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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 30683/2022

Testo disponibile della fonte

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11306-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ROSSANO; -intimato - avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/11/2020; Ric. 2021 n. 11306 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 10 novembre 2020, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, di inefficacia del precetto ad essa intimato da [OSCURATO:PERSONA], in base a decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive, limitatamente all’importo (sul complessivo di € 27.779,31) di € 21.174,77, in parziale accoglimento dell’opposizione della prima;

2. essa ha ritenuto la carenza di prova, sulla base delle buste paga prodotte, del tempestivo versamento all’erario delle ritenute fiscali operate, per la corresponsione, al netto delle imposte delle differenze retributive maturate dal lavoratore, soltanto su azione giudiziale del medesimo e pertanto con loro tardivo pagamento, implicante l’onere definitivo delle imposte sul datore di lavoro, sulla scorta del richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di versamento dei contributi previdenziali;

3. con atto notificato il 19 aprile 2021 la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.; il lavoratore intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione deg li artt. 23, primo comma, 64 d.p.r. 600/1973, 35 d.p.r. 602/1973, 17, 18, primo comma d.p.r. 917/1986, 19 e 23 l. 218/1952, per l’obbligo della società datrice, quale sostituta d’imposta del dipendente, di operare la ritenuta d’imposta sulla corresponsione delle retribuzioni, diversamente da Ric. 2021 n. 11306 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -3- quanto previsto per i contributi previdenziali, su cui erroneamente si è intrattenuta la Corte d’appello (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. in via di premessa, occorre ribadire il principio, secondo cui l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati allordo delle ritenute fiscali, atteso che la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo avere effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli (Cass. 13 settembre 2013, n. 21010; Cass. 14 settembre 2015, n. 18044); e che pertanto l’importo retributivo deve essere decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta; ed infatti, il datore di lavoro, in tale qualità, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a quest’ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito (lavoratore subordinato); sicché, essoprovvede, sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale, né come gestione di affari altrui), all’adempimento di un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria; posto che, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta: e ciò, in quanto obbligato principale nei confronti del Fisco resta sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il Ric. 2021 n. 11306 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -4- sistema della ritenuta alla fonte (Cass. 28 maggio 2019, n. 14502, in motivazione sub p.ti

2.2. e 2.4.; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4706);

3.1. a maggior chiarimento della peculiare natura dell’obbligazione sostitutiva (nel versamento dell’acconto di imposta) del datore di lavoro, giova altresì sottolineare che, qualora questi ometta di versare le somme per le quali abbia però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute: posto che sul sostituto d’imposta grava un’autonoma obbligazione tributaria, avente ad oggetto il versamento (a titolo di acconto) dell'impostaalla fonte; sicché, se è vero che, nelle ipotesi in cui ilsostituto non abbia operato la ritenuta d'acconto e abbia omesso il relativo versamento, il percettore (sostituito) ha l’obbligo di ovviare all’omissione, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'impostasull'imponibile, alla cui formazione quei proventi hanno concorso, ciò non elide il distinto precedente obbligo delsostituto di provvedere al versamento della ritenuta di acconto e la sua legittimazione passiva, in caso di omesso versamento, rispetto all'azione dell'Amministrazione finanziaria tesa al recupero delle somme non versate (Cass. s.u. 12 aprile 2019, n. 10378; Cass. 31 marzo 2021, n. 8903);

3.2. alla luce della suddetta modalità di esazione dell’imposta, nel senso della determinazione, nel rapporto civilistico tra lavoratore e datore di lavoro qui in oggetto, dell’importo retributivo dovuto dal secondo al primo allordo delle ritenute fiscali, potendo queste essere detratte soltanto qualora effettivamente versate dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, assume allora decisiva rilevanza (contrariamente a quanto infondatamente affermato dalla società ricorrente al terz’ultimo capoverso di pg. 8 del ricorso) il difetto della prova di ciò, per inidoneità Ric. 2021 n. 11306 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -5- del“la mera produzione ingiudizio delle buste-paga, attestanti le trattenute operate sulle retribuzioni maturate dal dipendente”(così all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), rimasto inconfutato;

3.3. infine, è irrilevante il reiterato riferimento della Corte territoriale ai contributi previdenziali, all’evidenza inconferente, per essere il dispositivo della sentenza conforme al diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma c.p.c. (Cass. 24 giugno 2015, n. 13086; Cass. 13 agosto 2018, n. 20719);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la parte vittoriosa intimata svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11306-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ROSSANO; -intimato - avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/11/2020; Ric. 2021 n. 11306 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 10 novembre 2020, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, di inefficacia del precetto ad essa intimato da [OSCURATO:PERSONA], in base a decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive, limitatamente all’importo (sul complessivo di € 27.779,31) di € 21.174,77, in parziale accoglimento dell’opposizione della prima; 2. essa ha ritenuto la carenza di prova, sulla base delle buste paga prodotte, del tempestivo versamento all’erario delle ritenute fiscali operate, per la corresponsione, al netto delle imposte delle differenze retributive maturate dal lavoratore, soltanto su azione giudiziale del medesimo e pertanto con loro tardivo pagamento, implicante l’onere definitivo delle imposte sul datore di lavoro, sulla scorta del richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di versamento dei contributi previdenziali; 3. con atto notificato il 19 aprile 2021 la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.; il lavoratore intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione deg li artt. 23, primo comma, 64 d.p.r. 600/1973, 35 d.p.r. 602/1973, 17, 18, primo comma d.p.r. 917/1986, 19 e 23 l. 218/1952, per l’obbligo della società datrice, quale sostituta d’imposta del dipendente, di operare la ritenuta d’imposta sulla corresponsione delle retribuzioni, diversamente da Ric. 2021 n. 11306 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- quanto previsto per i contributi previdenziali, su cui erroneamente si è intrattenuta la Corte d’appello (unico motivo); 2. esso è infondato; 3. in via di premessa, occorre ribadire il principio, secondo cui l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati allordo delle ritenute fiscali, atteso che la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo avere effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli (Cass. 13 settembre 2013, n. 21010; Cass. 14 settembre 2015, n. 18044); e che pertanto l’importo retributivo deve essere decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta; ed infatti, il datore di lavoro, in tale qualità, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a quest’ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito (lavoratore subordinato); sicché, essoprovvede, sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale, né come gestione di affari altrui), all’adempimento di un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria; posto che, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta: e ciò, in quanto obbligato principale nei confronti del Fisco resta sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il Ric. 2021 n. 11306 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- sistema della ritenuta alla fonte (Cass. 28 maggio 2019, n. 14502, in motivazione sub p.ti 2.2. e 2.4.; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4706); 3.1. a maggior chiarimento della peculiare natura dell’obbligazione sostitutiva (nel versamento dell’acconto di imposta) del datore di lavoro, giova altresì sottolineare che, qualora questi ometta di versare le somme per le quali abbia però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute: posto che sul sostituto d’imposta grava un’autonoma obbligazione tributaria, avente ad oggetto il versamento (a titolo di acconto) dell'impostaalla fonte; sicché, se è vero che, nelle ipotesi in cui ilsostituto non abbia operato la ritenuta d'acconto e abbia omesso il relativo versamento, il percettore (sostituito) ha l’obbligo di ovviare all’omissione, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'impostasull'imponibile, alla cui formazione quei proventi hanno concorso, ciò non elide il distinto precedente obbligo delsostituto di provvedere al versamento della ritenuta di acconto e la sua legittimazione passiva, in caso di omesso versamento, rispetto all'azione dell'Amministrazione finanziaria tesa al recupero delle somme non versate (Cass. s.u. 12 aprile 2019, n. 10378; Cass. 31 marzo 2021, n. 8903); 3.2. alla luce della suddetta modalità di esazione dell’imposta, nel senso della determinazione, nel rapporto civilistico tra lavoratore e datore di lavoro qui in oggetto, dell’importo retributivo dovuto dal secondo al primo allordo delle ritenute fiscali, potendo queste essere detratte soltanto qualora effettivamente versate dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, assume allora decisiva rilevanza (contrariamente a quanto infondatamente affermato dalla società ricorrente al terz’ultimo capoverso di pg. 8 del ricorso) il difetto della prova di ciò, per inidoneità Ric. 2021 n. 11306 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- del“la mera produzione ingiudizio delle buste-paga, attestanti le trattenute operate sulle retribuzioni maturate dal dipendente”(così all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), rimasto inconfutato; 3.3. infine, è irrilevante il reiterato riferimento della Corte territoriale ai contributi previdenziali, all’evidenza inconferente, per essere il dispositivo della sentenza conforme al diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma c.p.c. (Cass. 24 giugno 2015, n. 13086; Cass. 13 agosto 2018, n. 20719); 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la parte vittoriosa intimata svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
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