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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 49289/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in sede di riesame ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 28 marzo 2022, con la quale era stata applicata nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del delitto di agli artt.110, 56, 61 n.1, 575 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. In particolare, l'imputazione provvisoria a carico del Martina e degli altri indagati consisteva nel fatto di avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Fatti commessi in Brindisi in data 24 dicembre 2021.

Con la recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA].

1.2. L'indagato aveva chiesto al Tribunale di Lecce la revoca della misura cautelare o la sua sostituzione con una meno afflittiva, contestando la qualificazione giuridica del fatto (sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato) e la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura stessa, con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari.

2. [OSCURATO:PERSONA] del riesame cautelare ha confermato integralmente l'ordinanza genetica richiamando, quanto alla dinamica dei fatti e delle modalità esecutive del delitto oggetto di imputazione, la richiesta avanzata dal Pubblico ministero e l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, avendo tali provvedimenti effettuato un attento vaglio critico del materiale indiziario raccolto nel corso delle indagini.

2.1. I fatti sono stati quindi ricostruiti nei seguenti termini: la notte del 24 dicembre 2021 alle ore 03:54, dall'ospedale Perrino di Brindisi veniva segnalato alla polizia di Stato il ricovero del giovane [OSCURATO:PERSONA], giunto poco prima in ospedale con ferite da arma da taglio penetranti.

Egli era stato accompagnato intorno alle ore 03:35 da un'auto modello [OSCURATO:PERSONA]Max di colore grigio, allontanatasi rapidamente, come riferito dalla guardia giurata in servizio al pronto soccorso.

Nell'immediatezza, presso l'ospedale, veniva escussa [OSCURATO:PERSONA] (fidanza del [OSCURATO:PERSONA]) la quale, in stato confusionale riferiva che intorno alle ore 02:30, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici nei pressi del teatro Verdi nel centro di Brindisi, era stata raggiunta dal fidanzato che litigava con alcuni dei presenti.

Egli veniva poi accompagnato in ospedale da [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un'autovettura grigia; successivamente anche la Barretta si recava presso l'ospedale accompagnata da un'amica.

Intorno alle ore 08:30 dello stesso giorno la polizia apprendeva, in modo informale, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (ancora ricoverato) che, nel corso della notte, egli aveva avuto un alterco con due persone, all'interno di un locale (denominato KIBA) sito alle spalle del teatro Verdi, in quanto le stesse avevano rivolto degli apprezzamenti alla sua ragazza.

La lite era poi proseguita all'esterno dello stesso locale dove il [OSCURATO:PERSONA] era stato aggredito da un gruppo di persone che lo avevano colpito con pugni e calci e lo avevano accoltellato.

Nella stessa mattinata personale della squadra mobile si recava presso il KIBA, all'interno del quale veniva= constatata la presenza di macchie di sangue riconducibili proprio al ferimento del [OSCURATO:PERSONA]; gli stessi operanti provvedevano all'acquisizione del DVR dell'impianto di videosorveglianza che, al momento, risultava non collegato.

Interveniva sul posto anche personale della polizia scientifica che effettuava i rilievi del caso; nel pomeriggio dello stesso giorno (24 dicembre 2021) veniva escusso il titolare del locale [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava di avere visto la notte prima il [OSCURATO:PERSONA] (del quale conosceva soltanto il nome di battesimo) litigare con tre ragazzi.

Veniva sentito dalla polizia anche il dott. [OSCURATO:PERSONA] (medico del pronto soccorso, che aveva prestato le cure alla persona offesa), il quale riferiva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva subito dei fendenti al volto ed al busto tali da poterne mettere in pericolo la vita.

In considerazione del clima omertoso riscontrato dagli investigatori,visto che nessuno aveva avvertito le forze dell'ordine per segnalare l'aggressione e che la stessa persona offesa era stata piuttosto generica sulla identificazione dei responsabili dell'aggressione ed aveva lasciato l'ospedale nonostante il parere contrario dei sanitari, il pubblico ministero provvedeva a disporre in via di urgenza intercettazioni telefoniche (atto poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari).2.2.

Nel contempo venivano anche acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza esistenti nelle zone adiacenti il KIBA; tali elementi, sommati alle dichiarazioni raccolte dalle persone informate dei fatti, consentivano la ricostruzione degli accadimenti che avevano portato al ferimento di [OSCURATO:PERSONA], poi riportati nella informativa di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2022.

Era quindi possibile affermare, anzitutto, che il ferimento era avvenuto - circa un'ora prima dell'arrivo della persona offesa in ospedale - nel locale KIBA sito in Brindisi via Tarantafilo nn.7/9.

Si procedeva, inoltre, alla escussione di varie persone tra cui la fidanzata della vittima ([OSCURATO:PERSONA]) la quale riconosceva fotograficamente i tre indagati come gli autori dell'aggressione al [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta identificava i predetti sempre in fotografia.

Analogo riconoscimento (relativamente a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]) veniva effettuato anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]), le quali avevano assistito all'aggressione.

Inoltre, venivano sviluppate le immagini, risalenti alla notte del fatto, degli impianti di videosorveglianza della zona in cui era avvenuta l'aggressione, dalle era possibile riscontrare le dichiarazioni rese dalle varie persone che avevano assistito agli accadimenti e l'evoluzione della vicenda medesima.

Dapprima vi era stata una colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in difesa del quale era poi intervenuti gli altri indagati ed almeno ulteriori due soggetti non identificati che colpivano la persona offesa con calci e pugni.

Dopo la separazione dei contendenti sembrava che lo scontro fosse terminato tanto che il [OSCURATO:PERSONA] era entrato nel KIBA per bere qualcosa, ma proprio in questa fase uno degli aggressori ([OSCURATO:PERSONA]) si poneva sull'ingresso con un coltello in mano (come riferito da [OSCURATO:PERSONA]) e quindi ricominciava, all'interno del locale, il pestaggio da parte dei cinque soggetti (tre de quali identificati come gli odierni indagati) ed in tale frangente avveniva l'accoltellamento.

I filmati hanno confermato poi l'allontanamento a piedi del [OSCURATO:PERSONA] dal luogo dell'accoltellamento e, soprattutto, il ritorno dopo pochi minuti dei tre indagati presso il KIBA ed una loro animata discussione con il titolare del locale stesso, come riferito dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], la quale però non era stata in grado di rivelare il contenuto del colloquio.Ulteriore conferma dell'andamento dei fatti nei termini sopra riportati è stata poi ricavata dalle intercettazioni telefoniche.

3. Quanto poi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Martina, il Tribunale, nel respingere la impugnazione dell'indagato, ha osservato che egli era stato riconosciuto fotograficamente dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Barretta, dalla Galasso e dalla Pinto proprio come uno dei componenti del gruppo degli aggressori.

Lo stesso titolare del KIBA aveva riferito che - dopo la colluttazione avvenuta all'interno del suo locale - aveva visto i tre ragazzi (tra cui l'indagato) allontanarsi frettolosamente e che, poco dopo, il [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla saletta dove era avvenuta l'aggressione con il volto sanguinante a causa di un taglio.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di concorso in tentato omicidio in capo al Martina dal momento che egli, avendo preso parte ad entrambe le fasi dell'aggressione, sarebbe stato anche conscio dell'avvenuto ferimento con il coltello da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, è stata considerata verosimile la tesi degli investigatori secondo cui i tre indagati avevano fatto ritorno nel locale per chiedere al titolare di cancellare le immagini dell'impianto di sorveglianza (se esistente), non apparendo credibile la versione del Martina secondo cui egli sarebbe ritornato con gli altri solo per scusarsi dell'accaduto, sia perché se - come da lui sostenuto - non aveva partecipato all'aggressione non doveva scusarsi di nulla, sia in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato che gli aggressori, già prima di lasciare il locale, avevano intimato al titolare del KIBA di cancellare le immagini del sistema di videosorveglianza.

3.1. Il Tribunale ha poi escluso di potere procedere ad una riqualificazione giuridica del fatto in quello di lesioni, ritenendo invece configurabile nella fattispecie tutti gli elementi caratterizzati (sotto il profilo oggettivo e soggettivo) il tentato omicidio evidenziando, in particolare, la circostanza dell'aggressione da parte di cinque persone, la disponibilità di uno strumento atto ad offendere, il numero dei colpi inferti (uno al volto e due più penetranti al tronco), le regioni attinte ed il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] oltre ad essere accoltellato è stato anche selvaggiamente colpito con pugni e calci.Infine il Tribunale ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari dando rilievo al tipo di reato oggetto della imputazione provvisoria, alla gravità delle condotte nonché alla sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove desunto dal ritorno dei tre indagati nel locale, subito dopo l'aggressione, per la probabile volontà di fare cancellare le immagini del sistema di video sorveglianza come, peraltro, da loro intimato in precedenza e percepito dalla Barretta e dalla Galasso.

4. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di travisamento delle prove dichiarative nonché la contraddittorietà della motivazione rispetto alla partecipazione del ricorrente all'aggressione operata dal gruppo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, secondo il Martina, nessuno dei presenti lo avrebbe visto entrare nel locale e prendere parte alla seconda aggressione avvenuta all'interno del KIBA.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione rispetto all'accertamento del c.d. animus necandi ed alla idoneità degli atti a cagionare potenzialmente la morte della vittima.

In particolare si evidenzia l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario e, comunque, la inidoneità degli atti a causare potenzialmente la morte come illustrato nella consulenza di parte.

4.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt.274 e 275 del codice di rito, con particolare riferimento alle ragioni addotte dal Tribunale a conferma della sussistenza delle esigenze cautelari ritenute illogiche ed alla assenza di un vaglio critico rispetto al concreto rischio di reiterazione del reato.

5. Infine, alla udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, il provvedimento impugnato è incorso nel lamentato vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Martino, rispetto all'elemento psicologico. 2.1.

In particolare, nell'ordinanza del Tribunale di Lecce, vengono indicati tre differenti elementi soggettivi configurabili nella fattispecie; dapprima quello del dolo eventuale desumibile dall'affermazione secondo cui ogni partecipante all'azione criminosa aveva accettato il rischio che la situazione potesse degenerare, finanche con la morte della persona aggredita; successivamente, però, il Giudice del riesame ha fatto riferimento, in modo contraddittorio, al concorso nel reato e poi al concorso anomalo ex art.116 cod. pen. ed al dolo diretto ed a quello alternativo (pagg.25 e ss.).

2.2. Con riferimento proprio al dolo eventuale deve ricordarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato .

In particolare è stato chiarito che in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché quando l'evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentito soltanto in caso evento materialmente verificatosi (ex multis: Sez. 6, Sentenza n..14342 del 20/03/2012, Rv. 252565 01; Sez. 1, Sentenza n. 25114 del 31/03/2010, Rv. 247707-01).

2.3. Risulta, pertanto, erronea e comunque non chiara la motivazione adottata dal Tribunale nella parte in cui la sussistenza dell'elemento psicologico del reato oggetto di imputazione, nella forma del dolo eventualeiper, poi, invece indicare anche il dolo diretto e quello alternativo .3.

Le segnalate carenze argomentative (da ritenersi assorbenti) dell'ordinanza impugnata ne giustificano l'annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame, restando assorbite le ulteriori doglianze in tema di esigenze cautelari.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in sede di riesame ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 28 marzo 2022, con la quale era stata applicata nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del delitto di agli artt.110, 56, 61 n.1, 575 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In particolare, l'imputazione provvisoria a carico del Martina e degli altri indagati consisteva nel fatto di avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatti commessi in Brindisi in data 24 dicembre 2021. Con la recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. L'indagato aveva chiesto al Tribunale di Lecce la revoca della misura cautelare o la sua sostituzione con una meno afflittiva, contestando la qualificazione giuridica del fatto (sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato) e la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura stessa, con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari. 2. [OSCURATO:PERSONA] del riesame cautelare ha confermato integralmente l'ordinanza genetica richiamando, quanto alla dinamica dei fatti e delle modalità esecutive del delitto oggetto di imputazione, la richiesta avanzata dal Pubblico ministero e l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, avendo tali provvedimenti effettuato un attento vaglio critico del materiale indiziario raccolto nel corso delle indagini. 2.1. I fatti sono stati quindi ricostruiti nei seguenti termini: la notte del 24 dicembre 2021 alle ore 03:54, dall'ospedale Perrino di Brindisi veniva segnalato alla polizia di Stato il ricovero del giovane [OSCURATO:PERSONA], giunto poco prima in ospedale con ferite da arma da taglio penetranti. Egli era stato accompagnato intorno alle ore 03:35 da un'auto modello [OSCURATO:PERSONA]Max di colore grigio, allontanatasi rapidamente, come riferito dalla guardia giurata in servizio al pronto soccorso. Nell'immediatezza, presso l'ospedale, veniva escussa [OSCURATO:PERSONA] (fidanza del [OSCURATO:PERSONA]) la quale, in stato confusionale riferiva che intorno alle ore 02:30, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici nei pressi del teatro Verdi nel centro di Brindisi, era stata raggiunta dal fidanzato che litigava con alcuni dei presenti. Egli veniva poi accompagnato in ospedale da [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un'autovettura grigia; successivamente anche la Barretta si recava presso l'ospedale accompagnata da un'amica. Intorno alle ore 08:30 dello stesso giorno la polizia apprendeva, in modo informale, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (ancora ricoverato) che, nel corso della notte, egli aveva avuto un alterco con due persone, all'interno di un locale (denominato KIBA) sito alle spalle del teatro Verdi, in quanto le stesse avevano rivolto degli apprezzamenti alla sua ragazza. La lite era poi proseguita all'esterno dello stesso locale dove il [OSCURATO:PERSONA] era stato aggredito da un gruppo di persone che lo avevano colpito con pugni e calci e lo avevano accoltellato. Nella stessa mattinata personale della squadra mobile si recava presso il KIBA, all'interno del quale veniva= constatata la presenza di macchie di sangue riconducibili proprio al ferimento del [OSCURATO:PERSONA]; gli stessi operanti provvedevano all'acquisizione del DVR dell'impianto di videosorveglianza che, al momento, risultava non collegato. Interveniva sul posto anche personale della polizia scientifica che effettuava i rilievi del caso; nel pomeriggio dello stesso giorno (24 dicembre 2021) veniva escusso il titolare del locale [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava di avere visto la notte prima il [OSCURATO:PERSONA] (del quale conosceva soltanto il nome di battesimo) litigare con tre ragazzi. Veniva sentito dalla polizia anche il dott. [OSCURATO:PERSONA] (medico del pronto soccorso, che aveva prestato le cure alla persona offesa), il quale riferiva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva subito dei fendenti al volto ed al busto tali da poterne mettere in pericolo la vita. In considerazione del clima omertoso riscontrato dagli investigatori,visto che nessuno aveva avvertito le forze dell'ordine per segnalare l'aggressione e che la stessa persona offesa era stata piuttosto generica sulla identificazione dei responsabili dell'aggressione ed aveva lasciato l'ospedale nonostante il parere contrario dei sanitari, il pubblico ministero provvedeva a disporre in via di urgenza intercettazioni telefoniche (atto poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari).2.2. Nel contempo venivano anche acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza esistenti nelle zone adiacenti il KIBA; tali elementi, sommati alle dichiarazioni raccolte dalle persone informate dei fatti, consentivano la ricostruzione degli accadimenti che avevano portato al ferimento di [OSCURATO:PERSONA], poi riportati nella informativa di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2022. Era quindi possibile affermare, anzitutto, che il ferimento era avvenuto - circa un'ora prima dell'arrivo della persona offesa in ospedale - nel locale KIBA sito in Brindisi via Tarantafilo nn.7/9. Si procedeva, inoltre, alla escussione di varie persone tra cui la fidanzata della vittima ([OSCURATO:PERSONA]) la quale riconosceva fotograficamente i tre indagati come gli autori dell'aggressione al [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta identificava i predetti sempre in fotografia. Analogo riconoscimento (relativamente a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]) veniva effettuato anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]), le quali avevano assistito all'aggressione. Inoltre, venivano sviluppate le immagini, risalenti alla notte del fatto, degli impianti di videosorveglianza della zona in cui era avvenuta l'aggressione, dalle era possibile riscontrare le dichiarazioni rese dalle varie persone che avevano assistito agli accadimenti e l'evoluzione della vicenda medesima. Dapprima vi era stata una colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in difesa del quale era poi intervenuti gli altri indagati ed almeno ulteriori due soggetti non identificati che colpivano la persona offesa con calci e pugni. Dopo la separazione dei contendenti sembrava che lo scontro fosse terminato tanto che il [OSCURATO:PERSONA] era entrato nel KIBA per bere qualcosa, ma proprio in questa fase uno degli aggressori ([OSCURATO:PERSONA]) si poneva sull'ingresso con un coltello in mano (come riferito da [OSCURATO:PERSONA]) e quindi ricominciava, all'interno del locale, il pestaggio da parte dei cinque soggetti (tre de quali identificati come gli odierni indagati) ed in tale frangente avveniva l'accoltellamento. I filmati hanno confermato poi l'allontanamento a piedi del [OSCURATO:PERSONA] dal luogo dell'accoltellamento e, soprattutto, il ritorno dopo pochi minuti dei tre indagati presso il KIBA ed una loro animata discussione con il titolare del locale stesso, come riferito dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], la quale però non era stata in grado di rivelare il contenuto del colloquio.Ulteriore conferma dell'andamento dei fatti nei termini sopra riportati è stata poi ricavata dalle intercettazioni telefoniche. 3. Quanto poi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Martina, il Tribunale, nel respingere la impugnazione dell'indagato, ha osservato che egli era stato riconosciuto fotograficamente dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Barretta, dalla Galasso e dalla Pinto proprio come uno dei componenti del gruppo degli aggressori. Lo stesso titolare del KIBA aveva riferito che - dopo la colluttazione avvenuta all'interno del suo locale - aveva visto i tre ragazzi (tra cui l'indagato) allontanarsi frettolosamente e che, poco dopo, il [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla saletta dove era avvenuta l'aggressione con il volto sanguinante a causa di un taglio. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di concorso in tentato omicidio in capo al Martina dal momento che egli, avendo preso parte ad entrambe le fasi dell'aggressione, sarebbe stato anche conscio dell'avvenuto ferimento con il coltello da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è stata considerata verosimile la tesi degli investigatori secondo cui i tre indagati avevano fatto ritorno nel locale per chiedere al titolare di cancellare le immagini dell'impianto di sorveglianza (se esistente), non apparendo credibile la versione del Martina secondo cui egli sarebbe ritornato con gli altri solo per scusarsi dell'accaduto, sia perché se - come da lui sostenuto - non aveva partecipato all'aggressione non doveva scusarsi di nulla, sia in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato che gli aggressori, già prima di lasciare il locale, avevano intimato al titolare del KIBA di cancellare le immagini del sistema di videosorveglianza. 3.1. Il Tribunale ha poi escluso di potere procedere ad una riqualificazione giuridica del fatto in quello di lesioni, ritenendo invece configurabile nella fattispecie tutti gli elementi caratterizzati (sotto il profilo oggettivo e soggettivo) il tentato omicidio evidenziando, in particolare, la circostanza dell'aggressione da parte di cinque persone, la disponibilità di uno strumento atto ad offendere, il numero dei colpi inferti (uno al volto e due più penetranti al tronco), le regioni attinte ed il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] oltre ad essere accoltellato è stato anche selvaggiamente colpito con pugni e calci.Infine il Tribunale ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari dando rilievo al tipo di reato oggetto della imputazione provvisoria, alla gravità delle condotte nonché alla sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove desunto dal ritorno dei tre indagati nel locale, subito dopo l'aggressione, per la probabile volontà di fare cancellare le immagini del sistema di video sorveglianza come, peraltro, da loro intimato in precedenza e percepito dalla Barretta e dalla Galasso. 4. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di travisamento delle prove dichiarative nonché la contraddittorietà della motivazione rispetto alla partecipazione del ricorrente all'aggressione operata dal gruppo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, secondo il Martina, nessuno dei presenti lo avrebbe visto entrare nel locale e prendere parte alla seconda aggressione avvenuta all'interno del KIBA. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione rispetto all'accertamento del c.d. animus necandi ed alla idoneità degli atti a cagionare potenzialmente la morte della vittima. In particolare si evidenzia l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario e, comunque, la inidoneità degli atti a causare potenzialmente la morte come illustrato nella consulenza di parte. 4.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt.274 e 275 del codice di rito, con particolare riferimento alle ragioni addotte dal Tribunale a conferma della sussistenza delle esigenze cautelari ritenute illogiche ed alla assenza di un vaglio critico rispetto al concreto rischio di reiterazione del reato. 5. Infine, alla udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, il provvedimento impugnato è incorso nel lamentato vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Martino, rispetto all'elemento psicologico. 2.1. In particolare, nell'ordinanza del Tribunale di Lecce, vengono indicati tre differenti elementi soggettivi configurabili nella fattispecie; dapprima quello del dolo eventuale desumibile dall'affermazione secondo cui ogni partecipante all'azione criminosa aveva accettato il rischio che la situazione potesse degenerare, finanche con la morte della persona aggredita; successivamente, però, il Giudice del riesame ha fatto riferimento, in modo contraddittorio, al concorso nel reato e poi al concorso anomalo ex art.116 cod. pen. ed al dolo diretto ed a quello alternativo (pagg.25 e ss.). 2.2. Con riferimento proprio al dolo eventuale deve ricordarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato . In particolare è stato chiarito che in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché quando l'evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentito soltanto in caso evento materialmente verificatosi (ex multis: Sez. 6, Sentenza n..14342 del 20/03/2012, Rv. 252565 01; Sez. 1, Sentenza n. 25114 del 31/03/2010, Rv. 247707-01). 2.3. Risulta, pertanto, erronea e comunque non chiara la motivazione adottata dal Tribunale nella parte in cui la sussistenza dell'elemento psicologico del reato oggetto di imputazione, nella forma del dolo eventualeiper, poi, invece indicare anche il dolo diretto e quello alternativo .3. Le segnalate carenze argomentative (da ritenersi assorbenti) dell'ordinanza impugnata ne giustificano l'annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame, restando assorbite le ulteriori doglianze in tema di esigenze cautelari. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi de
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