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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27831/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6925/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod, pen. ron sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, corre nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento; che; quanto alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. peri., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che i numerosi precedenti penali dell'imputato e le modalità della condotta non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività.

Rileyato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6925/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod, pen. ron sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, corre nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento; che; quanto alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 131-bis cod. peri., la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale, osservando che i numerosi precedenti penali dell'imputato e le modalità della condotta non consentivano di qualificare la fattispecie in questione come espressiva di minima offensività. Rileyato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 27831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris