversa da quella in sarebbero avvenuti i fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, risultano in sostanza presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura rispetto ai bisogni procedimentali da fronteggiare. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 2:7866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, in particolare, spiegando come della detenzione della cocaina dovesse rispondere anche il prevenuto, essendo stata la stessa rinvenuta in un cassetto della stanza da letto occupata da entrambi i coniugi: nonché tenuto conto che il predetto, in occasione della esecuzione di altra ordinanza cautelare riguardante una prolungata attività di spaccio di vari tipi di stupefacente avvenuta proprio in quella casa, è stato trovato in possesso di quella partita di 104 grammi di cocaina, oltre che di strumentazione atta alla preparazione delle dosi da cedere a terzi; soggetto che negli ultimi anni è stato arrestato per altri casi di spaccio di droghe e anche per evasione, a dimostrazione della assoluta inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare l'indicato bisogno di cautela, in ragione della insensibilità alla prescrizioni imposte dall'autorità da parte di persona dimostratasi del tutto inaffidabile. 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto una questione - quella della qualificazione giuridica dei fatti contestati - che non era stata devoluta alla cognizione del Tribunale del riesame. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - pacificamente applicabile anche al ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. in materia di misura cautelari personali - prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi del precedente mezzo di impugnazione: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice del riesame.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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