CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31049- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio de gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difes o , giusta procura allegata al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 31049 sez. S2 -ud. 6-6-2025 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 2071/2020della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 10/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/6/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza n. 13930/2015, il Tribunale di Napoli accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di condanna dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 48.200,00 a titolo di corrispettivo di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della Lieto , sito in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nella premessa della citazione, aveva esposto di aver ricevuto incarico, dai coniugi Turco , del lavoro di rifacimento delle facciate dell'immobile, di avere eseguito la prestazione nel 1998 e di aver adito il Tribunale nel 2008con istanza di accertamento tecnico preventivo finalizzato alla quantificazione dei lavori eseguiti. I convenuti, costituendosi, avevano opposto la gratuità della prestazione,assumendo che l'istanza di istruzione preventiva era stata preceduta di pochi giorni da una nota di messa in mora, con cui la società aveva richiesto per la prima volta, in prossimità dello scadere del termine di prescrizione, il pagamento della prestazione; avevano rimarcatoche la protrazione dell’inerzia fosse sintomatica della gratuità invece pattuita, attesi anche i rapporti amichevoli e professionali dell'impresa con Turco, in quanto ingegnere di professione; avevano aggiunto che il materiale per l'esecuzione dell'opera era stato da loro messo a disposizione dell’impresa. Ric. 2020n. 31049 sez. S2 -ud. 6-6-2025 - 3 - 2. Con sentenza n. 2071/2020, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione, ha ritenuto di poter dedurre la convenuta gratuità della prestazione dal fatto che, per quasi un decennio, la società non avesse preteso alcun compenso; ha aggiunto che, quale società di capitali, [OSCURATO:PERSONA] era soggetta all’obbligo di registrazione delle poste attive, secondo il cosiddetto principio di competenza che imponeva la registrazione del credito maturato in esecuzione dell'incarico e che, invece , non risultava alcuna registrazione; ha sottolineato che il patto di gratuità non postula una forma specifica e, perciò, avrebbe potuto essere stato stipulato verbalmente; in ogni caso, ha rilevatoche mancava la prova del corrispettivo, non risultando sufficienti le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo esperito, atteso il lungo intervallo di tempo trascorso dall' esecuzione dell’appalto. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n.5 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha denunciato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del rigetto della domanda di corrispettivo: la Corte d’appello avrebbe sovrapposto la presunzione di gratuità e la rinuncia al corrispettivo mediante remissione del debitoe l’avrebbe poi gravata della prova della rinuncia in violazione del l’art. 2697 cod. civ. , atteso che l’onere di provare l’intervenuta remissioneincombe invece su chi la eccepisca . La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe correttamente esercitato il prudente apprezzamento ex art . 116 comma primo cod. proc. civ., riscontrando una rinuncia non in un intento volitivo, invece Ric. 2020n. 31049 sez. S2 -ud. 6-6-2025 - 4 - necessario, ma nel lungo tempo t ra scorso senza pretendere alcun compenso; al contrario, il silenzio non sarebbe in sé significativo, in quanto la domanda era stata avanzata nei termini prescrizionali, né lo sarebbe il difetto di un accordo sul corrispettivo che, addirittura, è ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 1657 cod. civ. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell'articolo 360cod. proc. civ., la società ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2946 cod.civ. in relazione alla possibilità di presumere la gratuità dell'appalto in riferimento al tempo trascorso dalla conclusione del contratto per l’esercizio della domanda di adempimento, ancora una volta sovrapponendo la rilevanza del tempo ai fini della prescrizione della pretesa con la presunzione della remissione. 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al numero 3 del comma primo dell’art. 360, la ricorrente ha prospettato la violazione falsa applicazione degli articoli 696, 698 e 699 bis cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello escluso la valenza probatoria dei risultati dell’accertamento tecnico preventivo che erano, invece, stati fondati sull’analisi dettagliata dei lavori svolti, secondo il computo metrico allegato all’istanza e sul contraddittorio «tecnico» con le controparti committenti che hanno potuto far valere le loro ragioni per una quantificazione di minor importo del valore delle opere. 3.1. I tremotivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Secondo l’art. 1655 cod. civ., la causa del contratto di appalto (art. 1655 c.c.) è lo scambio tra l'esecuzione di un'opera o servizio e un corrispettivo in danaro: si tratta, pertanto, di un contratto a prestazioni corrispettive, in cui l'appaltatore organizza i mezzi necessari e assume il rischio della gestionee matura in conseguenza il diritto aun compens o certo, quale che sia il suo criterio di misurazione. Ric. 2020n. 31049 sez. S2 -ud. 6-6-2025 - 5 - Provata la prestazione dall’appaltatore , è onere dell’appaltante provare il fatto estintivo:nella specie, era perciò onere dell’appaltante provare che fossestata previamente concordata la gratuità. La Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha disatteso questi principi, sovrapponendo innanzitutto la nozione di gratuità e la prova della relativa pattuizione con la prova della rinuncia al corrispettivo.Sul punto, ha, infatti, del tutto trascurato la verifica della sussistenza di indici di gratuità della prestazione, il cui onere di prova incombeva, come detto, all’appaltante e che richiedeva il riscontro, anche indiziario, di una concorde volontà delle parti. La Corte territoriale ha, invece,fondato il rigetto della domanda ribaltando sull’appaltatore l’onere di provare l’ insussistenza di una rinuncia al compenso che ha presunto innanzitutto sul la base del decorso del tempo «senza ottenere il compenso e nell’insussistenza di un’intesa sulla retribuzione» (in particolare, ha richiamato a precedente di questa Corte, sul punto, la pronuncia n.13904/2013 che, tuttavia, secondo il numero cronologicoriportato, non risulta pertinente). Come argomentato in ricorso, il ragionamento presuntivo della Corte d’appello è stato erroneamente costruito, perché i fatti selezionati difettavano sia di «precisione», nel senso che non erano individuabili per la loro univocità, che di «gravità», nel senso che da loro non era desumibile il fatto ignoto eccepito (Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022). La Corte territoriale ha, infatti,valorizzato, per escludere il diritto al compenso, il decorso del tempo tra l’esecuzione dei lavori e la proposizione della domanda di pagamento in difetto di una previa determinazione del prezzo e la mancata appostazione in bilancio del credito nello stesso anno della prestazione. Quanto al decorso del tempo, questa Corte ha chiarito che il protrarsi dell’inerzia iniziale nell’esercizio del diritto cui segua il suo Ric. 2020n. 31049 sez. S2 -ud. 6-6-2025 - 6 - concreto esercizio nei termini della prescrizione non è significativ o in sé, perché l'istituto del Wervirkung (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come « rinuncia tacita all'azione » ) non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non soltanto sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale, prevedendo il nostro sistema autonome regole sugli effetti del decorso del tempo sull’esercizio del diritto (cfr.Sez. 3, n. 3172 del 07/02/2025). A ciò si aggiunga l’irrilevanza della mancata determinazione del prezzo che non è un elemento essenziale dell'accordo tra le parti (come lo è, ad esempio, nella vendita): in mancanza di fissazione del prezzo di appalto ad opera delle parti, infatti, l'articolo 1657 cod. civ. indica i criteri della sua determinazione ad opera del Giudiceproprio perché la liquidazione può avvenire «a posteriori» (Cass. Sez. 2, n. 17386 del 30/08/2004). Certamente, poi, ai fini dell’applicabilità dell'articolo 1657 cod. civ., è consentito il ricorso all’indagine tecnica per la quantificazione del compenso, seppure previo accertamento dell'entità dei lavori realizzatie del costo delle opere e dei materiali (cfr. Cass. Sez. 2, n. 19413 del 15/09/2014; Sez. 1, n. 19594 del 30/09/2016): sul punto, ad esempio, risulta esservi stato contrasto sull’approvvigionamento dei materiali. Quanto alla mancata appostazione in bilancio, questa Corte ha già rilevato che l’omessa annotazione in sé non è univocamente significativa, ben potendo essere attribuita ad altre cause diverse dalla rinuncia al credito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 28439 del 14/12/2020; Sez. 3, n. 36636 del 25/11/2021). Per queste considerazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata. 4. Il ricorso è perciò accolto , con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa Ric. 2020n. 31049 sez. S2 -ud. 6-6-2025 - 7 - composizione perché provveda all’esame della domanda in applicazione dei principi suesposti. Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa comp